Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
La controversia tra le parti è nata nel 1993, con una richiesta da parte di C.M. della condanna del convenuto M., proprietario di terreno confinante, alla: a) demolizione del manufatto realizzato in violazione delle distanze legali; B) estirpazione di una siepe; c) rimozione di un prefabbricato; d) ristabilimento dei confini dei fondi limitrofi; e) risarcimento danni.
Il M. ha resistito e ha spiegato domanda riconvenzionale.
Il tribunale di Roma il 20 novembre 2000 ha accolto parzialmente la domanda dell’attrice e ha dichiarato l’illegittimità del manufatto eseguito dal convenuto, condannandolo all’arretramento a dieci mt dal confine.
La medesima sentenza ha accolto analoghe domande del convenuto, tra cui quella di arretramento di parte del porticato della confinante casa costruita dalla M. in (OMISSIS).
La corte d’appello di Roma con sentenza numero 347/2005 ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla C.; pertanto ha ordinato al M. l’arretramento del prefabbricato monoblocco fino alla distanza di metri 10 del confine.
Ha invece considerato rinunziate, per mancata riproposizione nell’udienza di precisazione delle conclusioni, le domande relative alla estirpazione della siepe e al ristabilimento dei confini dei fondi limitrofi.
C.M. ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 20 febbraio 2006, resistito da controricorso.
Motivi della decisione
2) Il primo motivo denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente alla condanna della ricorrente all’arretramento della parte di porticato inclusa fra il terzo e quarto pilastro.
La ricorrente sostiene tra l’altro che la sentenza non ha tenuto conto della deposizione di due testimoni, secondo i quali il porticato era stato ultimato già nel 1985/86.
Contesta inoltre che la Corte d’appello abbia tratto la sua conclusione circa l’epoca di ultimazione dei lavori (post 1989), fondandosi su fotografie e planimetria – prodotte nell’ambito della pratica di condono edilizio – che non rispecchiavano la realtà dell’epoca di presentazione, ma quella dell’epoca di realizzazione, anteriore al 1986. Aggiunge che, secondo la norma di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 31, la concessione in sanatoria era ammessa per opere anteriori al 1 ottobre 1983 e che quindi il tecnico incaricato dalla ricorrente non avrebbe potuto "riportare nella planimetria costruita successivamente al 1983; diversamente avrebbe esposto la C. ad un illecito penalmente rilevante e facilmente accertabile".
La censura non merita accoglimento. Con ineccepibile rigore logico, la Corte di appello ha scelto di fare affidamento sulla domanda di condono presentata nel 1986 dalla C., corredata dalla documentazione fotografica, nella quale il porticato risultava edificato solo fino al terzo pilastro. Ha inoltre rilevato che nel 1989 era stata presentata documentazione integrativa, con planimetria che esibiva ugualmente solo la costruzione fino al terzo pilastro.
La tesi della presentazione di documentazione infedele non è stata suffragata nemmeno dalla conferma testimoniale del tecnico autore del condono, con conseguente assunzione delle responsabilità penali e amministrative per l’istante e per il tecnico.
In mancanza, risulta ineccepibile e congrua logicamente la scelta dei giudici d’appello di attribuire maggiore credibilità ai documenti presentati in sede di condono, quale fedele prospettazione della realtà allora esistente, e non ai ricordi comunque incerti – vista la distanza di tempo e la scarsa rilevanza delle circostanze per i testi – dei muratori esecutori dei lavori.
3) Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 e dell’art. 189 c.p.c..
La censura si riferisce al capo di sentenza con cui la Corte di appello ha considerato rinunciate le domande di estirpazione della siepe di lauro piantata dal M. e di ristabilimento dei confini, perchè non riproposte esplicitamente nell’udienza di precisazione delle conclusioni.
La ricorrente non nega che le conclusioni di citazione non siano state riportate in quella sede, ma invoca l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale comportamento non configura necessariamente abbandono della domanda, ma solo una presunzione di abbandono della stessa.
Non sfugge al collegio l’esistenza in argomento di una pluralità di voci giurisprudenziali, divise tra coloro che ritengono operante una presunzione di abbandono della domanda non riprodotta in sede di conclusioni (cassa 14964/06; 4794/06; 4783/04;) e coloro che negano l’esistenza di tale presunzione (Cass. 3593/10; 14104/08; 9462/97).
Tuttavia, anche questo secondo orientamento rimanda a un accertamento di fatto del giudice di merito, che deve trarre dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte il convincimento del venir meno dell’interesse di essa a coltivare la domanda.
Nella specie la Corte di appello ha compiuto tale accertamento di fatto e lo ha motivato, confermando l’orientamento del tribunale, secondo il quale la mancanza di connessione tra le domande riproposte e quelle tralasciate in conclusioni induceva a far credere che quel momento cruciale del processo la parte avesse inteso abbandonare le domande di cui si tratta.
La censura non poteva pertanto concernere un’ipotesi di violazione di legge, ma doveva appuntarsi su eventuali vizi di motivazione.
Risulta quindi non meritevole di accoglimento.
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.800 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.
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