Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
P.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Cagliari confermava quella del tribunale della medesima città che lo aveva condannato alla pena detentiva, convertita in quella pecuniaria, per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3 perchè, quale amministratore unico della società SIE S.r.l., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nella dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2003 elementi passivi fittizi avvalendosi di due fatture per operazioni inesistenti. Deduce in questa sede il ricorrente:
1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 3;
2) violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per avere la corte di merito incongruamente e senza alcun supporto ritenuto che le operazioni fossero inesistenti e ciò nonostante, come dichiarato dal teste O.ddo, la SIE avesse fornito gli scaffali di legno che le erano stati richiesti. Si contesta altresì che la società non avesse la capacità di realizzare la fornitura per le scaffalature di legno e comunque si ritiene tale dato ininfluente rispetto alla asserita inesistenza delle fatture avendo provveduto la società stessa – secondo il ricorrente – a commissionare a sua volta parte della commessa stante l’impossibilità di provvedere all’intera fornitura;
3) violazione dell’articolo 133 del codice penale e della L. n. 241 del 2000 non essendosi pronunciata la corte di merito in relazione alla richiesta di determinare nel minimo la pena convertita, dichiarandola interamente condonata.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato ed articolato su censure di merito.
Sui primi due motivi occorre rilevare che la sentenza appare congruamente motivata circa l’inesistenza delle operazioni con il riferimento al reperimento delle fatture, al rilievo che la società Pisano e Valdes SNC non si occupava affatto dei lavori di legno ma che svolgeva lavori di carpenteria metallica, che non erano state rinvenute presso la Pisano e Valdes fatture passive relative all’acquisto di materiali nè di noleggio di macchinari nè per la lavorazione del legno, che nello stesso periodo la società del ricorrente risultava avere invece fornito alla Composta Fungina scaffali di legno pari al doppio di quelli indicati nelle due fatture e, dunque, la sentenza appare sul punto logicamente motivata. Nè in questa sede può essere chiesto alla Corte di procedere a una diversa lettura degli elementi di prova.
Sul terzo motivo la pena risulta già inflitta nei minimi (mesi tre di reclusione con conversione della pena detentiva in pecuniaria) nè indica il ricorrente il percorso attraverso il quale si sarebbero potute ottenere ulteriori riduzioni. Quanto all’indulto è pacifico che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi deve essere adito il giudice dell’esecuzione (Sez. 5, n. 43262 del 22/10/2009 Rv. 245106) Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
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