Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 26 maggio 2011 e depositato in data 8 giugno 2011, l’odierna ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma – Sezione per la trattazione dei ricorsi di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 marzo 2001 n. 89 – nr. cron.2085 e nr. rep. 1899, trattato nell’udienza del 19 ottobre 2009 e depositato in data 25 marzo 2010, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di euro 27.700 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data del decreto sino al soddisfo, a favore della ricorrente.
Rappresenta la ricorrente che avverso tale decreto non è stata proposta impugnativa, come certificato dal timbro apposto sul decreto in data 12 luglio 2011, significando altresì come a tale decreto l’Amministrazione non abbia dato esecuzione.
Chiede, quindi, parte ricorrente che venga ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dare esecuzione al citato decreto, provvedendo alla corresponsione a proprio favore di quanto dovuto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nominando, per il caso di persistente inadempienza, un Commissario ad Acta che provveda all’esecuzione del giudicato.
Si è costituito in resistenza l’intimato Ministero con formula di rito.
Alla Camera di Consiglio del 26 ottobre 2011 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione
Con il ricorso in esame parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Roma – Sezione per la trattazione dei ricorsi di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 marzo 2001 n. 89 – nr. cron.2085 e nr. rep. 1899, trattato nell’udienza del 19 ottobre 2009 e depositato in data 25 marzo 2010, con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato al pagamento della somma di euro 27.700 a titolo di equa riparazione del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla data del decreto sino al soddisfo, a favore della ricorrente.
Il ricorso in ottemperanza, del cui contenuto si è sopra dato atto, va dichiarato procedibile, in quanto ritualmente notificato e depositato.
Lo stesso va, inoltre, dichiarato ammissibile stante la definitività del provvedimento giurisdizionale, non essendo stata proposta impugnazione avverso il decreto di cui è chiesta l’ottemperanza, come risultante dal timbro apposto in calce allo stesso in data 12 luglio 2011.
Avuto riguardo alla natura del provvedimento di cui è chiesta l’esecuzione, l’ammissibilità dell’azione risiede nelle previsioni dettate dall’art. 112 del codice del processo amministrativo, ai sensi del quale "L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell’ottemperanza, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato".
In punto di competenza territoriale, dispone l’art. 113 del codice del processo amministrativo, per quanto qui interessa, che "…Il ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza", dovendo pertanto affermarsi la competenza del TAR adito.
Il ricorso deve, altresì, essere dichiarato fondato alla luce della denunciata mancata ottemperanza alle statuizioni recate dal citato decreto da parte dell’Amministrazione a tanto condannata.
Conseguentemente, in accoglimento del ricorso, va ordinato al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza al pagamento a favore del ricorrente della somma di euro 27.700,00 (ventisettemilasettecento) di cui al decreto di cui è chiesta l’esecuzione, oltre gli interessi legali dalla data di maturazione del credito fino al soddisfo.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine sopra indicato senza che l’Amministrazione abbia ottemperato al predetto ordine di pagamento, viene sin da ora nominato quale Commissario ad Acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
– Roma – Sezione Seconda
definitivamente pronunciando sul ricorso N. 4909/2011 R.G., lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Economia e delle Finanze di provvedere all’esecuzione del decreto indicato in epigrafe mediante pagamento a favore della ricorrente della somma di euro 27.700,00 (ventisettemilasettecento) oltre interessi legali dalla data di adozione del decreto sino al soddisfo, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, alla scadenza del quale il Prefetto di Roma, nominato sin da ora quale Commissario ad Acta, o funzionario da questi delegato, provvederà, ad istanza di parte, ad ogni adempimento necessario alla esecuzione del decreto in questione, entro i successivi 30 (trenta) giorni dall’istanza.
Condanna l’Amministrazione delle Finanze al pagamento a favore della ricorrente delle spese di giudizio che liquida forfetariamente in complessivi euro 1.000,00 (mille).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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