Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
p. 1. Nel luglio del 1992 la Banca Agricola Mantovana s.p.a. stipulava un contratto di mutuo ipotecario con la C3F di Chittolina Evaristo s.n.c. ed a garanzia della somma mutuata C. E. in proprio concedeva, come terzo datore, ipoteca sui suoi beni immobili nel (OMISSIS).
Con atto successivo dello stesso anno 1992 il C. conferiva uno dei beni immobili ipotecati nella Immobiliare Chittolina s.r.l..
Resasi inadempiente al pagamento di alcune rate di mutuo la debitrice mutuataria, nel febbraio del 2000 la Banca – per quello che si legge nell’esposizione del fatto nel ricorso – intimava precetto alla stessa, al terzo datore di ipoteca C.E. ed alla s.r.l. Immobiliare Chittolina.
Quindi procedeva al pignoramento immobiliare.
Nella relativa procedura esecutiva intervenivano altri creditori.
Successivamente, mentre lo svolgimento della procedura esecutiva proseguiva, con ricorso dell’aprile 2001 proponevano opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale di Brescia il C. e la s.r.l. Immobiliare Chittolina svolgendo contestazioni sulla validità del mutuo e deducendo l’esistenza di un controcredito verso la Banca, a loro dire ceduto dalla debitrice C3F di Chittolina Evaristo & C. s.n.c. e C..
Nel corso del giudizio veniva ordinata l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di Z.G., altro creditore intervenuto nell’esecuzione e si costituiva la Intesa gestioni s.p.a., quale incorporante la Banca Commerciale Italiana, creditrice intervenuta. Veniva successivamente dato atto della cessazione della materia del contendere fra gli opponenti e lo Z. per intervenuta transazione. Il processo veniva interrotto per l’incorporazione della Banca Agricola Mantovana nel Monte dei Paschi di Siena s.p.a.
Riassunto dagli opponenti il processo nei suoi confronti e delle altre parti costituite, il Monte dei Paschi non si costituiva, mentre interveniva la neo costituita Banca Agricola Mantovana quale cessionaria del ramo d’azienda della vecchia Banca Agricola Mantovana. p.2. Con sentenza del 6 giugno 2008 il Tribunale rigettava l’opposizione nei confronti della creditrice procedente Banca Agricola Mantovana, dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla posizione della creditrice intervenuta Banco di Sicilia s.p.a., mentre disponeva la rimessione nella fase istruttoria della controversia quanto alle posizioni della Intesa Gestione Crediti s.p.a. e del V.. p.3. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso straordinario, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, C.E. e la s.r.l.
Immobiliare Chittolina contro "la Banca Agricola Mantovana s.p.a. divenuta Monte dei paschi di Siena s.p.a." ed il Banco di Sicilia.
Ha resistito con controricorso la s.p.a. MPS Gestione Crediti Banca in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., dando atto che quest’ultima, in data 16 settembre 2008, ha incorporato per fusione la Banca Agricola Mantovana s.p.a.. p.4. I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
p.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del controricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena, proposta dai ricorrenti sotto il profilo che quest’ultima avrebbe agito in persona di un soggetto nella veste di "responsabile dell’Ufficio periferico di Mantova della MPS Gestione Crediti Banca s.p.a. e come tale legale rappresentante per gli affari del ridetto Ufficio Periferico ai sensi dell’art. 21 del vigente Statuto", il quale sempre in tale qualità avrebbe rilasciato la procura ad litem in calce al ricorso, mentre l’affare di cui alla presente controversia non potrebbe essere di pertinenza di quell’ufficio, concernendo un’opposizione all’esecuzione promossa davanti al Tribunale di Brescia, su beni immobili siti in (OMISSIS) e sulla base di mutuo ipotecario ivi stipulato.
