Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Rilevato:
che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;
che sono state espletate le formalità dell’art. 60 c.p.a.;
Rilevato che con il presente ricorso si impugna il provvedimento prot. n. GDAP02722482011 dell’8.7.2011, comunicato in data 22.7.2011, con cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – ha respinto l’istanza di trasferimento ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, avanzata dal ricorrente per assistere la propria suocera disabile;
Ritenuto che il ricorso sia fondato e meriti accoglimento;
Considerato:
che il provvedimento impugnato ha negato il beneficio del trasferimento in ragione della carenza del requisito dell’esclusività nell’assistenza, da parte del ricorrente;
che, come fondatamente dedotto in ricorso, per effetto della modifica apportata alla citata disposizione normativa dalla legge n. 183/2010 (vigente al momento dell’adozione dell’atto impugnato), ai fini della concessione del beneficio previsto dalla norma in esame non è più necessario il requisito dell’esclusività nell’assistenza, in quanto espunto dalla disposizione, a seguito della citata modifica legislativa;
che tale opzione ermeneutica risulta confermata dalla Circolare n. 13/2010 del Ministero per la Funzione Pubblica;
che, in particolare, per il combinato disposto del comma 3, 2° periodo, e comma 5, del vigente art. 33 della legge n. 104/1992, l’esclusività va intesa unicamente nel senso che il beneficio del trasferimento per assistere una persona disabile parente o affine, entro il grado ivi stabilito, non può essere accordato a più di un lavoratore dipendente e non già in assoluto a più di un parente o affine;
che nel provvedimento impugnato il rigetto dell’istanza di trasferimento non fa affatto riferimento alla circostanza che altro parente o affine lavoratore dipendente già fruisca del beneficio in parola;
Ritenuto:
che la menzionata disposizione, nel testo attualmente vigente, debba immediatamente applicarsi anche al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, essendo ciò imposto da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo, in quanto, in caso contrario, potrebbe ipotizzarsi un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei disabili che risultano parenti del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia stesse;
che per i suesposti motivi il ricorso sia fondato e da accogliere, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed obbligo dell’Amministrazione di assumere le proprie determinazioni coerentemente con quanto rilevato nel presente provvedimento;
che le spese di giudizio, i diritti e gli onorari seguano la soccombenza, ponendosi a carico dell’Amministrazione resistente, e debbano liquidarsi come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione I Quater – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.
Condanna l’Amministrazione resistente alle spese di giudizio, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A., in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
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