Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con ordinanza in data 25/1/2011 il Tribunale di Venezia – rigettava l’appello proposto dal difensore di J.F. avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Verona, in data 7-12-2010, che respingeva l’istanza di revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento ex art. 282 ter c.p.p., imposta con ordinanza in data 20-11-2010, in relazione al reato di cui all’art. 612 bis c.p., commesso ai danni della moglie.
Il Tribunale evidenziava che l’ordinanza genetica del titolo cautelare non risultava essere stata impugnata ai fini del riesame ex art. 309 c.p.p., e che la richiesta di revoca della misura era stata avanzata dall’indagato all’esito dell’interrogatorio reso al GIP. L’istanza era stata ritenuta priva di fondamento, ravvisandosi il permanere delle originarie esigenze cautelari.
Avverso il provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore.
Il ricorrente rilevava in primo luogo che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 612 bis c.p., ravvisando, diversamente, un’ipotesi riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 660 c.p., ovvero all’art. 612 c.p., per le quali non era prevista l’applicabilità di alcuna misura cautelare.
La difesa in tal senso contrastava con diffuse argomentazioni gli elementi indicati nella querela a carico dell’indagato, rilevando l’assenza dei presupposti che integrano l’ipotesi di reato contestata.
– Censurava l’ordinanza impugnata anche per aver dato credito alle accuse della persona offesa,senza averne valutato l’attendibilità(v. fl. 6-7 del ricorso) – nonchè per assenza di validi elementi di riscontro.
– Infine la difesa censurava l’ordinanza per contraddittorietà della motivazione e per violazione dell’art. 612 bis c.p..
Il ricorso deve ritenersi inammissibile.
Invero il provvedimento cautelare originario non era stato impugnato ai sensi dell’art. 309 c.p.p. e dunque resta (ndr.: testo originale non comprensibile) avulsa la questione della contestazione dei gravi indizi di colpevolezza per il reato ascritto ai sensi dell’art. 612 bis c.p..
Deve peraltro rilevarsi che l’ordinanza impugnata contiene una adeguata illustrazione e valutazione degli elementi dai quali si desume il perdurare delle esigenze cautelari.
Va richiamata sul punto giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5^ del25 febbraio 2003, n. 9008, in Arch. Nuova proc pena 2003, 613 – per cui "L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p. è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato ( art. 606 c.p.p., lett. e)".
Per tali motivi,in presenza di adeguata motivazione sui presupposti che legittimano il rigetto dell’appello proposto dalla difesa avverso l’ordinanza del GIP che respingeva l’istanza di revoca della misuraci provvedimento impugnato resta incensurabile in questa sede, avendo esplicitamente affermato che non si erano verificati – a seguito dell’ordinanza cautelare, "fatti nuovi in grado di attenuare le esigenze cautelari allora individuate".
Le deduzioni del ricorrente relative alla pretesa insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612 bis c.p., si rivelano inammissibili perchè attinenti al merito, oltre che estranee al devoluto.
Data la manifesta infondatezza dei motivala Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente va,come per legge,condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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