Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato:
che con il presente ricorso si impugna il provvedimento adottato dall’Amministrazione intimata, in esecuzione della sentenza di questo Tribunale n. 2931/2011 del 4.4.2011, con cui si accoglieva il ricorso n. 1483/2011, avente per oggetto impugnativa del silenzio serbato dalla stessa sull’istanza di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001, presentata dall’odierno ricorrente per assistere la figlia minore di tre anni;
che il provvedimento qui contestato ha concesso la suddetta assegnazione provvisoria solo per trenta giorni, vale a dire sino al compimento del terzo anno di età della figlia del ricorrente, per la quale lo stesso aveva chiesto il beneficio de quo;
che la disposizione citata prevede che "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche (…) può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione";
che nella specie l’assegnazione provvisoria per un arco temporale così ridotto non risulta motivata se non dalla rilevata circostanza che, al suo scadere, la minore avrebbe compiuto i tre anni di età;
Considerato:
che, secondo l’interpretazione fornita dall’accordo sindacale del 24.2.2005, il compimento dei tre anni di età del figlio per la quale si chiede l’assegnazione provvisoria costituisce solo il limite oltre il quale la relativa domanda non può essere più presentata e non già quello oltre il quale non può più fruirsi del beneficio in parola;
che detta interpretazione appare la più logica, tenuto conto che, con i rinnovi, si può fruire fino ad un massimo di tre anni di assegnazione provvisoria e che in ogni caso la domanda può essere presentata quando il figlio minore sia già nato;
Ritenuto:
che il provvedimento impugnato sia illegittimo, perché in violazione del predetto accordo sindacale interpretativo del citato art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001;
che in conclusione il ricorso sia fondato e da accogliere e che, perciò, il provvedimento impugnato debba essere annullato e l’Amministrazione debba assumere le conseguenti determinazioni;
che le spese, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione resistente di assumere le conseguenti determinazione, conformemente a quanto evidenziato in motivazione.
Condanna quest’ultima alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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