L’eccezione non è fondata, perchè non si fornisce alcuna dimostrazione che tra gli affari del detto ufficio periferico non rientrino affari territorialmente collegati ad un territorio comprendente anche Brescia. p.2. Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 102, 602, 604 e 615 c.p.c. e si svolgono due distinte censure. p.2.1. Con la prima si lamenta che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe negato, in accoglimento dell’eccezione avversaria, la possibilità per gli opponenti di contestare la validità del contratto di mutuo posto a base della procedura esecutiva. La censura viene mossa, alla parte della motivazione della decisione, espressamente riprodotta nell’illustrazione del motivo, nella quale il Tribunale si è così espresso: "deve escludersi che costoro cioè gli opponenti abbiano titolo alcuno per sollevare contestazioni in merito alla validità del mutuo ipotecario che, come già detto, costituisce il titolo esecutivo in forza del quale la B.A.M. – s.p.a. ha proceduto in via esecutiva. Da ciò deriva, pertanto, che tutte le doglianze avanzate dalla Immobiliare Chinolina s.r.l. e da C.E. nei riguardi del titolo posto alla base della esecuzione de qua non possono che essere disattese, in quanto proposte appunto da soggetti privi della prescritta legittimazione (attiva)".
Sostengono i ricorrenti, sull’assunto che tale affermazione sia stata fatta dal Tribunale perchè o solo perchè essi non erano cessionari del mutuo, che il terzo datore di ipoteca per debito altrui o il terzo proprietario, assoggettati all’esecuzione ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c., sarebbero da considerare legittimati ad esercitare "tutti i diritti e le facoltà spettanti al debitore", onde per ammetterli a ciò non sarebbe stato necessario che la mutuataria C3F avesse ceduto loro il mutuo. p.2.2. Con la seconda censura, dopo il richiamo del principio di diritto di cui a Cass. n. 19562 del 204 e n. 4607 del 204 sulla necessità della partecipazione del debitore principale al giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal terzo assoggettato all’esecuzione ai sensi degli artt. 602 ss. c.p.c., si sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto comunque ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti della originaria debitrice e mutuataria C3F s.n.c.. p.2.2.1. La seconda censura ha carattere preliminare, in quanto, se fosse fondata, ne deriverebbe la cassazione della decisione impugnata con rinvio al Tribunale perchè disponga l’integrazione del contraddittorio nei riguardi della s.n.c. C3F di Chittolina Evaristo & C..
La censura è, tuttavia, inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto, al fine di evidenziare una situazione dì ricorrenza della fattispecie di litisconsorzio necessario che si assume violata per mancata applicazione del principio di diritto invocato, sarebbe stato necessario fornire l’indicazione specifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei sensi richiesti da detta norma, che costituisce il precipitato normativo del cd. principio di autosufficienza. In particolare, sarebbe stato necessario che si riproducessero le parti dell’atto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. evidenzianti i fatti posti a fondamento dell’azione esercitata con esso in relazione alla minaccia dell’esecuzione forzata formulata nel precetto della Banca Agricola, nonchè che si specificasse se e dove in questa sede di legittimità l’atto sarebbe stato esaminabile, in quanto prodotto. E ciò allo scopo di evidenziare che la situazione era riconducibile al principio di diritto che si invoca.
Allo stesso fine sarebbe stato necessaria l’indicazione specifica dell’atto di precetto, onde porre in relazione il contenuto dell’opposizione con la pretesa esecutiva posta a base dell’esecuzione opposta.
Ora sia l’indicazione dell’atto di opposizione, sia quella del precetto sono effettuate nel ricorso quanto alla loro produzione in questa sede, posto che essi risultano indicati nell’apposito elenco degli atti su cui si fonda il ricorso che chiude l’esposizione del fatto e l’atto di opposizione all’esecuzione è del resto evocato anche in essa, alla pagina tre del ricorso.
Viceversa nessuna riproduzione del contenuto dei due atti per la parte giustificativa della censura si coglie nel ricorso, con la conseguenza che il requisito di cui all’art. 366, n. 6 non è adempiuto sotto tale profilo e la Corte dovrebbe ricercare nell’atto di opposizione e nel precetto il fondamento della censura, con il rischio di non cogliere ciò che, in ipotesi, secondo i ricorrenti giustificherebbe la loro censura.
Nè il rilievo dell’art. 366 c.p.c., n. 6 può venir meno per il fatto che la questione dell’integrità del contraddicono sarebbe comunque rilevabile d’ufficio da questa Corte, con la possibilità di verificarne la fondatezza negli atti, atteso che i poteri della Corte a preservazione del rispetto dell’art. 102 c.p.c., pur sempre suppongono che il ricorso per cassazione sia proposto con un atto di impugnazione ammissibile.
