Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza in data 3.12.2010 la Corte d’Appello di Catania in riforma della sentenza del Tribunale di Catania che, in data 19.4.2004, aveva condannato B.G., alle pene ritenute di giustizia, per il reato di ricettazione di assegno di illecita provenienza e di tentata truffa, dichiarava estinto per prescrizione il reato di tentata truffa e rideterminava la pena in un anno e mesi quattro di recl. ed Euro 400,00 di multa.
Con riguardo specifico ai motivi d’appello la Corte territoriale rigettava la richiesta di rinnovazione del dibattimento per disporre perizia psichiatrica sottolineando come l’imputato attraverso la stessa contestata condotta aveva dato ampia dimostrazione di essere in condizioni di piena imputabilità al momento dei fatti.
Sottolineava come le consulenze e perizie acquisite in atti, relative a fatti avvenuti in epoca successiva (cioè tre anni dopo), erano irrilevanti rispetto ai fatti per cui si procede. Ricorre per Cassazione personalmente l’imputato deducendo come unico motivo che la sentenza impugnata è incorsa in mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente la mancata applicazione della diminuente di cui all’art. 89 c.p., sottolineando come dalle perizie in atti emerga il suo disturbo bipolare che diminuisce fortemente e permanentemente la sua capacità di intendere e di volere.
Il ricorso è inammissibile perchè generico.
La corte territoriale ha motivato in modo congruo e logico – come tale incensurabile in sede di legittimità – osservando che le risultanze processuali non erano tali da poter mettere in dubbio la capacità di intendere e di volere del B.. Non erano tali infatti le consulenze e perizie disposte in altri procedimenti e relative ad altre azioni connotate da diverso disvalore e collocate in altri periodi di tempo, ben tre anni dopo i fatti per cui è processo. I giudici d’appello hanno sottolineato come l’imputato attraverso la stessa incontestata condotta posta in essere – caratterizzata da lucidità d’azione, consequenziali modalità di esecuzione, dimostrazione di percezione della natura e del valore dei beni oggetto delle attività commerciali -, ha dato ampia dimostrazione di essere in condizioni di piena imputabilità al momento del fatto.
E’ evinte infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica al motivo di gravame la pedissequa ripresentazione dello stesso come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’Appello.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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