Cass. civ. Sez. V, Sent., 07-03-2012, n. 3512

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. L’A.T.E.R. – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica – per la Provincia di Roma propone ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello della contribuente in controversia concernente avvisi di accertamento dell’ICI per gli anni 1996/1999 emessi dal Comune di Roma.

Il giudice a quo ha ritenuto, in particolare, che: a) la legittimazione del funzionario che ha emesso l’atto e la legittimità della firma a stampa risultano da provvedimenti autorizzativi interni del Comune del quale lo stesso ha dato prova; b) l’avviso è tempestivo per l’anno d’imposta 1996 poichè le omesse denunce potevano essere contestate entro il 2002; c) l’ATER risulta soggetto passivo dell’ICI in quanto la mancanza dell’originario atto costitutivo del diritto di superficie in suo favore "è riconducibile alla fattispecie più generale dell’occupazione illegittima del suolo da parte della P.A.", in relazione alla quale è stato creato l’istituto dell’accessione invertita, "nel senso che in conseguenza dell’irreversibile trasformazione del suolo da parte dell’Ente espropriante-costruttore, si verifica l’estinzione del diritto di proprietà da una parte e l’acquisto della proprietà o altro diritto reale (superficie) a titolo originario dall’altra"; d) va applicata la riduzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, avendo l’ATER fornito prova di quanti e quali sono gli alloggi assegnati con regolare contratto, mentre non sono applicabili le riduzioni per la prima casa poichè queste devono essere chieste espressamente nell’originaria denuncia, non presentata; e) le sanzioni vanno applicate per intero in quanto la soggettività passiva degli IACP è stata definitivamente riconosciuta senza che persistano motivi di incertezza.

2. Il Comune di Guidonia Montecelio non si è costituito.

3. La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè per vizio di motivazione, nella parte in cui il giudice a quo ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento emessi da un funzionario comunale ( G. A.), senza che risultasse agli atti la prova dell’esistenza della delibera di giunta attributiva al medesimo di tale potere.

Con il secondo motivo, è denunciata la violazione della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, art. 2697 c.c. e art. 112 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per avere la sentenza ritenuto la legittimità della indicazione a stampa, negli atti impugnati, del nominativo del suddetto funzionario (in sostituzione della firma autografa), in assenza di prova del provvedimento dirigenziale di autorizzazione a tale modalità di sottoscrizione.

I motivi, strettamente connessi, sono infondati.

Deve, infatti, ritenersi che nè la delibera della giunta comunale con la quale, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 4, è designato il funzionario "cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta" (ed il quale, fra l’altro, "sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti"), nè il provvedimento dirigenziale con cui, ai sensi della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 87, è indicato il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione (che, poi, in pratica, è quello designato ex art. 11 cit.), la cui firma autografa – nel caso in cui tali atti siano prodotti mediante sistemi informativi automatizzati – è sostituita dall’indicazione a stampa di tale nominativo, devono essere menzionati negli avvisi di liquidazione o accertamento del tributo, nè che, in ogni caso, il comune debba fornire in giudizio la prova dell’esistenza dei provvedimenti medesimi: ciò in quanto, in assenza di espressa previsione contraria, deve ritenersi operante la presunzione (iuris tantum) che l’esercizio della potestà impositiva avvenga, sotto il profilo della provenienza dell’atto dal soggetto abilitato, nel rispetto dei presupposti di legge, con la conseguenza che incombe al contribuente, che contesti la sussistenza di detti presupposti, l’onere di dedurre e provare l’assenza o l’illegittimità dei provvedimenti sopra menzionati (cfr., in ordine alla delibera di giunta, Cass. n. 14094 del 2010; v., anche, in tema di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada, Cass. n. 21918 del 2006).

2. Con il terzo motivo, è denunciata la violazione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, nonchè vizio di motivazione, per avere il giudice d’appello ritenuto tempestiva la notificazione dell’avviso di accertamento per il 1996 effettuata nel dicembre 2002, laddove, ad avviso della ricorrente, il termine sarebbe scaduto il 31 dicembre 2001, quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il versamento dell’imposta.

Il motivo è infondato.