Sicchè, quando il ricorso propone esso stesso una censura di violazione di quella norma l’esistenza del potere di ufficio di rilevazione del difetto integrità del contraddittorio non toglie che sia onere del ricorrente indicare gli atti ed i documenti che evidenziano la violazione dell’art. 102 c.p.c. al fine di rendere il motivo ammissibile. Se il ricorrente non adempia a tale onere, non diversamente che nel caso in cui il ricorrente non lamenti la violazione dell’art. 102 c.p.c., l’esercizio del potere di ufficio della Corte può aver luogo comunque, ma soltanto in presenza di un ricorso ammissibile perchè sono stati dedotti altri motivi ammissibili (a differenza di quello ai sensi dell’art. 102 c.p.c.) ed in tal caso soltanto se la violazione dell’art. 102 sia evidenziata dalle allegazioni svolte dal ricorso riguardo a questi altri motivi oppure dalle difese del resistente od anche dal tenore della sentenza impugnata al cui esame si deve procedere sulla base degli altri motivi.
Nella specie, come si vedrà, gli altri motivi di ricorso sono però anch’essi inammissibili.
La censura in esame è, pertanto, dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 per mancata ottemperanza, sotto il profilo sopra precisato, all’indicazione specifica dell’atto processuale (l’opposizione) e del documento antecedente all’opposizione, cioè il precetto, su cui si fonda (al riguardo, per l’indicazione specifica degli atti processuali si veda la recentissima Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, che, intervenendo a proposito dell’assolvimento del requisito di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, ha fatto salvo espressamente l’onere di indicazione specifica degli atti processuali; per i documenti, qual è il precetto, si vedano Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010, fra tante).
Il profilo funzionale dell’indicazione specifica prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 6 ripete quello del principio di autosufficienza, elaborato dalla Corte già anteriormente alla sua introduzione. p.2.3. Anche la prima censura proposta con il primo motivo appare inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè il suo esame suppone la conoscenza del contenuto del precetto e del contenuto dell’opposizione, sia al fine di individuare l’esatta posizione assunta dai ricorrenti in relazione all’esecuzione, sia al fine di percepire gli esatti termini della contestazione della validità del mutuo, per la verifica della loro legittimazione a prospettarla. p.3. L’inammissibilità della prima censura proposta con il primo motivo rende a questo punto superfluo scrutinare il secondo ed il terzo motivo di ricorso, perchè essi pertengono all’avere il Tribunale disatteso la fondatezza delle contestazioni svolte riguardo al mutuo.
Poichè il Tribunale ha enunciato la motivazione in proposito espressamente dicendo di farlo "a titolo di completezza" e, quindi, in via soltanto superflua ed aggiuntiva alla prima ratio decidendi (pagina sette delle sentenza, ultima proposizione), una volta che detta ratio resta ferma, i ricorrenti non hanno interesse a vedere scrutinato il secondo ed il terzo motivo, perchè, se anche essi fossero fondati, la sentenza impugnata risulterebbe passata in cosa giudicata quanto a detta prima ratio decidendo. p.3.1. In ogni caso, il Collegio osserva che detti motivi, se si potessero scrutinare, si paleserebbero anch’essi inammissibili ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè:
a) nella illustrazione del secondo non è fornita l’indicazione specifica dei conti correnti e del mutuo sui quali si fonda. Infatti, essi non sono riportati quanto alle parti cui si riferiscono le allegazioni illustrative dei due motivi. Inoltre, al terzo rigo della pagina 12 si fa riferimento al ricorso introduttivo dell’opposizione senza riprodurre la parte con cui si sarebbe fatta la deduzione e successivamente al quindicesimo rigo si fa riferimento alla conclusionale senza riprodurne il contenuto per la parte in cui si sarebbe fatto riferimento a quanto poi oggetto della doglianza. Di modo che viene in rilievo nuovamente la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul requisito della indicazione specifica degli atti processuali e dei documenti fondativi del ricorso, cui sopra si è già fatto riferimento;
b) nella illustrazione del terzo si fa riferimento ad estratti di conto corrente e alla formulazione di un’eccezione, senza indicare dove venne formulata e riprodurre il contenuto del relativo atto.
