Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. La ILTE spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Torino, pubblicata il 2 febbraio 2009. 2. Il S.IN.COBAS, Sindacato intercategoriale dei Comitati di base, propose ricorso, ai sensi dell’art. 28 st. lav., dinanzi al Tribunale di Torino, chiedendo che venisse dichiarato antisindacale il comportamento della ILTE sii che rifiutava di dar corso alle cessioni di credito comunicate dai lavoratori dipendenti ai fini del versamento al sindacato ricorrente, delle quote di adesione in misura di 10 Euro al mese. Il Tribunale respinse il ricorso. Il sindacato propose opposizione. La ILTE si costituì proponendo domanda riconvenzionale volta ad ottenere la declaratoria di carenza di legittimazione del sindacato per mancanza del requisito della diffusione su tutto il territorio nazionale. Il Tribunale respinse l’opposizione.
3. Il sindacato propose appello. L’azienda propose appello incidentale, volto a dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente.
4. La Corte d’appello di Torino ha accolto l’appello principale del sindacato e rigettato l’appello incidentale. Ha dichiarato "l’antisindacalità del diniego di operare la trattenuta per il pagamento della quota associativa al sindacato appellante", ordinando di rimuoverne gli effetti provvedendo ad operare le trattenute richieste.
5. Il ricorso per cassazione della ILTE srl è articolato in tre motivi. Il sindacato SDL Intercategoriale (già S.IN.COBAS) si difende con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria per l’udienza.
6. Il primo motivo è così rubricato dalla ricorrente: "violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione alla eccepita legittimazione del sindacato ricorrente a promuovere procedimenti L. n. 300 del 1970, ex art. 28 – omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio costituito dalla idoneità a costituire dimostrazione della dimensione nazionale, pur in mancanza della stipula di contratti o accordi nazionali, lo svolgimento di alcuni incontri sindacali e l’assunzione di iniziative di sciopero e la diffusione di volantini – violazione dell’art. 28 st. lav.". 7. Nei quesiti la ricorrente ha, da un lato, chiesto alla Corte di affermare che la legittimazione attiva ex art. 28 st. lav. richiede il requisito della nazionalità, dall’altro ha chiesto di accertare se la sentenza impugnata abbia violato l’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 28 st. lav. perchè, "in presenza di specifica questione prospettata attraverso appello incidentale, ha riconosciuto implicitamente la legittimazione ad agire a una organizzazione sindacale, quale il sindacato SDL intercategoriale, pur in mancanza della stipula di contratti o accordi nazionali e cioè degli elementi idonei a comprovare il requisito della nazionalità ai sensi dell’art. 28 st. lav. con conseguente violazione anche di quest’ultima norma". 8. Il motivo è infondato. La Corte si è pronunciata sul problema della legittimazione attiva del sindacato, in quanto ha respinto l’appello incidentale che aveva specificamente questo oggetto. Non vi è pertanto violazione dell’art. 112 c.p.c., norma che riguarda la pronuncia, non la motivazione.
9. La motivazione in effetti è minima, ma è evidente, dalla lettura complessiva della sentenza, che la Corte ha ritenuto di non accedere alle critiche della società fondate sull’assunto, ribadito nel motivo di ricorso per cassazione e sintetizzato nel quesito, che il carattere nazionale di una organizzazione sindacale è condizionato alla stipula di contratti collettivi di livello nazionale.
10. Tale assunto è in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e bene ha fatto la Corte di Torino a non condividerlo.
La giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo, Cass. 29 luglio 2011, n. 16787, cui si rinvia per ulteriori richiami) sottolinea che in questo modo si introduce un criterio selettivo più forte di quello indicato dalla norma dello statuto, perchè un’associazione sindacale può avere carattere nazionale anche se non ha firmato contratti collettivi nazionali. Si è altresì evidenziato che non deve confondersi la legittimazione ai fini dell’art. 28, con i requisiti richiesti dall’art. 19 della medesima legge per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti di cui al titolo terzo: l’art. 19, a questo specifico fine, richiede la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali (o anche provinciali o aziendali, purchè applicati in azienda); l’art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l’associazione sia nazionale. Il carattere nazionale non può desumersi da dati meramente formali e quindi non è sufficiente un’articolazione nazionale prevista dallo statuto associativo, ma è necessaria anche una effettiva attività diffusa a tale livello. Azione non significa però, necessariamente, stipulazione di contratti collettivi di livello nazionale. Se contratti di questo tipo sono stati sottoscritti, ciò sarà un indice importante del carattere nazionale dell’attività sindacale, ma possono presentare questo requisito anche associazioni che abbiano svolto attività su tutto, o quanto meno ampia parte, del territorio nazionale, anche se non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali.
