T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 08-11-2011, n. 8566 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’odierna ricorrente è ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’intimata Università e svolge le funzioni di Dirigente Medico presso il resistente Policlinico Umberto I.

Nel febbraio 2011 la dottoressa C., la quale aveva ottenuto di rimanere in servizio fino al 31.10.2013 ai sensi dell’art.16 del d.lgvo n. 503/92, ha chiesto al Rettore, ai sensi dell’art.22 della L. n.183/2010, di essere mantenuta in servizio attivo fino alla maturazione del 40° anno di età di servizio effettivo ovvero fino al compimento dei 70 anni.

Non essendo stato adottato alcun provvedimento in merito alla citata istanza ed essendo intervenuto il DR in epigrafe indicato con cui la ricorrente è stata collocata a riposo con decorrenza 1.11.2011 per raggiunti limiti di età (65 anni), l’interessata ha proposto il presente gravame deducendo i seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione dell’art.2 della L. n.241/1990 e dell’art.22 della L. n.283/2010. Eccesso di potere. Irragionevolezza manifesta;

2) Violazione di legge e falsa applicazione dell’art.25 della L. n.240/2010. Eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti. manifesta Ingiustizia e illogicità;

3) Violazione dei principi costituzionali di tutela del alvoratore e del buon funzionamento della PA;

4) Eccesso di potere per palese travisamento dei fatti. Irragionevolezza manifesta e illogicità.

Nelle more del presente giudizio la resistente Università ha comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento della citata istanza presentata nel febbraio 2011; tale determinazione è stata impugnata con motivi aggiunti affidati alle seguenti censure:

5) Violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela del lavoratore e del buon funzionamento della P.A. nonchè violazione di legge e falsa applicazione dell’art.22 della L. n.183/2010;

6) Violazione del principio di tutela dell’affidamento ed uguaglianza.

Si è costituita l’intimata Università contestando la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.

Si pure costituito l’Azienda Policlinico Umberto I prospettando l’inammissibilità del proposto gravame nonchè l’infondatezza delle dedotte censure.

Alla pubblica udienza del 19.10.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

Il Collegio prescinde dal previo esame delle dedotte eccezioni di inammissibilità stante l’infondatezza delle proposte censure.

Nel merito deve essere evidenziato che l’ubi consistam della presente controversia è individuabile;

a) nel DR n.740/2011 che in applicazione dell’art.25 della L. n.240/2010 ha revocato il precedente provvedimento con cui la professoressa C. era stata autorizzata, ai sensi dell’art.16 del D.lgvo n.503/1992, a rimanere in servizio fono al 30/10/2013;

b) nella determinazione con cui la resistente Università ha rigettato l’istanza con cui il citato docente ha chiesto, ai sensi dell’art.22 della L. n.183/2010, di essere mantenuta in servizio attivo fino alla maturazione del 40° anno di età di servizio effettivo ovvero fino al compimento dei 70 anni.

Relativamente alla prima questione la ricorrente sostiene che il contestato decreto rettorale è illegittimo in quanto non trovava applicazione nei suoi confronti l’art. 25 della L. n.240/2010 il quale stabilisce che "L’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti".

A tal fine è stato sottolineato che la richiamata normativa era inapplicabile in quanto, ricoprendo la ricorrente il ruolo di ricercatore confermato e responsabile di struttura complessa immessa nel ruolo del sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, doveva essere applicato l’art.22 della L. n.183/2010, il quale stabilisce che dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale possono rimanere in servizio al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo e che il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età.

A sostegno di tale interpretazione è stato fatto presente che:

a) l’attività istituzionale del personale docente e ricercatore delle Facoltà di Medicina e Chirurgia è onnicomprensiva delle funzioni didattiche, ricerca ed assistenziale che risultano essere inscindibili, come è testimoniato dalla normativa in materia, in cui è espressamente stabilito che il personale sanitario universitario deve essere assimilato alle qualifiche del personale universitario ospedaliero e che esso è destinatario dei medesimi diritti e doveri dei sanitari ospedalieri, nonchè dalle sentenza della Corte Costituzionale secondo cui l’attività di assistenza ospedaliera e quella didatticoscientifica si pongono per il personale medico universitario in un rapporto che non è solo di stretta connessione ma di vera e propria compenetrazione (sentenze nn.71/01; 136/1997; 126/1981),

b) la non applicabilità a favore del personale medico universitario del citato art. 22 verrebbe a concretizzare una palese violazione dell’art.3 della Costituzione.

La prospettazione ricorsuale non è suscettibile di favorevole esame.

Al riguardo deve essere fatto presente che:

a) l’art.15 nonies, del D.lgvo n.502/1992 fa riferimento unicamente ai fini del collocamento a riposo ai dirigenti medici del servizio sanitario nazionale e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale – categoria la seconda che comprende unicamente quelle figure soggettive dirigenziali (biologi, psicologi, amministravi) dello stesso servizio nazionale – e, pertanto, non modifica lo stato giuridico del personale medico universitario, come risulta chiaramente dal secondo comma della citata disposizione il quale prevede che per il personale medico universitario la cessazione delle funzioni assistenziali al raggiungimento dei sessantasette anni di età, fermo restando, peraltro, lo stato giuridico di ciascuna categoria di personale. In tale contesto normativo, quindi, si deduce chiaramente, contrariamente a quanto prospettato dall’odierna istante, che lo svolgimento di funzioni assistenziali nell’ambito del servizio sanitario nazionale non viene ad incidere sullo stato giuridico del personale sanitario universitario;

b) le richiamate disposizioni nonchè le sentenze della Corte Costituzionale sono finalizzate ad equiparare per quanto riguarda i diritti e doveri relativi all’espletamento dell’attività assistenziale il personale docente universitario e i ricercatori con il personale di corrispondente qualifica del servizio sanitario nazionale, ma non ha in alcun modo inciso sullo stato giuridico dei primi, disciplinato da una specifica normativa. Tale conclusione risulta chiaramente avvalorata dall’art. 5 del D.lgvo n.517/1999 il quale espressamente prevede (comma 2) che "Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all’esercizio dell’attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale".

In ordine poi all’asserita incostituzionalità per violazione dell’art.3 dell’invocata normativa in quanto non applicabile a favore del personale medico universitario il Collegio la ritiene non fondata, attesa la palese diversità dello stato giuridico dei medici universitari rispetto a quelli del servizio nazionale, che risulta giustificabile alla luce della diversa disciplina del reclutamento delle due categorie, e che in nessun caso può essere superata dalla circostanza che solo limitatamente all”espletamento dell’attività assistenziale entrambe le categorie sono destinatarie dei medesimi diritti ed obblighi.

Ad abundantiam, ad ulteriore conforto della tesi avallata dal Collegio, deve essere evidenziato che l’eventuale applicazione della disciplina di cui all’art.15 nonies a favore dei ricercatori medici verrebbe a creare un’ingiustificata disparità di trattamento nell’ambito della categoria dei ricercatori, in palese contrasto con l’esigenza di uniformità del trattamento giuridico della suddetta categoria.

Le argomentazioni di cui sopra risultano essere conferenti anche per confutare la fondatezza delle doglianze proposte con i motivi aggiunti, sostanzialmente analoghe a quelle dedotte in via principale, prospettate avverso il contestato rigetto dell’istanza della ricorrente.

Ciò premesso, il ricorso in trattazione deve essere rigettato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5318 del 2011, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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