Inoltre, quanto al secondo motivo andrebbe rilevato: aa) che si dice che la sentenza impugnata avrebbe rigettato un’eccezione ai sensi dell’art. 1344 c.c. ancorchè essa non enunci alcunchè al riguardo;
bb) che si critica apoditticamente l’affermazione della sentenza impugnata circa la tardiva introduzione in conclusionale di un’eccezione di nullità del mutuo, invocando – senza spiegare come e perchè esso sarebbe idoneo a giustificare la censura alla sentenza impugnata – un principio di diritto, quello di cui a Cass. n. 10847 del 1991 circa la conoscenza d’ufficio delle norme applicabili "fermo solo il rispetto dei fatti posti a fondamento della domanda", del quale non si giustifica la pertinenza perchè essa avrebbe supposto il precisare quali fossero stati nella specie i fatti tempestivamente allegati prima della conclusionale che il giudice avrebbe dovuto conoscere e da dove essi sarebbero risultati. p.4. Con il quarto motivo si denuncia "violazione dell’art. 1284 c.c., art. 1418 c.c., comma 2 e art. 1419 c.c. in relazione all’art. 1346 c.c.".
Il motivo pertiene alla questione, che sarebbe stata sollevata con l’opposizione, relativamente alla "infondatezza e, in ogni caso, all’eccessività della pretesa della procedente BAM derivane dal mutuo – relativamente alla quale erano state prodotte n 18 ricevute di pagamento per L. 332.665.398 (doc. n. 15 del ricorso in opposizione), eccependo(si) l’infondatezza della pretesa della mutuante relativa agli interessi corrispettivi e di mora per nullità della relativa pattuizione".
Anche tale motivo è inammissibile per inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè non riproduce la parte dell’atto con cui venne prospettata la questione e fa riferimento a ricevute di cui non riproduce il contenuto, di modo che, argomentato poi dal contenuto di due clausole del mutuo (che invece, riproduce, oltre ad indicare di averlo prodotto in questa sede), non adempie all’onere di indicazione specifica dell’atto processuale e di tutti i documenti su cui si fonda.
Inoltre, il motivo non viene nemmeno argomentato quanto alla sua decisività, nel senso che non vi si svolge alcuna attività dimostrativa diretta ad evidenziare che ai fini della quantificazione della pretesa posta in esecuzione venne fatta applicazione delle due clausole evocate e delle quali si asserisce la nullità. Con l’inammissibile conseguenza che alla Corte si vorrebbe demandato il compito di ricercare negli atti, non tutti indicati specificamente, il riscontro della doglianza, compito che, al livello della sua individuazione, spettava ai ricorrenti. p.5. Il quinto motivo denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 183 c.p.c., violazione art. 1418 c.c., comma 1, artt. 1419 e 1421 c.c.".
Anch’esso è inammissibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, perchè vi si fa riferimento ad una difesa che era stata svolta in una memoria istruttoria non meglio identificata, nella quale sarebbe stata eccepita l’infondatezza e la eccessività della pretesa esecutiva della creditrice procedente sotto il profilo del carattere usurario degli interessi addebitati. Di detta memoria non si riproduce il contenuto in parte qua e nuovamente non si argomenta la decisività nei sensi indicate riguardo al motivo precedente.
Inoltre, all’invocazione delle due norme processuali degli artt. 112 e 183 c.p.c. non corrisponde alcuna attività assertiva diretta ad evidenziare come e perchè siano state violate. In particolare, non si dice in alcun modo in quale fase del processo sarebbe stata articolata la non meglio identificata (temporalmente) memoria, sicchè la doglianza circa l’avere il Tribunale giudicato tardiva anche la relativa deduzione risulta anche carente di giustificazione, là dove si allude all’essersi trattato di mera difesa e ciò sempre in disparte il preliminare ed assorbente rilievo ai sensi dell’art. 366, n. 6. p.6. Il sesto motivo denuncia "violazione dell’art. 115 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, art. 164 c.p.c., commi 1 e 6" ed in esso ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto nulla la domanda intesa a riconoscere l’esistenza di un controcredito derivante da indebito oggettivo in relazione a due conti correnti intrattenuti dalla mutuataria ed oggetto di cessione a favore dei ricorrenti come da un atto notificato alla Banca. Di detta domanda, invece, si sarebbe dovuto ordinare semmai l’integrazione (evidentemente ai sensi dell’art. 164 c.p.c., comma 5, che, peraltro, nemmeno è stato evocato e sarebbe l’unico adeguato alla doglianza).
