Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con sentenza 12.1.2010, il tribunale di Frosinone, ha confermato la sentenza 10.3.08 del giudice di pace di Ceccano, con la quale A.G. è stato dichiarato colpevole del reato di ingiuria in danno di F.D. e lo ha assolto dal residuo reato di lesioni colpose, in quanto ha ritenuto che la sua condotta fisicamente aggressiva,non avendo cagionato alcun tipo di patologia nella F., non poteva configurare il reato di lesioni, ma quello di percosse. Avendo il primo giudice fondatamente ritenuto che il comportamento aggressivo era da attribuirsi all’ A. a titolo di colpa e non essendo prevista l’ipotesi di percosse colpose,aveva concluso con l’assoluzione dell’imputato. Il tribunale ha confermato la condanna alla pena di Euro 600 di multa, fissata dal primo giudice per i due reati inizialmente contestati, uniti dal vincolo della continuazione, nonchè la condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile.
Il difensore dell’ A. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:
1. violazione di legge in riferimento all’art. 597 c.p.p.: il tribunale, per avendo assolto l’imputato dal reato di lesioni colpose, non ha diminuito la pena, corrispondente all’aumento per la continuazione e non l’ha portata nella misura fissata per il solo reato di ingiuria, violando così il divieto di reformatio in peius;
2. violazione di legge in riferimento agli artt. 521 e 597 c.p.p.: il tribunale ha confermato la pena, nonostante il mancato aumento per la continuazione, avendola ritenuta congrua, "in quanto trattasi di ingiurie odiose, rivolte a persona anziana ed in presenza di più persone". In tal modo ha ritenuto l’aggravante, prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 594 c.p., sebbene non sia stata contestata.
3. violazione di legge in riferimento all’art. 125 c.p.p. e art. 111 Cost.. L’ A. nei motivi di appello aveva rilevato che il primo giudice non aveva tenuto conto dei rapporti conflittuali con la persona offesa e non aveva esaminato gli interessi che possono aver spinto i testi a fare le dichiarazioni effettivamente rese. Inoltre, il ricorrente aveva rilevato che era stata la donna ad apostrofare malamente l’ A., provocando la reazione, rilevante come esimente ex art. 599 c.p..
4. violazione di legge in riferimento alla condanna al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile:
all’assoluzione dal reato di lesioni doveva seguire l’annullamento del capo relativo alle statuizioni civili per tale titolo; quanto alla condanna dell’ A. al pagamento delle spese processuali per il grado di appello, il tribunale,avendo modificato la sentenza appellata in maniera favorevole all’imputato, non avrebbe dovuto condannarlo al pagamento delle spese processuali.
La sentenza impugnata va parzialmente annullata.
A seguito dell’assoluzione dell’ A. dal reato di lesioni, la pena complessiva per i due reati (ingiuria e lesioni) uniti dal vincolo della continuazione, va diminuita, previa eliminazione dell’aumento di Euro 100, calcolato ex art. 81 cpv c.p., per il reato di lesioni.
La pena quindi va ridotta a Euro 500 di multa, per il solo reato di ingiuria.
Va eliminato il risarcimento del danno biologico, nella misura di Euro 118,11, fondato sulla certificazione medica, prodotta in relazione al reato di lesioni, dal quale l’ A. è stato assolto. Va infine rilevato che effettivamente l’accoglimento,sia pure parziale, del gravame dell’appello proposto dall’imputato rende illegittima, ex art. 592 c.p.p. la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Secondo un condivisibile orientamento interpretativo, il giudici di appello che modifichi la decisione di primo grado in senso favorevole all’imputato non può condannarlo al pagamento delle spese processuali, in quanto tale condanna consegue esclusivamente al rigetto o alla declaratorie di inammissibilità dell’impugnazione (sez. 5, n. 46453 del 21.10.2008, rv 242611) Ugualmente va esclusa la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, per quel grado di giudizio, sussistendo l’ipotesi di loro compensazione, per giusti motivi, ex art. 541 c.p.p., tenuto conto dello spessore del parziale accoglimento del gravame. Le altre doglianze non meritano accoglimento.
Quanto alla censura sulla carente motivazione della sentenza del giudice di appello, va riconosciuta alla decisione una ricostruzione del fatto ex art. 594 c.p. pienamente fedele alle risultanze processuali e conforme alla loro razionale interpretazione. I pregressi rapporti di inimicizia tra i protagonisti del fatto in esame non sono stati delineanti in modo da incidere sulla rilevanza penale della condotta ingiuriosa del ricorrente.
L’esame della credibilità dei testi è stata effettuata del giudice di merito con precisi argomenti e le coerenti conclusioni sulla loro incidenza sulla ricostruzione e sulla qualificazione del fatto sono del tutto insindacabili in questa sede.
Quanto alla censura sull’asserito riconoscimento, da parte della sentenza di appello, dell’aggravante di cui all’ultimo capoverso dell’art. 594 c.p., essa è del tutto infondata, in quanto il richiamo alla presenza di più persone è stato effettuato non per giustificare il riconoscimento dell’aggravante, nonostante la mancata contestazione, ma per giustificare, ex art. 133 c.p., il trattamento sanzionatorio, in relazione alla gravita del fatto e al danno cagionato alla persona offesa. Proprio le conseguenze dannose, sul piano della umiliazione e della conseguente sofferenza emotiva, derivate dalle numerose e gravi espressioni offensive, giustificano il mantenimento della condanna al suo risarcimento, nella misura di Euro 381,89.
La richiesta di rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo grado di giudizio, va rigettata, alla luce delle suindicate decisioni sulle statuizioni civili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente alla pena inflitta al ricorrente a titolo di continuazione, pena che, pari a Euro 100,00 di multa, elimina; annulla altresì la predetta sentenza limitatamente alla condanna al risarcimento del danno biologico, fissata in Euro 118,11, che elimina, di conseguenza annulla senza rinvio la suddetta sentenza in ordine alla condanna dell’imputato alle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute dalla parte civile nel grado di appello, dichiarando compensate tra le parti le spese. Rigetta nel resto il ricorso.
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