Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Rilevato che con il ricorso di primo grado l’attuale appellante ha contestato il silenziorifiuto serbato dall’amministrazione sull’istanza dallo stesso presentata, nella qualità di erede universale di S. T., finalizzata ad ottenere provvedimento volto a disporre il trasferimento in proprietà dell’immobile sito in Catanzaro, Via Nunzio Nasi, Traversa 2, partita 5098, foglio 38, particella 251 sub 3, categ. A4 – classe3°;
Rilevato altresì che il ricorrente espone, nell’atto introduttivo del giudizio, che tale immobile era stato assegnato in proprietà alla defunta S. T. in virtù del RD n. 1165/1938, che prevedeva l’assegnazione in favore di persone colpite da eventi sismici, e che, nonostante l’avvenuto pagamento delle rate mensili nell’arco di tempo di dieci anni ai sensi degli artt. 258 e 259 di tale ultima normativa, non era stato adottato formale provvedimento di trasferimento; dell’immobile;
Ritenuto che la sentenza di rigetto resa dal Primo Giudice, in ragione dell’infondatezza sostanziale della pretesa azionata, merita conferma alla stregua della decisiva considerazione della mancata dimostrazione, da parte dell’appellante, dei fatti costitutivi della pretesa azionata, rappresentati dall’intervento di provvedimento di assegnazione in proprietà e dall’avvenuto pagamento del prezzo, in rate mensili da saldare nell’arco di dieci anni, nei termini di legge;
Reputato, infatti, che, in ossequio alla regola probatoria sancita dell’art. 2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, operanti anche nel processo amministrativo pur se con il temperamento del metodo acquisitivo, compete a chi agisce in giudizio la dimostrazione dei fatti costitutivi della posizione soggettiva fatta valere, rappresentati nella specie dall’adozione del provvedimento di assegnazione e dal pagamento del prezzo;
Ritenuto che la parte si limita a produrre la diffida notificato ad ATERP, la sentenza del Tribunale di Catanzaro che dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda tesa a far dichiarare che l’immobile in oggetto era di proprietà di S. T. e documentazione relativa all’assegnazione dell’alloggio alla S., senza dimostrare che detta assegnazione era avvenuta a titolo di proprietà e la sussistenza degli altri fatti costitutivi, con particolare riguardo all’integrale pagamento del prezzo;
Reputato, per converso, che dalla documentazione prodotta in atti si ricava che detto immobile è stato trasferito all’Amministrazione resistente con atto del 15.4.2003 dall’Agenzia del Demanio – Filiale di Catanzaro e, prima di tale data, è stato gestito dal Comune di Catanzaro;
Rilevato altresì, che dalla nota di data 8.11.1993 dell’Intendenza di Finanza, inviata al Comune di Catanzaro, si evince che di tutti gli appartamenti facenti parte del fabbricato realizzato a carico dello Stato ai sensi del D.L.C.P.S. n. 1303/1947, l’unico a non essere stato ceduto è quello in questione;
Ritenuto, poi, che a fronte di detto quadro probatorio non risulta decisiva la circostanza, dedotta dall’appellante, relativa alla data di stipula del contratto di locazione con Pittelli Saverio, coniuge della S. T.;
Reputato, in definitiva, che l’appello merita reiezione mentre sussistono, in relazione alle peculiarità della controversia, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,
lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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