11. Con il secondo motivo si denunzia violazione di legge costituita dagli artt. 1362 e ss., 1367 c.c. in riferimento al l’art. 39 Cost., con conseguente violazione degli artt. 1260 e ss. c.c.. Si censura la sentenza per aver aderito ad un orientamento della Corte di cassazione, anche a sezioni unite, in base al quale la richiesta dei lavoratori all’azienda di operare trattenute in favore di un determinato sindacato costituirebbe cessione di credito.
12. La tesi è che tale inquadramento non sia fondato perchè la richiesta del lavoratore di operare le trattenute è stata fatta per la durata di un triennio e riguarda quindi crediti futuri (retribuzioni maturande). Secondo la ricorrente "Il contratto appare contra legem in quanto non è conforme all’art. 39 Cost." ipotizzare che un lavoratore abbia l’obbligo di vincolarsi per non meno di tre anni con un’organizzazione sindacale e debba impegnarsi a versare i contributi anche per un periodo per il quale, avendo cambiato idea decidesse di passare ad altra organizzazione sindacale.
13. Anche questo motivo non è fondato, per una pluralità di ragioni. L’affermazione che il lavoratore nel caso di specie si sia vincolato per tre anni alla cessione, si basa su di una lettura della comunicazione del lavoratore (il cui testo è riportato nel ricorso per cassazione), che ne altera il contenuto, in quanto in effetti in tale dichiarazione il lavoratore chiede che le trattenute mensili vengano operate per un triennio, ma non si esclude affatto che tale impegno sia immodificabile.
14. Cass., sezioni unite, 21 dicembre 2005, n. 28269, ha sottolineato: "la causa del contratto di cessione si determina mediante il collegamento con il negozio al quale è funzionalmente preordinata, assumendo quindi nel caso una funzione di assolvimento di obblighi nascenti dal rapporto di durata originato dall’adesione associativa. Di conseguenza, se viene meno il rapporto sottostante, ciò provoca la caducazione della funzione del negozio di cessione, determinandone l’inefficacia. In conclusione, la cessione ha funzione di pagamento della quota sindacale e il pagamento è dovuto dal lavoratore soltanto finchè ed in quanto aderisce al sindacato, in forza di un contratto dal quale il recesso ad nutum è garantito dai principi inderogabili di tutela della libertà sindacate del singolo lavoratore". 15. Più in generale, la tesi sostenuta nel motivo di ricorso è infondata perchè contrasta con un orientamento consolidato della Corte di cassazione, senza offrire elementi nuovi di valutazione che possano indurre ad una sua modifica.
16. Le stesse Sezioni unite, 21 dicembre 2005, n. 28269, nonchè Cass., 7 agosto 2008, n. 21368 e Cass., 20 aprile 2011, n. 9049, hanno affermato che il referendum del 1995, abrogativo dell’art. 26 st. lav., comma 2, e il susseguente D.P.R. n. 313 del 1995, non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associati ve sindacali a mezzo di trattenuta operata dal datore di lavoro, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo. I lavoratori, pertanto, possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato cui aderiscono. Tale atto deve essere qualificato cessione del credito (art. 1260 ss c.c.) ed, in conseguenza di tale qualificazione, non necessita, in via generale, del consenso del debitore.
17. Il problema più specifico posto con il ricorso concerne la ammissibilità di una cessione del credito che riguardi crediti futuri, non ancora entrati a far parte del patrimonio del cedente.
Nella specie, le retribuzioni del lavoratore sulle quali operare le trattenute da cedere al sindacato. Anche sul punto la Corte di cassazione si è espressa in maniera chiara, con la stessa decisione a sezioni unite prima richiamata e con sentenze successive.
18. Le Sezioni unite hanno affermato che "non è di ostacolo alla cessione della retribuzione il carattere parziale e futuro del credito ceduto. La cessione può avere ad oggetto solo una parte del credito, come si argomenta dall’art. 1262 c.c., comma 2, ed anche crediti futuri, com’è pacifico in giurisprudenza (Cass., 18 ottobre 1994, n. 8497; 15 giugno 1999, n. 5947; 3 dicembre 2002, n. 7162)".
Il principio è stato da ultimo ribadito da Cass., 10 settembre 2009, n. 19501).
19. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art. 1260 c.c., in relazione al t.u. n. 180 del 1950, artt. 11 e 5, come modificato dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 137, e dal D.L. n. 80 del 2005, art. 13-bis, convertito nella L. n. 80 del 2005. 20. La questione è la seguente. Il "Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e le cessioni degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" ( D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), è stato modificato ed integrato da tre interventi legislativi relativamente recenti: la L. 31 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 137; il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella L. 14 maggio 2005, n. 80 e la L. 23 dicembre 2005, n. 266. 21. L’art. 1 del testo unico prevedeva, e prevede tuttora, la insequestrabilita1, impignorabilita1 e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti corrisposti ai propri dipendenti dalle amministrazioni pubbliche. Con la legislazione recente su richiamata tali limitazioni sono state estese alle retribuzioni corrisposte dalle aziende private.
22. A sua volta, l’art. 5 del t.u. pone dei limiti alla possibilità per i dipendenti pubblici di "contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote di stipendio o del salario fino ad un quinto dell’ammontare" e gli artt. 15 e 53 t.u. individuano gli istituti autorizzati, in via esclusiva, a concedere prestiti ai dipendenti pubblici. Anche queste limitazioni sono state estese ai dipendenti di imprese private.
23. L’art. 52 t.u. stabilisce che i dipendenti pubblici (e ora anche i dipendenti di privati) "possono fare cessioni di quote di stipendio in misura non superiore ad un quinto" e per periodi massimi di cinque o dieci anni a condizione che siano provvisti di stipendio fisso e continuativo (ulteriori modifiche della disposizione introdotte dalla recente legislazione non rilevano ai fini della questione in esame).
24. La tesi della società ricorrente è che i lavoratori dipendenti (dopo le recenti modifiche, anche quelli di aziende private) non potrebbero cedere una parte della loro retribuzione alle associazioni sindacali a titolo di quote associative, perchè la cessione sarebbe consentita solo in favore degli istituti di credito indicati negli artt. 15 e 53 del decreto legislativo su richiamato.
25. E’ una tesi che fa dire alla legge qualcosa in più e di diverso da ciò che essa stabilisce effettivamente. Infatti, la limitazione concernente gli istituti di credito riguarda solo le cessioni di credito retributivo collegate alla erogazione di prestiti (cfr., il combinato disposto degli artt. 5, 15 e 53 del t.u.).
26. Sono perfettamente comprensibili le ragioni di tale scelta legislativa, volta a garantire che il soggetto erogatore del prestito e correlativamente beneficiario della cessione di quote della retribuzione per la restituzione del capitale maggiorato degli interessi, presenti caratteristiche tali da assicurarne serietà ed affidabilità e che il lavoratore sia tutelato contro prestiti erogati da soggetti che non offrano adeguate garanzie.
27. Al contrario, l’art. 52 riguarda tutte le cessioni del credito del lavoratori dipendenti, anche quelle non collegate alla erogazione di un prestito. La norma prevede una serie di condizioni e restrizioni, ma non contiene limitazioni del novero dei cessionari.
Queste ultime, specifiche limitazioni sono circoscritte alle sole cessioni in qualsiasi modo collegate a concessioni di prestiti e riguardano soggetti che, al tempo stesso, sono erogatori di credito e cessionari. Tali specifiche limitazioni non riguardano cessioni del tutto slegate dalla concessione di crediti, come sono quelle in favore delle associazioni sindacali per il pagamento delle quote associative.
28. Sarebbe stato molto strano, del resto, che il legislatore, al fine di garantire il lavoratore cedente, gli impedisse di destinare una parte (in genere molto contenuta, e comunque soggetta ai limiti incisivi fissati dall’art. 52) della sua retribuzione al sindacato cui aderisce, così trasformando una legislazione antiusura volta a tutelare il lavoratore, in una forma di restrizione irragionevole della sua autonomia e della sua libertà sindacale.
29. Il legislatore non ha previsto questo, ma ha introdotto limitazioni calibrate in funzione degli interessi da tutelare e differenziate in relazione alla diversità delle situazioni, fissando limiti per tutte le cessioni e prevedendo limiti specifici per le cessioni in qualsiasi modo connesse alla erogazione di un prestito.
L’interprete non può estendere queste limitazioni oltre l’ambito segnato dalla lettera e dalla finalità dell’intervento legislativo.
30. Anche il terzo motivo, pertanto, è infondato ed il ricorso, nel suo complesso, deve essere quindi rigettato. Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della parte che perde il giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione al sindacato controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in 70,00 Euro, nonchè 3.600,00 Euro per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.
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