Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Propone ricorso per cassazione G.F. avverso l’ordinanza in data 11 gennaio 2011 con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza applicativa della misura della custodia in carcere emessa dal locale Gip in riferimento alle contestazioni provvisorie D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex artt. 73 e 74, per fatti commessi tra (OMISSIS).
Gli elementi indiziari erano costituiti in primo luogo dal servizio di video-ripresa eseguito dalle forze dell’ordine in via (OMISSIS), servizio dal quale erano emerse cospicue e continuative attività di spaccio ad opera di G. F. (poi arrestato il 14 novembre 2009), B.A. e B.A.: il primo cioè era filmato mentre si muoveva ripetutamente a bordo di uno scooter rifornendo gli altri due di involucri di carta stagnola.
Il secondo ordine di elementi indiziari era costituito dal tenore di colloqui registrati a partire da ottobre 2009 nella sala colloqui del carcere di (OMISSIS), tra lo stesso indagato G.F. e il coindagato V.S. (tratto come il primo in arresto per flagrante spaccio di stupefacenti in via (OMISSIS)) nonchè rispettivi familiari.
Tali soggetti conversavano a proposito del traffico illecito ancora in corso, lasciando emergere che lo stesso fosse gestito da A. A. il quale ne amministrava anche i proventi facendoli pervenire ai detenuti sodali e ai familiari, pure per pagare le spese legali.
Una conversazione in particolare (quella del 23 novembre 2009) faceva emergere che la moglie del G. chiedeva a costui di dire ad A.A. che V. doveva por fine alle richieste di danaro, ricevendo dal G. assicurazione di avere interessato per lettera l’ A..
Il Tribunale ne traeva la dimostrazione dello stretto rapporto collaborativo esistente tra A.A., uno degli esponenti di spicco della organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti, e, appunto, il G..
Infine, terzo elemento indiziario era quello delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia M.G., C.N. e D.E., che avevano indicato il G., riconoscendolo anche per foto, quale principale collaboratore di A.A. nello spaccio di sostanze stupefacenti.
Il Tribunale argomentava inoltre sulla correttezza della contestata aggravante della ingente quantità di sostanza stupefacente oggetto della condotta in esame.
Ad avviso del Tribunale tale aggravante sussisteva perchè l’attività di spaccio era continuativa e sistematica e rendeva in una giornata anche 3600 Euro, come desunto da uno dei colloqui intercettati in carcere.
Inoltre il servizio di osservazione della PG aveva permesso di appurare che nel periodo delle riprese (dieci giorni) erano stati effettuate circa 100 cessioni di droga. Un ulteriore elemento sintomatico era la forte disponibilità di danaro da parte dell’ A., deputato a provvedere ai bisogni dei detenuti.
Deduce l’impugnante il vizio di motivazione sulla sussistenza della fattispecie associativa contestata e la erronea applicazione della D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80. Sotto il primo profilo cita la giurisprudenza sugli elementi costitutivi del sodalizio evidenziando che essi non ricorrono nel caso di specie.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La ordinanza impugnata, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, reca la indicazione adeguata e la ricostruzione plausibile relativa a tutti gli elementi capaci di integrare la fattispecie D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74, con riferimento anche alla posizione del G..
La giurisprudenza in tema di configurazione del reato associativo D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 74 è nel senso, bene evidenziato dal ricorrente, che anche l’attività di vendita ai consumatori, quando sia effettuata valendosi continuativamente e consapevolmente delle risorse dell’organizzazione e con la coscienza di farne, perciò, parte, costituisce un volontario apporto causale al raggiungimento del fine di profitto dell’organizzazione medesima.
E il contributo non viene a cessare per la presenza di ulteriori interessi propri del singolo spacciatore, anche divergenti da quelli degli altri. (Rv. 216657; conforme Rv. 242726).
Si è aggiunto, sulla stessa linea, che per la configurabilità di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti non è necessaria l’esistenza di un’articolata e complessa organizzazione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un’estesa attività di commercio di stupefacenti, ma è sufficiente anche un’elementare predisposizione di mezzi, pur occasionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquenziale oggetto del vincolo associativo (Rv. 244520).
Nel caso di specie il Tribunale ha dato ampio conto degli elementi suddetti descrivendo le modalità operative della associazione che garantiva agli spacciatori, in maniera sistematica, l’approvvigionamento delle dosi da vendere con iniziative tese ad impedire, presso i distributori, l’accumulo di dosi, facilmente rinvenibili dalla Polizia; inoltre sia le conversazioni intercettate che i collaboratori di giustizia avevano delineato il ruolo di vertice proprio di A.A., deputo a provvedere, con i proventi dello spaccio, alle spese dei sodali e delle famiglie anche dopo l’arresto dei primo.
Tali elementi, pur linearmente evidenziati nella ordinanza impugnata, non hanno neppure formato oggetto di censura da parte della difesa la quale si è limitata ad una generica citazione di giurisprudenza senza ricercare la rispondenza dei principi evocati alla fattispecie concreta, come ricostruita ed analizzata dal giudice a quo. Anche il dato dell’arresto del prevenuto nel novembre 2009 non vale a scalfire il delineato quadro indiziario, essendo stato evocato dalla difesa genericamente e non contestualizzato, rispetto alla ben più complessa serie di elementi a carico, ricostruiti dal Tribunale con riferimento sia al periodo precedente che a quello successivo all’arresto stesso.
Del tutto inammissibile è poi la doglianza sulla configurabilità della aggravante, non supportata dalla illustrazione delle ragioni in fatto e in diritto a sostegno della domanda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda la cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. c.p.p..
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