Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
C.G.L. e L.D. hanno proposto ricorso avverso il decreto dell’11 agosto 2010, con cui il GIP del Tribunale di Milano aveva disposto "de plano" l’archiviazione degli atti relativi alla querela, da loro proposta nei confronti di N.V. e A.G., per i reati di lesioni volontarie, ingiurie e minacce, ad onta dell’opposizione da loro ritualmente proposta alla richiesta del P.M..
Deducono i ricorrenti la nullità del provvedimento per la violazione del principio del contraddittorio, atteso che il GIP aveva omesso gli adempimenti previsti dagli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., per giunta senza motivare in modo alcuno il suo provvedimento, e senza pronunciarsi sulla ammissibilità dell’opposizione. Il ricorso è fondato atteso che, come ha correttamente osservato il Procuratore Generale, la pronuncia "de plano" del decreto di archiviazione nonostante la proposizione di opposizione alla richiesta del P.M., comporta la violazione del diritto della persona offesa al contraddittorio ai sensi dell’art. 178 c.p.p., lett. "C" e la conseguente nullità del provvedimento.
Va peraltro aggiunto che il corrivo decreto di archiviazione impugnato è riprovevolmente costituito da una firma apposta in calce ad uno stampato, nel quale non sono stati neppure riempiti gli spazi vuoti, di modo che ne è evidente il difetto assoluto di motivazione, che comporta a sua volta la nullità del decreto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il decreto impugnato, e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso.
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