Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 14-06-2011) 07-10-2011, n. 36436

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 9.7.09, il tribunale di Firenze ha confermato la sentenza 19-9-07 del giudice di pace della stessa sede con la quale Z.G.L. è stato condannato alla pena di Euro 800 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perchè ritenuto responsabile del reato di diffamazione, aggravata dell’attribuzione di fatti determinati, in danno di L.G., avvocato del Foro di Parma, inviando una lettera via fax, datata 24.5.05, al Gip del tribunale di Firenze F.A., in cui qualificava l’avvocato "esponente di spicco della massoneria locale con manifeste simpatie nazi-fasciste".

Z. ha presentato ricorso, esponendo i seguenti argomenti, ribaditi nella memoria depositata il 30.5.2011:

1. tardività della querela, già argomentata nei motivi aggiunti di appello: il fax è stato inserito il 24 maggio 2005 negli atti del procedimento 12262 RGNR, a carico di S.L., assistito dall’avvocato L., mentre la querela è stata presentata il 10.2.2006. Secondo il ricorrente non può assurgere a prova certa il fatto che il fax sia stato letto ad alta voce dal querelante in data 6.12.2005, come riferito dal S. e dal collega del collegio difensivo avvocato D.A.. Infatti nulla esclude che il fax sia stato letto in data antecedente e immediatamente successiva alla sua acquisizione agli atti (24/25 maggio 2005), atteso che il fascicolo aveva interessato le parti il successivo 31 maggio, in occasione dell’ordinanza per imputazione coatta, contenente un errore formale sulla posizione del S.. Nel corso dell’ulteriore camera di consiglio dell’11 luglio, l’errore era stato corretto.

L’errore era stato rilevato dall’avvocato L., che ebbe accesso al fascicolo, potendo prendere visione dell’allegato fax diffamatorio.

Il p.m. avrebbe dovuto prendere atto che erano nel frattempo sparite le richieste di copie, formulate da tutte le parti processuali e quindi anche dello Z., persona offesa in quel processo.

Questo fatto è logico, tenendo conto del fatto che i legali avevano chiesto copie dei documenti nei giorni successivi al 24 maggio.

Si è eccepito in sede di appello che solo una prova più rigorosa e documentale avrebbe potuto giustificare il ritardo della presentazione della querela, rispetto al deposito del fax in un fascicolo processuale che interessava professionalmente l’avv. L. I., a tutela dell’importante cliente T.C.. Il giudice di appello ha recepito le lagnanze sulla testimonianza del S., ma ha ritenuto che la prova della conoscenza in data 6.12.05 sia stata raggiunta con la testimonianza dell’avv. D., in quanto meno interessata di quella del cliente dell’avvocato. Quindi, secondo il tribunale, entrambe le testimonianze erano interessate. In ogni caso non è possibile dare prova contraria, a meno che non si voglia ipotizzare che l’imputato avrebbe dovuto controllare ogni giorno se L. fosse stato presente nel tribunale di Firenze o che un collaboratore suo e/o dell’avv. D. acquistasse copia del fax diffamatorio, presso la cancelleria del Gip F., che era da loro frequentata con assiduita tra il maggio e il luglio 2005. 2. quanto all’identificazione dell’autore del fax, secondo il ricorrente i giudici non hanno svolto istruttoria e hanno colmato l’omissione con metodi empirici: il giudice di pace ha comparato visivamente la firma del fax con la sottoscrizione del mandato ad litem; il tribunale, dopo aver affermato che risulta provato che lo Z. è autore della missiva, ha rilevato che Z. non ha mai disconosciuto la firma nè ha mai formalmente negato di aver inviato la lettera. Il ricorrente sostiene che il disconoscimento non è avvenuto, non avendo mai visto il documento prima della citazione a giudizio, nè ha avuto occasione di farlo durante le inesistenti indagini. Il tribunale ha rilevato che l’imputato avrebbe potuto rendere l’esame e dire la sua versione dei fatti. Il ricorrente condivide la strategia difensiva dei propri legali durante il giudizio di primo grado, che hanno rinunciato all’esame dell’imputato e dei testi ammessi, per giungere velocemente all’archiviazione, in quanto lo Z. non solo non ha avuto modo di sottoscrivere il fax incriminato, mancante di firma originale, ma non ha avuto la possibilità materiale di inviarlo dal luogo di provenienza, cioè dalla redazione del settimanale "la Voce di Parma" (molto interessata allo svolgimento del processo 12262/00), che non era frequentata dal ricorrente, nè lo è tuttora.