Premesso che nella specie è pacifico che non è mai stata presentata la dichiarazione di possesso degli immobili prescritta dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4, tale obbligo non cessa allo scadere del termine fissato dal legislatore con riferimento all’inizio del possesso (e per gli immobili posseduti al 1 gennaio 1993, con la scadenza del "termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 1992"), ma permane finchè la dichiarazione (così come la denuncia di variazione) non sia presentata. E’ infatti errato ritenere che la violazione dell’obbligo di dichiarazione abbia natura istantanea, cioè che si esaurisca con la mera violazione del primo termine stabilito dal legislatore, essendo invece evidente che esso si rinnova di anno in anno (cfr. Cass. nn. 932 del 2009, 8849 del 2010). Ne consegue che nella fattispecie si verte in un caso di "omessa presentazione", per il quale il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11, comma 2, prevede che il termine per la notifica dell’accertamento scade il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, che va individuato – per il 1996 – nel 1997, poichè il citato art. 10, comma 4, stabilisce che il termine di presentazione coincide con quello previsto per la "dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio". 3. Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1 e 3, art. 112 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè vizio di motivazione: si censura la sentenza impugnata là dove il giudice a quo ha ritenuto che l’ATER fosse divenuta proprietaria superficiaria dei terreni espropriati e degli alloggi ivi costruiti (e quindi soggetto passivo dell’ICI) a seguito di accessione invertita, pur nella accertata mancanza di un atto pubblico tra il Comune e l’IACP costitutivo del diritto reale di superficie in favore di quest’ultimo.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha, infatti, recentemente affermato il principio in base al quale la concessione all’IACP (ora ATER) di aree espropriate dai comuni per la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica, ai sensi della L. n. 167 del 1962, art. 10, come sostituito dalla L. n. 865 del 1971, art. 35, attribuisce al medesimo ente il diritto di superficie, ovvero le facoltà ad esso riconducibili, sulle aree su cui il concessionario costruisce gli alloggi di edilizia economica e popolare, e rende, quindi, quest’ultimo soggetto passivo dell’ICI, del D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, non occorrendo, a tal fine, un ulteriore atto costitutivo del diritto di superficie, in quanto l’incontro delle volontà dei due soggetti rileva su un diverso piano (Cass. nn. 15447 e 22987 del 2010).

4. Con il quinto motivo, si denuncia l’omesso esame del "quinto, sesto e settimo motivo di appello concernenti il difetto di motivazione dell’accertamento, la mancata dimostrazione del fondamento della pretesa fiscale, cioè la prova dell’acquisto della proprietà, da parte dell’IACP, dei 551 alloggi indicati negli accertamenti in questione e l’illegittima duplicazione d’imposta per alcuni alloggi".

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati nel ricorso i passaggi dell’atto d’appello nei quali erano state formulate le indicate doglianze.

5. Con il sesto motivo, l’ATER denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui è stato escluso il diritto della ricorrente alla detrazione d’imposta prevista – nella misura di Euro 103,29 – per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal comma 2 della norma citata ed estesa dal comma 4 agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP, in base alla considerazione che tale beneficio deve essere espressamente richiesto nella denuncia originaria.

Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso.

Premesso che la soggettività passiva ai fini ICI spetta all’IACP (ora ATER), e non all’assegnatario dell’alloggio, per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione (anche con patto di futura vendita: cfr. Cass. n. 21451 del 2009), va rilevato, da un lato, che l’agevolazione di cui trattasi è stata estesa agli Istituti in esame con decorrenza dal 1 gennaio 1997 (a seguito della modifica operata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 55) e pertanto non spetta per il 1996, e, dall’altro, che il riconoscimento del detto beneficio non è subordinato dalla legge all’indicazione in dichiarazione degli alloggi in questione, potendo essere invocato anche in sede contenziosa (cfr. Cass. n. 13151 del 2010).

6. Con il settimo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6 e della L. n. 212 del 2000, art. 10 e vizio di motivazione, la ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell’esonero dalle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza in ordine all’interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), (in tema di esenzioni dall’imposta).

Il motivo è infondato, in base al principio secondo il quale il potere delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni, previsto dalle norme citate, sussiste quando la disciplina normativa si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (Cass. nn. 22890 del 2006, 7502 del 2009).

7. Gli ultimi tre motivi di ricorso – con i quali si denuncia l’omessa pronuncia su altrettanti motivi di appello, concernenti la legittimità, sotto vari profili, delle sanzioni amministrative irrogate con gli avvisi impugnati – sono inammissibili per difetto di autosufficienza, per le ragioni già sopra espresse in relazione al quinto motivo.

8. In conclusione, va accolto, nei limiti indicati nel paragrafo 5, il sesto motivo del ricorso, che va per il resto rigettato; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata, per nuovo esame di tale residua questione, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale si uniformerà al principio enunciato al paragrafo 5 e provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e Io rigetta per il resto. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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