Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 20-04-2011) 06-10-2011, n. 36272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 23 settembre 2010 il Tribunale di Rimini in funzione di Riesame rigettava la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GTP del Tribunale di Rimini in data 17 luglio 2010 nei confronti di V.M. indagato per il reato di cui all’art. 1161 cod. nav. avendo rilevato sia l’esistenza del fumus commissi delicti che il periculum in mora.

Ha proposto ricorso avverso il detto provvedimento l’imputato a mezzo del proprio difensore fiduciario deducendo violazione di legge in relazione all’art. 321 c.p.p. sia in punto di sussistenza del fumus commissi delicti che in punto di sussistenza del periculum in mora.

Quanto al primo aspetto ha dedotto il ricorrente che erroneamente ed immotivamente il Tribunale aveva ritenuto che erano state effettuate nuove opere rispetto a quelle già autorizzate nel corso del 2003 e che in ogni caso era intervenuta senza alcuna autorizzazione una modificazione dello stato dei luoghi rispetto alla data delle autorizzazioni. Quanto al secondo profilo ha dedotto il ricorrente che al momento dell’adozione del provvedimento cautelare la condotta illecita era comunque cessata e che in modo incongruo ed illogico il Tribunale aveva ritenuto che comunque il periculum in mora persistesse per effetto della collocazione e dell’utilizzazione dei manufatti e degli strumenti e delle opere abusivamente collocate senza alcuna indicazione circa le modalità di esercizio di tale utilizzazione.

Con successiva nota pervenuta a questa Corte in data 6 aprile 2011, il difensore del ricorrente munito di procura speciale ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto il ricorso – in relazione alla rinuncia ritualmente formulata dal difensore a ciò espressamente delegato dalla parte – va dichiarato inammissibile.

Stante la mancata indicazione delle ragioni addotte a giustificazione della rinuncia si ritiene di condannare il ricorrente al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che si ritiene congrua di Euro 500,00 oltre che al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali è della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *