Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il difensore di A.L., persona offesa nel procedimento nei confronti di P.G., ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento all’art. 410 c.p.p., commi 2 e 3, art. 409 c.p.p., comma 6, art. 127 c.p.p., comma 5, art. 178 c.p.p., lett. c), avverso il decreto di archiviazione, emesso dal Gip del tribunale di Salerno, in data non comprensibile.
La ricorrente rileva che, a seguito di richiesta di archiviazione formulata dal p.m., aveva presentato opposizione, contenente l’indicazione di atti di indagine, con la specificazione dei relativi elementi di prova. Il Gip ha omesso qualsiasi valutazione in merito e ha omesso qualsiasi motivazione sull’ammissibilità dell’opposizione, disponendo de plano l’archiviazione, unicamente in base alla ritenuta infondatezza della notizia di reato, in violazione del diritto al contraddittorio.
Il ricorso merita accoglimento, per evidente omissione di motivazione in ordine all’ammissibilità dell’opposizione, avendo il giudice fatto ricorso ad un timbro contenente una motivazione predisposta, che risulta priva di qualsiasi riferimento critico alle argomentazioni formulate dalla parte nell’atto di opposizione.
Questa assenza di motivazione configura una nullità,deducibile con ricorso per cassazione, per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 127 c.p.p., comma 5.
Il decreto va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.