Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L’odierno ricorrente, primo maresciallo dell’esercito in servizio presso il Comando artiglieria contraerei con l’incarico di "capo musica", contesta, essendosi sempre particolarmente distinto nell’ambito della vita militare – è stato, invero, fatto oggetto di molti riconoscimenti ed onorificenze e dal 1993 al 2008 è stato costantemente valutato con il giudizio apicale di "eccellente" -, le note caratteristiche con le quali l’Amministrazione ha giudicato "superiore alla media" il servizio svolto dall’interessato nel periodo compreso tra il 19 settembre 2008 ed il 10 settembre 2009: secondo l’interessato il predetto giudizio sarebbe viziato per incoerenza e disomogeneità (non v’è, infatti, correlazione e compatibilità tra i singoli giudizi analitici ed il giudizio sintetico finale), nonché per difetto di motivazione (non s’è in alcun modo giustificata la diversa valutazione rispetto a quella, di eccellenza, costantemente formulata nei suoi confronti nei precedenti quindici anni) e per violazione dell’art. 19 del DPR n. 1431 del 1965 (sono stati omessi gli interventi del primo e del secondo revisore).
Resiste in giudizio l’Amministrazione della Difesa opponendo l’infondatezza del proposto gravame, del quale ne chiede la reiezione.
La causa è passata in decisione all’udienza del 5 ottobre 2011.
Motivi della decisione
Il ricorrente lamenta anzitutto la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione che, mentre da una parte attribuisce all’interessato la qualifica finale di "superiore alla media", dall’altra, nelle singole voci che concorrono a comporre la predetta qualifica finale, formula giudizi inequivocabilmente lusinghieri: censura, inoltre, la mancanza, nella scheda valutativa, di qualsiasi elemento motivazionale che consenta di individuare l’iter logico seguito dall’Amministrazione per pervenire all’attribuzione della qualifica finale di "superiore alla media" sebbene il medesimo abbia in passato costantemente riportato la qualifica di "eccellente".
In riferimento alle suddette censure, si rende doveroso premettere che, in linea di principio, i giudizi formulati nelle documentazioni caratteristiche da parte delle competenti autorità gerarchiche, che debbono apprezzare le capacità e le attitudini alla vita militare dimostrate in concreto dal giudicando, sono caratterizzati da un’altissima discrezionalità tecnica.
Impingendo direttamente il merito dell’azione amministrativa, tali giudizi sono pertanto soggetti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo entro i limiti ristretti della manifesta abnormità, irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto (cfr., da ultimo, CdS, IV, 18.2.2011 n. 1065; TAR Bari, I, 17.6.2011 n. 917).
La valutazione caratteristica deve dunque essere sorretta da coerenza e ragionevolezza, ed il riscontro di tali coordinate è soggetto al sindacato giurisdizionale.
In particolare, la giurisprudenza ha affermato che le indicazioni di sintesi, all’uopo redatte, debbono essere fornite di un apparato motivazionale che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l’indicazione di quegli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto, ancor più quando le modificazioni valutative siano tali da condurre ad un abbassamento verticale della qualifica precedentemente formulata, e quando le stesse riguardino la moralità, la personalità e la professionalità (cfr., da ultimo, CdS, III, 11.11.2010 n. 1285).
In altri termini, in presenza di precedenti costantemente favorevoli, le flessioni nel rendimento e le carenze nelle doti che siano state riscontrate nell’interessato debbono essere motivate, ancorchè sinteticamente, al fine di rendere possibile verificare la correttezza dell’iter logico seguito (cfr. TAR. Lazio, I, 3.12.2010 n. 35303).
A tal fine è sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell’eventuale giudizio negativo o non più particolarmente favorevole, come per il passato (cfr. TAR Lazio, 4.11.2010 n. 33161).
Un tanto non pregiudica il principio dell’autonomia ed indipendenza dei giudizi – in base al quale le valutazioni espresse in ciascun documento caratteristico sono riferite esclusivamente al periodo contemplato nel singolo documento – ma riconduce, piuttosto, l’autonomia stessa nell’ambito della ragionevolezza e della coerenza generale (cfr. CdS, IV, 30.12.2003 n. 9235).
Venendo al caso di specie, dall’impugnata documentazione non è dato comprendere l’iter logico in base al quale l’Amministrazione resistente è pervenuta ad assegnare all’odierno ricorrente, per il servizio svolto dal 19 settembre 2008 al 10 dicembre 2009, la qualifica finale di "superiore alla media, tenuto conto, peraltro, che dal 1993 al 2008 gli è stata costantemente attribuita la qualifica di "eccellente" e, per di più, gli sono stati conferiti molti riconoscimenti ed onorificenze.
Dalla mera lettura delle singole voci preordinate al giudizio finale, peraltro, risultano valutazioni particolarmente lusinghiere delle qualità fisiche, morali, di carattere, intellettuali e professionali del ricorrente: con un’unica eccezione, che, riferentesi alle "qualità professionali" (ove, in merito alle "motivazioni al lavoro e dedizione", viene valutato "sufficientemente motivato/fa quanto deve"), viene tuttavia puntualmente e palesemente contrastata laddove, valutandosi il rendimento dell’interessato, gli si attribuisce il giudizio di "molto buono".
A fronte di quanto sopra illustrato va rilevato che, sotto il profilo della coerenza generale e della razionalità, non risulta comprensibile il percorso logico seguito dall’Amministrazione nell’attribuire all’interessato, in contrasto con le precedenti, costanti valutazioni apicali, la qualifica finale di "superiore alla media", anziché quella di "eccellente", nell’impugnata scheda valutativa.
Risultano pertanto fondate le assorbenti censure di difetto di motivazione e di contraddittorietà dedotte in giudizio.
Il ricorso va, conseguentemente, accolto e l’impugnato provvedimentogiudizio annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate in ragione della particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimentogiudizio.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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