Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il provvedimento in data 15.6.2011 il Consolato Generale di Italia a Minsk ha rigettato la domanda di visto presentata dal ricorrente.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
1). Violazione e falsa applicazione DPR 334/2004; eccesso di potere per errore nei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà; (parte ricorrente lamenta la genericità della motivazione del provvedimento impugnato).
2). Violazione e falsa applicazione art. 10 bis L. 241/90.
Controparte si è costituita in data 25.10.2011.
Il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa; di ciò sono stati resi edotti i difensori delle parti.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che il presente ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con i motivi di ricorso l’interessata lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione.
Ad avviso del Collegio le censure non meritano positivo apprezzamento.
In particolare, si osserva che:
a). come emerge dagli atti istruttori del procedimento in questione, depositati in giudizio, l’interessata non possiede i requisiti per ottenere il provvedimento richiesto;
b). la PA ha, puntualmente, chiarito che "nel nulla osta rilasciato dalla Questura di Cuneo alla signora L.V., nata a Rudsk, il 30.9.1980, risulta indicata erroneamente la cittadinanza russa, anziché bielorussa; la dichiarazione dei redditi relativi al Sig. L.D., nato il 1.12.1969, per l’anno 2010 risulta alquanto dubbia, egli infatti ha prodotto una certificazione della locale ditta C. a firma del Vice direttore finanziario a tenore della quale egli lavorerebbe in qualità di direttore, nella quale si attesta che il suo reddito per il mese di dicembre 2010 ammonta a 58.043.280 rubli bielorussi (al netto delle imposte) che, al cambio di quel periodo, corrispondono a quasi 15.000 euro. Lo stesso è a dirsi per il figlio L.A., nato il 5.5.1991, che ha presentato una certificazione rilasciata dalla suddetta azienda a firma del padre nel quale si attesta che il suo reddito (al netto delle imposte) per il mese di dicembre 2010 ammonta a 11.131.960 rubli, che al cambio di quel periodo corrispondono a circa 3.000 euro. I redditi in entrambi i casi risultano particolarmente elevati, se non manifestamente eccessivi per gli standard bielorussi in generale, anche in riferimento alla giovane età del Sig. L.A……inoltre l’attività che i predetti hanno dichiarato di voler intraprendere non può essere considerata a parere dei funzionari operanti di "interesse per l’economia nazionale" come invece espressamente previsto dai decreti sui flussi annuali";
c). dunque, nel caso in esame l’Amministrazione ha dato -adeguatamente- conto (anche per relationem) della sussistenza di motivi ostativi, atti a supportare la legittima adozione del diniego; pertanto, nessuna contestazione può essere mossa alla stessa.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Le spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato come da dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando:
Respinge il presente ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del resistente per complessivi Euro 1000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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