Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 18-05-2011) 05-10-2011, n. 36056 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 19/2/2010 la Corte di Appello di Milano in riforma della sentenza del Tribunale di Milano che aveva assolto R.M. per non avere l’imputata commesso il fatto, dal reato di lesioni colpose gravi, a lei addebitato, ha ritenuto la R. responsabile del reato a lei ascritto e la ha condannata alla pena della reclusione di mesi quattro nonchè al pagamento delle spese del giudizio e al risarcimento del danno cagionato dal reato da liquidarsi in separata sede, salva una provvisionale immediatamente esecutiva per 60.000,00 Euro.

R.M. ha proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato. Parte ricorrente denunzia:

1) nullità della sentenza di appello per violazione dell’art. 522 c.p.p. cagionata da mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto per aver collocato le omissioni colpose tra le 16 e le 16 e 30 del 31/12/2005 a fronte di una contestazione che collocava le omissioni colpose in coincidenza della medicazione delle successive 19,30. Lo spostamento orario avrebbe inciso sul giudizio controfattuale posto che secondo la sentenza impugnata una corretta condotta di allertamento del medico di guardia alle 16 16,30 avrebbe dato tempo per un intervento medico di urgenza nello stesso pomeriggio, tempo che avrebbe evitato la perdita del visus o in ogni caso limitato il danno all’occhio destro, laddove l’orario riportato in contestazione in ogni caso non avrebbe lasciato spazio ad un intervento salvifico e dunque l’omissione se consumata nell’orario di contestazione non avrebbe avuto incidenza alcuna sul determinarsi dell’evento di danno.

2) nullità della sentenza di appello a causa di mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale per avere quella sentenza ritenuto pacifici i profili di colpa specifica ritenuti dal primo giudice e avere poi ribaltato la decisione assolutoria che si era centrata sulla assenza di rapporto causale tra colpe accertate e sopravvenuta perdita del visus dell’occhio destro.

La sentenza impugnata avrebbe assunto a fondamento della sua ricostruzione in fatto una falsificazione della cartella infermieristica, asseritamene contraddetta dalle annotazioni dell’infermiere del turno successivo ritenute più fedeli e peraltro convalidata da analoghe annotazioni del medico del turno di Capodanno che avrebbe così celato la propria responsabilità per la mancata valorizzazione di una pur risultante cremosi. Per la ricorrente la mancata considerazione delle annotazioni di quell’infermiere che secondo la sottolineatura rilevabile nel verbale stenotipico non avrebbe in alcun modo menzionato nella annotazione di cartella alle ore 23 del 31.12 una perdita del visus in O/Dx vale invece a evidenziare la assenza di adeguata motivazione sul punto e la conseguente nullità della sentenza impugnata.

La ricorrente nega che la motivazione della sentenza impugnata abbia adeguatamente individuato un rapporto di causalità tra le omissioni comunque addebitate alla R. e la successiva perdita del visus in O/Dx della paziente, secondo la considerazione che l’unico dato medico-legale accertato in dibattimento, evidenziava che la perdita del visus diventa irreversibile a 120/150 minuti dalla insorgenza dello stillicidio di sangue e dunque in un tempo nel quale le omissioni addebitate alla imputata pur se surrogate da una condotta corretta e immune da colpa non avrebbero evitato la perdita del visus. Gli errori logici denunziati avrebbero portato ad un giudizio di colpevolezza contrastante quantomeno col principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

3) la motivazione sarebbe nulla anche in relazione al rovesciamento delle statuizioni di primo grado adottato senza adeguata motivazione circa il cambiamento di prospettiva e le ragioni che sconvalidando la motivazione di primo grado rendevano preferibile il diverso assetto motivazionale di appello.

4) nullità della sentenza di appello a causa di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di diniego delle richieste attenuanti generiche diniego fondato su una duplicazione delle valutazioni sfavorevoli degli stessi fattori di cui all’art. 133 c.p. e su una inammissibile qualificazione negativa delle condotte tutte proprie di lecita strategia difensiva. Tanto determinerebbe una iniquità finale della pena in concreto irrogata.

All’udienza pubblica del 18 Maggio 2011 il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.

Motivi della decisione

Questa Corte rileva che il reato, per il quale è intervenuta condanna nel merito, è procedibile a querela ai sensi dell’art. 590 c.p., comma 5, e che nelle more del giudizio è intervenuta rituale remissione di querela, accettata dalla querelata (atto trasmesso il 4/5/2011 nel quale è apposta la accettazione della remissione ad opera del difensore di P.T. munito di adeguata procura all’uopo), idonea ad estinguere il reato addebitato. Invero la regola, fissata dall’art. 152 c.p., comma 3, che la remissione possa intervenire solo prima della condanna è riferita solo a sentenza di condanna che sia diventata definitiva (Cass. pen. sez. 5 31/3/2002 n. 21520), sicchè la remissione operata e accettata dopo una condanna di merito, determina i suoi effetti estintivi anche in sede di giudizio di cassazione. Il governo delle spese tra le parti segue la convenzione tra esse intercorsa.

In conclusione la sentenza di condanna impugnata dalla R. deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, perchè il reato è estinto per remissione di querela.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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