Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-06-2011) 04-10-2011, n. 36002

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza deliberata in data 23 novembre 2010 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Z.H. volta a ottenere la misura, alternativa alla detenzione, della semilibertà ( L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 50).

Avverso il citato provvedimento ha interposto tempestivo ricorso per cassazione lo Z. chiedendone l’annullamento.

Nel suo parere scritto il P.G. presso la S.C. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le conseguenze di legge.

Il ricorso manifestamente infondato, è inammissibile.

Va, invero rilevato che la declaratoria d’inammissibilità si incentra sulla constatazione che il condannato non ha ancora trascorso il termine di espiazione della pena per il reato ostativo.

Il riscorso si incentra per contro su problematiche del tutto differenti, quali le modalità di calcolo della pena residua ai funi della determinazione della pena espianda, indicando persino una durata minore per il reato ostativo (anni otto e mesi otto anzichè anni otto e mesi undici), che non sono, alla data della sentenza, ancora espiati. Le censure espresse in ricorso non sono pertanto correlate al contenuto dell’atto impugnato.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una congrua sanzione pecuniana.

P.Q.M.

Visti gli art. 606, comma 3 e art. 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di 1.000 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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