Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-09-2011) 06-10-2011, n. 36266 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con decreto del primo dicembre 2010, il Gip del Tribunale di Tivoli ha disposto l’archiviazione de plano del procedimento promosso a carico di S.F., indagato per calunnia in danno di P.G..

Ricorre per cassazione il P. denunciando, con un unico ed articolato motivo, inosservanza dell’art. 408 c.p.p., comma 2 in relazione a quanto previsto dall’art. 409 c.p.p., comma 6 e dall’art. 127 c.p.p., commi 1 e 5, non essendo stata fissata la necessaria udienza in contraddicono; ha chiesto la declaratoria di nullità del provvedimento adottato de plano. A tal fine ha depositato memoria, ulteriormente illustrativa dei motivi.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta chiedendo l’annullamento del provvedimento.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e il decreto impugnato è da annullare senza rinvio.

1. In tema di archiviazione, è da rammentare il principio che l’omessa fissazione da parte del G.i.p. dell’udienza camerale di cui all’art. 410 cod. proc. pen. e l’omessa motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal P.M. costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), deducibile in quanto tale come motivo di ricorso per cassazione. (fra tante, tutte conformi, da ultimo cass. sez. 6 n. 4061/08): l’esercizio da parte del G.I.P. del potere interdittivo all’accesso della parte offesa nel procedimento di archiviazione, attraverso la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, ove avvenga In violazione delle condizioni di legge, rende impugnabile per cassazione il decreto di archiviazione; ciò in quanto l’arbitraria ovvero illegittima declaratoria di inammissibilità sacrifica il diritto della parte offesa al contraddittorio in termini equivalenti, se non maggiormente lesivi rispetto alle ipotesi di mancato avviso per l’udienza camerale.

Il contraddittorio orale rappresenta, dunque, la regola fondamentale del procedimento di archiviazione, per cui a fronte dell’opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il G.I.P. deve, di norma, provvedere a fissare l’udienza camerale per la decisione nel contraddittorio, tra l’indagato e la parte lesa, sulla richiesta del P.M. Il diritto della parte offesa al contraddittorio orale risulta inoperante in due soli casi e cioè quando non sia stata presentata tempestiva opposizione ( art. 409 c.p.p., comma 1) o quando la parte offesa non abbia ottemperato l’onere, imposto a pena d’inammissibilità ( art. 410 c.p.p., comma 1), di indicare i temi dell’"investigazione suppletiva" e "i relativi elementi di prova". Il che vuoi dire che la sanzione di inammissibilità viene a connotarsi in termini di automaticità analoghi a quelli che conseguono alla mancata tempestiva opposizione e che la delibazione di ammissibilità è pregiudiziale a quella del merito. Di conseguenza prima di ogni valutazione di merito deve avere ingresso la verifica dell’idoneità dell’atto introduttivo al rito camerale.

2. In relazione a queste premesse, è jus receptum, affermato dalla sentenza a sezioni unite del 14.2.96, Testa, ed ulteriormente ribadito dalle successive pronunce di questa corte, che il giudice può ritenere de plano inammissibile l’opposizione, se le prove indicate sono non pertinenti, perchè "non inerenti alla notizia di reato" o l’oggetto dell’investigazione suppletiva è irrilevante, cioè "non incidente concretamente sulle risultanze dell’attività compiuta nel corso delle indagini preliminari".

Qualificata la richiesta diretta dello offeso al giudice, come una forma di gravame improprio, volto a prevenire il provvedimento pedissequo del giudice, resta fermo che le ragioni per cui il giudice può ritenere inammissibili le indicazioni nell’atto di opposizione sono ancorate dalla legge ai parametri di oggetto dell’investigazione suppletiva, ed a quelli dei relativi elementi di prova.

3. Nel caso in esame il gip non si è attenuto ai detti principi:

vale osservare che la opposizione proposta dalla parte offesa è corredata dalla indicazione di testi da escutere e documenti da acquisire; a fronte della enunciazione delle nuove indagini, così come richiesto dall’art. 410 c.p.p. a pena di inammissibilità, il Gip, oltre a trascurare i temi proposti, ha osservato che l’eventuale assunzione di testi non porterebbe ad alcun risultato, in quanto il risultato delle testimonianze inciderebbe sul dolo di calunnia, mentre nella specie non sarebbe ravvisabile alcun reato, non avendo egli che la posizione di consulente di parte e non quella di consulente di ufficio, necessaria per la ravvisabilità del reato attribuitogli.

Ma tanto non è consentito; il giudice, nel disporre l’archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, sia senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all’esito delle indagini (da ultimo Sez. 6, Ordinanza n. 40593 del 29/05/2008 Cc. (dep. 30/10/2008 ) Rv. 241360) e poi solo nel caso che la richiesta non sia ammissibile procedere alla valutazione della infondatezza della notitia criminis, specie se, come nel caso in esame, non sia ictu oculi ravvisabile la insussistenza di un comportamento penalmente rilevante.

4. In definitiva il motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione del contraddittorio, è fondato. Di conseguenza l’impugnato decreto va annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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