Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-03-2012, n. 3716 Assicurazione obbligatoria Autoveicoli, ciclomotori, cicli e veicoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata in data 29.9.1993 F.R., R.A., P. e F.M.G., i primi due quali genitori, gli altri due quali fratelli di F.D., nonchè G., Ga., G. e M., rispettivamente il primo, padre, gli altri, fratelli di F. M.R., convenivano in giudizio F.V., la Sida Spa in l.c.a., la Praevidentia Spa, cessionaria della Sida per conto del F.G.V.S., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della morte delle rispettive congiunte, avvenuta il (OMISSIS) a seguito di un incidente sulla (OMISSIS), determinato dal F. il quale con la propria vettura, una Mercedes 240, tamponava e spingeva fuori strada, provocandone l’incendio, la Fiat 126 condotta da F.D., a bordo della quale viaggiava altresì F.M.G.. In esito al giudizio in cui si costituiva la Nuova Tirrena Spa, già Praevidentia, il Tribunale adito condannava i convenuti in solido al pagamento di Euro 44.454,23, 9.296,22, 9.720,57 e 9.296,22 rispettivamente in favore di F.R. e di R. A.; di F.M.G.; di F.G.; nonchè di P., Ga., Gi. e F.M.. Avverso tale decisione la Nuova Tirrena proponeva appello principale mentre gli appellati F. – R. proponevano appello incidentale.

In esito al giudizio, in cui restavano contumaci il F. e la Sida in l.c.a., la Corte di Appello di Roma con sentenza depositata in data 3 novembre 2009, in riforma della decisione impugnata, dichiarava improponibile l’azione di risarcimento promossa dagli appellati F. – R..

Avverso la detta sentenza F.R., R.A., P. e F.M.G., G., Ga., Gi. e M. hanno quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi, illustrato da memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. Resiste con controricorso la Groupama Assicurazioni Spa, già Nuova Tirrena Spa.

Motivi della decisione

La prima doglianza, svolta dai ricorrenti, articolata sotto il profilo della falsa applicazione della L. n. 738 del 1978, art. 8 nonchè sotto il profilo del vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, si fonda sulla considerazione che la Corte di Appello avrebbe sbagliato quando ha ritenuto l’applicabilità al caso di specie della previsione di legge citata, trascurando che la cessione del portafoglio della S.I.D.A. alla Nuova Tirrena avvenne dopo oltre un anno dall’inizio della causa nei confronti dell’allora Praevidentia, che era stata convenuta in giudizio solo quale rappresentante dell’Ina, gestione autonoma del FGVS. Inoltre – ed in tale rilievo si sostanzia la seconda doglianza, articolata sotto il profilo della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè sotto il profilo della motivazione erronea e della violazione dei principi fondamentali del giusto processo – la Corte territoriale, prendendo in considerazione l’eccezione di improponibilità proposta molti anni dopo il sinistro, avrebbe trascurato sia il fatto che la S.I.D.A. aveva comunque gestito la lite sin dal momento del ricevimento delle richieste L. n. 990, ex art. 22 sia il fatto che la Nuova Tirrena aveva, comunque, spontaneamente provveduto al pagamento delle provvisionali e delle spese liquidate in sede penale.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiuntamente proponendo sostanzialmente la stessa questione o comunque profili di censura intimamente connessi tra loro, sono entrambi infondati.

All’uopo, corre l’obbligo di chiarire che il giudizio civile de quo, così come è stato opportunamente evidenziato nella sentenza impugnata, è stato introdotto ex novo nei confronti della Nuova Tirrena, quale cessionaria del portafoglio della Sida, posta in l.c.a. con decreto del 23 luglio 1993, con citazione introduttiva notificatale (nella diversa denominazione sociale di Praevidentia) in data 29 settembre 1993, vale a dire dopo che la Sida era già stata posta in liquidazione. Ed invero, non era stato instaurato in precedenza nessun altro giudizio civile nei confronti della Sida Spa in bonis nè alcuna richiesta di risarcimento danni era stata previamente rivolta alla cessionaria, non rilevando in senso contrario a tal fine il fatto che il F., conducente della vettura investitrice, fosse stato sottoposto a procedimento penale e ritenuto colpevole, in ordine al reato di omicidio colposo ascrittogli, dal Tribunale penale di Latina.

