Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con la determinazione dirigenziale n. 219 del 7. 09.2006 emessa dal Comune di Fiumicino – Area Edilizia e Mobilità – si ordinava alla ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione o rimozione delle opere abusive.
In particolare si tratta di: "manufatto in corso di realizzazione di mq 25,00 circa avente altezza variabile da m 2,10 a m 2,25 circa al colmo, ad una falda spiovente, con copertura in pannelli plastificati, poggianti su struttura in tubolari di ferro, posta a ridosso di una preesistente recinzione in muratura, alta m 1,80 circa. L’opera si presenta con tamponatura in pannelli plastificati nella parte anteriore, ove era presente una porta di accesso, e da due pareti perimetrali in muratura, parzialmente rifinite e di recente edificazione, agli estremi delle quali erano state realizzate n. 4 colonne in conglomerato cementizio armato; all’interno era stato realizzato anche un plancito in cemento e rete elettrosaldata, avente le stesse dimensioni del manufatto".
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1). Violazione e falsa applicazione della normativa richiamata (la ricorrente contesta gli accertamenti effettuati nell’ordinanza impugnata e sostiene di avere presentato in data 15.3.2004 istanza di condono n. 14808, integrata in data 22.3.2006).
In data 24.1.2007 il Comune resistente ha precisato quanto segue: "in data 15.3.2004, con prot. n. 14808, è stata presentata richiesta di concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di un box in lamiera di mq 25,44 mentre dal progetto, allegato alla domanda di condono, presentato in data 23.3.2006, n. 18658 il box risulta di mq 17,10.
In data 5.8.2006 è stato emesso da parte del locale Comando di Polizia Municipale un verbale di constatata violazione urbanistico edilizia a carico della ricorrente per la realizzazione di un manufatto di mq 25 circa. Dalle foto allegate al verbale e dalla descrizione effettuata dall’incaricato sembrerebbe che l’abuso in questione riguardi il box auto oggetto di richiesta di concessione edilizia in sanatoria n. 14808/2004."
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto in quanto il provvedimento impugnato è stato emesso in pendenza di domanda di sanatoria – presentata anteriormente – e non definita.
E’ principio giurisprudenziale, infatti, che – in pendenza di domanda di sanatoria – è preclusa all’Amministrazione la possibilità di adottare provvedimenti repressivi dell’abuso oggetto di detta domanda in quanto la repressione renderebbe inane la domanda di sanatoria che non potrebbe più svolgere la sua funzione di ricondurre a legittimità la costruzione abusiva.
Cosicché proprio per consentire a tale domanda di esplicare i suoi effetti legittimanti, sempre che ricorrano le condizioni di legge, l’Amministrazione deve prioritariamente pronunciarsi su essa; del resto la repressione di un abuso edilizio sconta la illegittimità del soggetto autore, illegittimità che, in caso di pendenza di domanda di sanatoria, è suscettibile di conversione attraverso il particolare procedimento di sanatoria, per cui la repressione senza la previa definizione di tale domanda introdurrebbe surrettiziamente, senza le garanzie dello stesso procedimento di sanatoria, un definitivo giudizio di insanabilità dell’abuso.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, è annullato l’atto impugnato; restano salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza del Comune all’esito della domanda di sanatoria.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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