Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 11.6.2010 la Corte d’Appello di Perugia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Gubbio, che, in data 8.4.2003, aveva condannato D.M. e G.G. per i reati ricettazione e truffa, dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi con riguardo al reato di truffa per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione e per l’effetto riduceva la pena loro inflitta a mesi 8 di recl. ed Euro 250,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza Ricorrono per Cassazione i difensori degli imputati. In particolare il difensore di D.M. deduce:
1. L’estinzione del reato per intervenuta prescrizione alla data del 25.12.2004. 2. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche. Lamenta il ricorrente la mancata prova dell’elemento soggettivo del reato e sostiene che il fatto doveva essere meglio qualificato come incauto acquisto.
Il difensore di G.G. lamenta come unico motivo la manifesta illogicità della sentenza contestando la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e le valutazioni effettuate dagli stessi.
Il ricorso di D.M. è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
Il reato commesso in epoca anteriore e prossima al (OMISSIS) si prescrive in 15 anni e quindi non era prescritto alla data indicata e non è tuttora prescritto.
Il restante motivo riproduce integralmente ed esattamente il motivo d’appello senza alcuna censura specifica alla motivazione della sentenza di secondo grado, ed è quindi generico.
La Corte di appello ha chiarito, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, le ragioni che giustificano la condanna dell’imputato in ordine al delitto di ricettazione a lui attribuito individuando specifici elementi di fatto, inequivoci, dai quali ha tratto il ragionevole convincimento che il D. aveva consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
La doglianza avanzata nell’interesse di G.G. è versata in fatto e manifestamente infondata in diritto. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato la sua responsabilità. Si legge nella sentenza che fu lo stesso G. a compilare l’assegno davanti alla parte offesa che era stata oggetto di una condotta truffaldina ripetuta ad opera dello stesso G. e del D..
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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