Il ricorrente formula infine alcune censure sulla scansione temporale del procedimento, che si è sempre rivelata favorevole all’interesse di altri e sfavorevole per i propri interessi di imputato.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto prospetta censure procedurali del tutto prive di agganci con precise emergenze processuali e centrate sul disconoscimento di credibilità delle persone che hanno assistito al momento in cui la persona offesa ha avuto conoscenza della missiva, inviata via fax, al giudice del tribunale di Firenze, contenente espressioni pacificamente lesive della reputazione dell’avvocato L.. Tale disconoscimento di credibilità è affermato con riferimenti del tutto generici ai rapporti con la persona offesa, la cui esistenza non può tradursi in una valutazione di presunta falsità di quanto narrato. In ogni caso, il tribunale ha preferito, secondo una sua razionale argomentazione, dare particolare risalto alla piena credibilità del collega D., in ordine alle circostanze di tempo e di luogo in cui la persona offesa ha letto la missiva diffamatoria, facendo decorrere, da quale giorno (6.12.05) il termine per presentare istanza punitiva, ex art. 120 c.p.. Nessun rilievo può essere riconosciuto al generico riferimento alle richieste di copie di atti del fascicolo del procedimento a carico del S., alla scomparsa delle richieste e all’incidenza di questi fatti sulla ricostruzione del momento da cui è decorso il termine per la presentazione della querela nel presente procedimento.

Quanto all’identità dell’autore della missiva, le argomentazioni dei giudici di merito sono pienamente fedeli alle risultanze processuali e sono fondate su una interpretazione rigorosamente razionale delle stesse. Dal raffronto tra la sottoscrizione della missiva e la sottoscrizione autenticata dello Z., presente agli atti, il giudice di primo grado – respingendo la tesi del complotto, avanzata dalla difesa – è giunto, anche alla luce del contenzioso fra le parti, alla conclusione che è stato l’imputato a sottoscrivere e ad inviare il fax. Questa conclusione è stata confermata dal giudice di appello, a causa della sua intrinseca coerenza e dell’infondatezza delle argomentazioni difensive. Le censure formulate dallo Z. sono del tutto generiche, articolate su mere supposizioni, prive di collegamenti con le risultanze processuali: è comunque incontestabile che la linea difensiva non è stata incentrata sul formale disconoscimento della firma da parte dell’interessato. I riferimenti alle difficoltà che l’imputato avrebbe incontrato nel corso del processo per esprimersi con piena chiarezza su questo aspetto centrale della vicenda, nonchè alla materiale provenienza del fax dalla tipografia di un periodico di Parma (luogo mai frequentato dallo Z.) hanno un’ efficacia difensiva di evidente inconsistenza storica e logica. Ugualmente del tutto fuori luogo sono le osservazioni critiche sulle date della celebrazione del processo, in riferimento alla data dell’entrata in vigore della legge sull’indulto e in riferimento alle date delle udienze di acquisizione di prove testimoniali in altri processi. La censura sulla provvisionale, definita "immotivata e irrazionale" è del tutto inammissibile. Il giudice di merito ha emesso un provvedimento di carattere delibativo e discrezionale, consistente nella assegnazione di una somma di denaro, da computare nella futura liquidazione del danno, che avverrà in sede civile, nel cui ambito non ha autorità di giudicato. Di qui l’assenza di obbligo di dettagliata motivazione e la non impugnabilità in cassazione (sez. 4 n. 34791 del 23.6.2010).

Il ricorso è quindi inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi Euro 1.800, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della cassa delle ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 1.800, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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