Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-03-2012, n. 3533 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ri.Ca. e i figli G. e R.R. impugnano per cassazione, sulla base di quattro motivi, la decisione della commissione tributaria centrale n. 6826/24/06, pubblicata il 24.7.2006, con la quale essa, accolto il ricorso dell’allora ufficio delle imposte contro quella di secondo grado circa gli avvisi di rettifica per maggiori imposte relative agli anni 1982-84, in particolare con riferimento al 1983, affermava che nessuna rilevanza poteva attribuirsi alla sentenza di assoluzione del defunto loro dante causa, R.R., da reati fiscali, anche perchè si trattava in sostanza di formula per così dire dubitativa ex art. 530 c.p.p., comma 2. Inoltre i documenti rinvenuti dalla Guardia di finanza al valico di frontiera con la Svizzera, nascosti nelle scarpe calzate dal medesimo, costituivano dei tabulati bancari inerenti a titoli per operazioni finanziarie, e costituivano elementi di presunzione gravi, precisi e concordanti, per i quali l’onere della prova si spostava sul contribuente, che invece non lo aveva assolto.

L’agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale va rilevato che all’udienza odierna per la controricorrente è stata presentata dichiarazione inerente alla persistenza dell’interesse alla trattazione e decisione del ricorso, e perciò va deciso in conformità. 1) Ciò premesso, il primo e secondo motivi, con cui viene dedotta violazione di norme di legge, sono inammissibili per mancanza dei relativi quesiti di diritto, che erano necessari, posto che la decisione impugnata veniva pubblicata dopo il 2.3.2006. 2) Col terzo motivo i ricorrenti denunziano vizi di motivazione sul presupposto che il giudice di terzo grado sarebbe caduto in errore nel ritenere la sussistenza di conti bancari esteri, e non invece di "movimentazioni di titoli obbligazionari esteri", come contestato con gli avvisi di rettifica, pronunciando in tal modo su circostanze differenti da quelle oggetto di accertamento, e quindi di censura col ricorso introduttivo.

Il motivo è inammissibile, atteso che i ricorrenti non hanno enunciato il momento di sintesi, per il quale la decisione sarebbe insufficiente e contraddittoria, senza inoltre specificare semmai che si tratterebbe di vizio di extrapetizione, con l’indicazione dell’art. 112 c.p.c..

3) Col quarto motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove rispetto a quella operata dal giudice penale.

La doglianza è inammissibile, trattandosi semmai solo di violazione di norme di legge, per le quali peraltro non è possibile in sede di legittimità prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti rispetto al giudice di merito. Quanto alla questione del giudicato penale, va rilevato che, com’è noto, ai sensi dell’art. 654 del cod. proc. pen., che ha implicitamente abrogato il D.L. n. 429 del 1982, art. 12 (convertito nella L. n. 516 del 1982), poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 25, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella testimoniale) e, dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Quindi nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributar, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio tributario, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare (Cfr. anche Cass. Sentenza n. 3724 del 17/02/2010).

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 9.000,00(novemila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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