Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di "Frani in funzione di Giudice del Riesame, con ordinanza del 1 febbraio 2011, ha confermato il decreto del 5 gennaio 2011 del P.M. presso il medesimo Tribunale con il quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di F.V. indagato per i delitti di impedito controllo ( art. 2625 c.c.) e di infedeltà patrimoniale ( art. 2634 c.c.) era stato disposto il sequestro probatorio di documentazione contabile.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo la mancanza ovvero la illogicità della motivazione in merito alla necessità del sequestro degli originali dei documenti piuttosto che delle mere copie.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è inammissibile in quanto contesta la manifesta illogicità ovvero la mancanza di motivazione dell’impugnata ordinanza.
2. Giova, infatti, premettere come la pacifica giurisprudenza di questa stessa Sezione affermi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio sia ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal Giudice (v. Cass. Sez. 5 13 ottobre 2009 n. 43068).
Nella specie, questa volta in fatto, assorbente per la declaratoria d’inammissibilità è la considerazione che il Tribunale del Riesame abbia sicuramente e correttamente motivato la conferma dell’impugnata decisione ribadendo il principio secondo il quale il sequestro probatorio dell’originale ovvero della copia di un determinato documento sia rimesso alla discrezione dell’organo inquirente, sulla scorta di valutazioni relative proprio alle concrete esigenze istruttorie che questa Corte di legittimità, a maggior ragione, non può esaminare allorquando, come nella specie, non si evidenzino neppure violazioni di legge nè, tantomeno, errores in iudicando o in procedendo del Giudice dell’impugnazione.
3. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
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