Sulla base della ricorrenza di tali circostanze di fatto, la Corte territoriale ha quindi ritenuto l’operatività della prescrizione normativa di cui al D.L. n. 576 del 1978, art. 8 – e l’irrilevanza della eventuale presentazione di richiesta di risarcimento nei confronti della Sida – con conseguente improponibilità dell’azione risarcitoria, promossa in mancanza di preventiva richiesta all’impresa cessionaria, in quanto secondo l’espresso dettato della norma in commento gli aventi diritto al risarcimento del danno che debbano essere liquidati dall’impresa cessionaria a norma dell’art. 4 del medesimo decreto "devono inviare all’impresa stessa richiesta di risarcimento con le modalità indicate dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, anche se sia stata precedentemente presentata all’impresa in liquidazione coatta…" senza poter proporre alcuna azione risarcitoria prima del decorso di sei mesi. Attesa l’inottemperanza a tale onere da parte degli appellanti, la Corte territoriale ha quindi ritenuto l’improponibilità della domanda. Tutto ciò premesso e considerato, mette conto di sottolineare che la soluzione data dai giudici di seconde cure alla questione di diritto de qua è stata assolutamente conforme alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, la quale ha già avuto modo di statuire a riguardo che "in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, la richiesta di risarcimento danni che gli aventi diritti devono inviare all’impresa cessionaria del patrimonio dell’impresa assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa, prevista dal D.L. n. 576 del 1978, art. 8, costituisce una condizione di proponibilità della domanda del tutto analoga a quella stabilita dalla L. n. 990 del 1969, art. 22, il cui difetto è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità con il solo limite della formazione del giudicato interno. (Cass. n.21432 dell’11.11.2004).

Nè può revocarsi in dubbio la legittimità costituzionale della norma in questione, nel prevedere la necessità della previa richiesta di risarcimento alla impresa cessionaria escludendo la proponibilità della domanda giudiziaria prima che siano trascorsi sei mesi dalla comunicazione della richiesta medesima, in relazione all’art. 3 Cost., perchè il privilegio che la legge accorda con la predetta norma all’impresa cessionaria del portafoglio della società assicuratrice posta in liquidazione coatta amministrativa è giustificato dalla esigenza di assicurare alla predetta società la possibilità di eseguire gli accertamenti necessari per promuovere l’amichevole composizione della controversia, realizzando, così, anche l’interesse pubblico di favorire, prima del processo, tale composizione (cfr Cass. n.12645 del 26.11.1991).

La premessa torna utile in quanto, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, per effetto dell’art. 47, comma 1, lett. a) della legge, è stato introdotto il nuovo art. 360 bis epe, novella applicabile ratione temporis alla fattispecie – essendo stata la sentenza impugnata pubblicata il 3 novembre 2009, ovvero dopo l’entrata in vigore della legge (4.7.2009) – la quale prevede testualmente che "il ricorso è inammissibile: 1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo". Ciò posto, ritenuto che la decisione impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di questa Corte e che i ricorrenti nè hanno prospettato argomenti di diritto convincentemente idonei a determinare il superamento dell’orientamento contestato attraverso valutazioni critiche di tale indirizzo nè hanno saputo fornire ragioni utili a configurare alcuna violazione dei principi regolatori del giusto processo; considerato che secondo le Sezioni Unite, indipendentemente dalla lettera del testo normativo, il ricorso per cassazione deve essere rigettato perchè manifestamente infondato, e non dichiarato inammissibile, se al momento della sua pronuncia la decisione impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità ed il ricorso non prospetta argomenti per modificarla, in quanto il giudizio che sorregge la decisione della Corte è di manifesta fondatezza o di infondatezza dei motivi del ricorso, e di risulta, del ricorso medesimo, (cfr Sez.Un. ord. n.19051/2010 in motivazione); tutto ciò premesso e considerato, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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