Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1. – Con sentenza dell’11 giugno 2010, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 19 giugno 2008, con cui l’imputato era stato condannato, limitatamente al reato di violenza sessuale consumata, alla pena di anni 4 di reclusione, oltre alle pene accessorie e al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
Il fatto oggetto della condanna consiste nell’avere chiuso una ragazza maggiorenne nel bagno di un locale pubblico e nell’averla costretta a subire prima una penetrazione vaginale e poi un rapporto orale, costringendola, altresì, ad ingerire lo sperma. Dal racconto della persona offesa, emerge che, nel corso di una serata passata insieme dopo essersi conosciuti casualmente il giorno stesso, l’imputato aveva tentato con lei un primo approccio fisico in un’enoteca nella quale si trovavano a cenare. Dopo essere stato respinto, lo stesso imputato aveva convinto la vittima a proseguire la serata in un pub e, per strada, l’aveva intimidita dicendole di essere il figlio di un boss della banda della Magliana; aveva indotto la vittima a bere un alcolico e aveva poi consumato la violenza nel bagno del locale. Successivamente, aveva costretto la stessa vittima a salire sulla sua moto, portandola fuori da un carcere, nel quale affermava essere ristretto un suo parente che aveva strangolato una persona che non aveva fatto ciò che chiedeva. Erano poi giunti in un altro pub, dove si trovavano alcuni amici dell’imputato, che erano da lui invitati a guardarle il sedere. In quel frangente la persona offesa aveva tentato di contattare un amico, tale D.M., al quale non era riuscita a spiegare la situazione prima che cadesse la linea. L’imputato l’aveva poi accompagnata a casa e aveva tentato di avere un altro rapporto sessuale, ma, alla sua minaccia di urlare, si era allontanato, facendosi dare dieci Euro.
2. – Avverso tale pronuncia, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la manifesta illogicità della motivazione, sul rilievo che questa non avrebbe tenuto conto di elementi tali da inficiare l’attendibilità della deposizione della parte civile – unica prova a carico dell’imputato – quali: 1) il travisamento del rapporto fra la vittima e il teste D., l’amico al quale questa avrebbe telefonato subito dopo la violenza, soggetto che – secondo la prospettazione difensiva – sarebbe assai poco interessato alla sorte della vittima stessa, tanto da non preoccuparsene, e sarebbe invece l’obiettivo di un interesse sentimentale di questa; 2) l’inverosimiglianza della circostanza secondo cui la persona offesa, pur avendo la bocca tappata dalla mano dell’imputato, sarebbe riuscita a chiedergli di usare il preservativo; 3) la mancanza di lesioni vaginali; 4) la sottovalutazione della deposizione del teste S., amico dell’imputato, dalla quale risulterebbe che, dopo la pretesa violenza, l’imputato e la persona offesa non apparivano in cattivi rapporti.
Motivi della decisione
3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. – I rilievi dell’imputato sono diretti a contestare, sotto diversi profili, l’attendibilità della parte civile.
La sentenza censurata – come quella di primo grado – si sofferma ampiamente su tale aspetto, decisivo ai fini della prova della penale responsabilità, evidenziando, con completezza e coerenza logica, che: a) le dichiarazioni della persona offesa trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni sentiti; b) il racconto della persona offesa è logicamente coerente, perchè non presenta contraddizioni, salti o zone d’ombra; è stato mantenuto fermo dalla denuncia al dibattimento; è spontaneo, per la dovizia dei particolari riferiti, quale, ad esempio, la masturbazione dell’imputato dopo che l’aveva accompagnata sotto casa; è preciso, tanto che lo stesso imputato non contesta sostanzialmente la sequenza degli eventi, ma solo la mancanza di consenso al rapporto sessuale; c) il teste L. ha riferito di uno stato di prostrazione della vittima il giorno successivo al fatto e di averla convinta lui a recarsi in ospedale e sporgere denuncia, circostanze confermate dagli agenti che hanno ricevuto la denuncia stessa e che la Corte d’appello ritiene incompatibili con l’intenzione di confezionare una falsa accusa; d) il teste D. ha riferito di avere ricevuto nella notte del fatto un messaggio sms e una telefonata, circostanze che mal si conciliano con un rapporto sessuale consensuale; e) non emerge dagli atti quanto ipotizzato dalla difesa dell’imputato, e cioè che D. sarebbe l’obiettivo di un interesse sentimentale della vittima, da perseguire attraverso una calunnia ai danni dell’imputato, calunnia del tutto sproporzionata rispetto a tale obiettivo; f) le esperte del centro antiviolenza cui la persona offesa si è rivolta hanno confermato il suo stato di disagio psicologico.
Quanto agli elementi addotti dall’imputato a sostegno dell’odierno gravame – analoghi a quelli già prospettati con l’appello – la sentenza censurata fornisce una motivazione analitica e sufficientemente logica.
Precisa, infatti, che: 1) la circostanza secondo cui l’imputato l’aveva intimidita dicendole di essere il figlio di un boss della banda della Magliana non è smentita dallo stesso imputato ed è incompatibile con la convinzione, asseritamente maturata da quest’ultimo, che la vittima avrebbe acconsentito ad un successivo rapporto sessuale nel bagno del pub; 2) quanto alla richiesta di usare il preservativo, questa non è incompatibile con il fatto che la vittima avesse la bocca tappata dall’imputato ed è, anzi, coerente con il clima di intimidazione da lei descritto; 3) quanto alla circostanza che la persona offesa abbia continuato la serata con l’imputato, la stessa ha riferito di averlo fatto in uno stato di profonda prostrazione e paura; 4) quanto alla mancanza di lesioni vaginali, questa non contrasta con la versione del fatto fornita dalla vittima, che ha escluso la violenza fisica; 5) quanto, infine alla deposizione del teste S., la stessa non è sufficientemente circostanziata – se non del tutto inattendibile – sui profili rilevanti e non smentisce, in ogni caso, quanto riferito dalla vittima circa la violenza subita, perchè è ovvio che l’imputato, nel vantarsi della sua "conquista", non abbia riferito al teste che il rapporto non era stato consensuale.
A fronte di una siffatta motivazione circa l’attendibilità della persona offesa, che tiene ampiamente conto anche dei riscontri esterni alle sue dichiarazioni, le censure del ricorrente si esauriscono nella richiesta di riesame di profili di fatto già esaminati; riesame precluso in sede di legittimità. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il controllo sulla motivazione demandato al giudice di legittimità resta circoscritto, in ragione dell’espressa previsione normativa dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), al solo accertamento sulla congruità e coerenza dell’apparato argomentativo, con riferimento a tutti gli elementi acquisiti nel corso del processo, e non può risolversi in una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma scelta di nuovi e diversi criteri di giudizio in ordine alla ricostruzione e valutazione dei fatti (ex plurimis, tra le pronunce successive alle modifiche apportate all’art. 606 c.p.p. dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46: Sez. 6, 29 marzo 2006, n. 10951; Sez. 6, 20 aprile 2006, n. 14054; Sez. 3, 19 marzo 2009, n. 12110; Sez. 1, 24 novembre 2010, n. 45578; Sez. 3, 9 febbraio 2011, n. 8096).
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchè alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, liquidate in Euro 1800,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, liquidate in Euro 1800,00 oltre accessori di legge.
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