Il motivo, in disparte che nuovamente non osserva il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 (perchè non riproduce il contenuto dell’opposizione in parte qua), è privo di aderenza alla motivazione della decisione impugnata, perchè non si appunta sull’effettiva sua ratio decidendi la quale, dopo aver dato atto che la domanda era nulla siccome eccepito dalla Banca, l’ha, tuttavia, rigettata perchè non provata e, dunque, non ne ha dichiarato la nullità, omettendo di ordinarne l’integrazione, ma l’ha giudicata nel merito infondata con l’applicazione della regola dell’onere della prova.
Sicchè il motivo non coglie l’effettivo decisum della sentenza impugnata. p.7. Il settimo motivo denuncia "violazione dell’art. 1264 c.c." ed addebita alla sentenza impugnata proprio di avere ritenuto non provata la domanda inerente il controcredito, perchè non era stato prodotto l’atto di cessione.
Vi si sostiene che, potendo la cessione risultare anche non da atto scritto, erroneamente sarebbe stato ritenuto necessario l’atto di cessione. Nella specie doveva ritenersi sufficiente la produzione della comunicazione di cessione sottoscritta dalla cedente C3F s.n.c. e da essa notificata alla Banca, nonchè lo stesso ricorso in opposizione con cui i cessionari e qui ricorrenti ebbero a chiedere il pagamento del credito ceduto.
Il motivo è nuovamente inammissibile per inosservanza dell’art. 366, n. 6, in quanto non si riproduce il contenuto della comunicazione di cessione e tra l’altro al n. 11, nell’elenco dei documenti prodotti, si indica non la comunicazione della cessione, ma l’atto di cessione.
Inoltre, nemmeno si riproduce il contenuto dell’opposizione nella parte in cui si era prospettata e, quindi, individuata la cessione. p.8. L’ottavo motivo deduce "violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.".
Il motivo è rivolto contro il Banco di Sicilia, interveniente nell’esecuzione – si dice – con atto depositato il 13 novembre 2000 ed inerente un mutuo industriale. Esso censura la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quanto alla posizione di detto istituto, che la sentenza impugnata ha fatto a seguito di rinuncia all’intervento. Si sostiene che non estinguendo la rinuncia all’intervento il diritto fatto valere dal Banco, permaneva il diritto dei ricorrenti a sentir dichiarare infondata la pretesa esecutiva, riguardo alla quale si era dedotta la carenza di legittimazione del Banco, per essere stato il credito ceduto al Banco di Sicilia s.p.a., la nullità del contratto di mutuo (avente natura di mutuo di scopo) e l’usurarietà di una non meglio specificata pattuizione in esso contenuta.
Il motivo è inammissibile, perchè viola l’art. 366, n. 6 là dove:
a) fa riferimento alle contestazioni svolte riguardo all’intervento senza indicare dove erano state svolte e particolarmente – se esse lo erano state nell’atto di opposizione – non riproduce il contenuto dell’atto in parte qua; b) fa riferimento alla dichiarazione di rinuncia senza riprodurla; c) si fonda sul contenuto del mutuo, del quale non fa riproduzione, particolarmente quanto alla pattuizione cui ci si riferisce; d) dice che nella conclusionale e nella replica gli opponenti qui ricorrenti avevano insistito nella domanda, senza, però, riprodurre il relativo contenuto.
Inoltre: al) quanto alla contestazione sulla legittimazione del Banco è del tutto apodittico; b) quanto alla deduzione dell’insistenza nella domanda contro l’interveniente in conclusionale ed in memoria di replica, non precisa se tale insistenza vi era stata anche nella sede della precisazione delle conclusioni, che era quella che valeva ad individuare il dovere decisorio del Tribunale. p.9. Conclusivamente il ricorso dev’essere rigettato. p.10. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro ottomila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
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