Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Premesso che con ricorso per giudizio di ottemperanza notificato il 24.03.2011 a Roma Capitale (già Comune di Roma) e alla I.M. Intermetro S.p.A., la C.I. S.r.l. adiva questo Tribunale per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dalla decisione della Corte di Appello di Roma, sez. I, civile, n. 619 del 10 febbraio 2003 e chiedeva in particolare che venisse ordinato a Roma Capitale (già Comune di Roma) di depositare presso la Cassa depositi e prestiti, in suo favore, l’importo residuo di Euro 161.815,21 oltre gli ulteriori interessi maturati e maturandi dal 23 marzo 2011 alla data dell’effettivo deposito, nonché di corrispondere direttamente alla C.I. S.r.l. l’importo di Euro 45.999, 65 quale rimborso delle spese da essa sostenute per la registrazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 619 del 2003;
Premesso che alla camera di consiglio del 25.05.2011 fissata per la discussione del merito del ricorso, l’udienza veniva rinviata al 26.10.2011 al fine di permettere alla ricorrente di integrare il contraddittorio in favore del Commissario straordinario ex art. 78 del di 112/08, all’uopo costituitosi per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri il 23.7.2011;
Considerato che, con sentenza del Tribunale ordinario di Roma IV sez. civ. monocratica n. 11064 del 2011 depositata il 20.06.2011, veniva definito il giudizio d’opposizione al precetto a suo tempo instaurato da I.M. Intermetro contro C.I., avente ad oggetto il medesimo credito per il quale la ricorrente ha proposto il ricorso per ottemperanza de quo, con il rigetto dell’opposizione spiegata da Intermetro, debitrice in solido con il Comune di Roma, dichiarandosi
l’efficacia del precetto limitatamente alla somma di Euro146.753,33 oltre a interessi maturandi sino al soddisfo nonché alle spese indicate nei quadri B) pari a C 11.077,41 ed C) pari a Euro1.724, 24, e revocandone, di conseguenza, in tali limiti, la sospensione dell’efficacia;
Considerato che Intermetro emetteva quindi, in data 22.07.2011, ordine di bonifico bancario per l’importo di C 149.342,62 da riconoscere alla Tesoreria centrale dello Stato, in favore della C.I. S.r.l. in data 29.07.2011, e che la stessa emetteva altresì direttamente in favore della C.I. bonifico per la somma di Euro 62.907,63;
Ritenuto che, a fronte della corresponsione dei suddetti importi a C.I., è inevitabilmente cessata la materia del contendere relativa al presente giudizio di ottemperanza, avendo la ricorrente, mediante il pagamento del credito vantato nei confronti del Comune di Roma e di Intermetro, in solido tra loro, avuto piena soddisfazione della pretesa fatta valere in giudizio;
Ritenuto conclusivamente che va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, conformemente peraltro a quanto richiesto dalla stessa ricorrente con istanza depositata in data 13 settembre 2011;
Ritenuto che le spese di giudizio possono essere interamente compensate fra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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