T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 08-11-2011, n. 8611 Previdenza integrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 25 febbraio 1999, il ricorrente, ex funzionario dell’INPS, cessato dal servizio in data 27 giugno 1993 con diritto a pensione integrativa, ha adito questo Tribunale per vedersi riconoscere il diritto al pagamento degli arretrati relativi alla pensione integrativa a carico del Fondo interno di previdenza a favore del personale INPS, con interessi e rivalutazione.

Riferisce in fatto che alla data di cessazione del servizio per dimissioni volontarie aveva i requisiti di cui agli artt. 22, lett. f)e 26 del Regolamento per il trattamento di previdenza e di quiescenza del personale a rapporto di impiego dell’NPS, avendo un’anzianità di effettivo servizio non inferiore ai 25 anni. Tuttavia, tale pensione è stata liquidata soltanto con decorrenza 1.7.1998 in ragione della cessazione dell’ulteriore attività lavorativa intrapresa dall’interessato all’atto di cessazione dal servizio con l’INPS.

Con istanza del 19 gennaio 1998, l’interessato ha richiesto all’Istituto intimato il pagamento dei ratei relativi al periodo 1.7.1993/1.7.1998, cui l’Amministrazione ha opposto il divieto derivante dall’applicazione dell’art. 10 del d.l. 29.1.1983, n. 17.

Dopo aver affermato la giurisdizione del Giudice amministrativo, il ricorrente deduce:

1.violazione e falsa applicazione dell’art. 59, comma 4, della legge n. 447 del 1997 e dell’art. 10, co. 7. d.l. n. 17 del 1983 nel testo recato dalla legge di conversine n. 79 del 1983.

In sostanza il ricorrente assume che il divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi di lavoro dipendente riguarda le pensioni integrative spettanti ai dipendenti degli enti di cui alla legge n.70 del 1975 a far tempo dal 1° gennaio 1998 e non quelle liquidate antecedentemente a tale data, come il caso del ricorrente, che ha avuto la pensione liquidata nel 1993.

Si è costituito l’INPS, il quale conclude per la reiezione del ricorso.

All’Udienza del 12 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Come esposto in narrativa, il ricorrente, ex dirigente dell’INPS, rivendica la corresponsione dei ratei di pensione a carico del Fondo integrativo di previdenza per il periodo dal 27 giugno 1993 (dimissioni volontarie) al 30 giugno 1998 (data di cessazione dal servizio quale dipendente presso l’Istituto centrale per il sostentamento del Clero).

Il ricorso non merita accoglimento.

Giova precisare che in seguito al collocamento a riposo, l’interessato intraprendeva una diversa attività in qualità di lavoratore dipendente presso l’Istituto centrale per il sostentamento del Clero, sicché, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 79 del 1983 di conversione del d.l. 17 del 1983, il pagamento della pensione integrativa aziendale veniva sospeso.

Tale ultima disposizione, infatti, prevede che "ai soggetti che fruiscono di pensionamenti anticipati in applicazione delle disposizioni del presente articolo si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153", ritenendo applicabile tale ultima disposizione anche alle prestazioni liquidate a carico del Fondo di previdenza.

Invero, la norma in argomento, nel prevedere i casi di "quiescenza anticipata" ha inteso riferirsi a tutte le ipotesi di pensionamento anticipato per espressa manifestazione di volontà, sicché ad essa va riconosciuta portata di carattere generale.

Il legislatore, invero, ha previsto un limite di età, rispettivamente, nei primi quattro commi dell’art. 10, relativi all’indennità integrativa speciale, ed al quinto comma, relativo alla lavoratrice madre o coniugata, mentre nessun limite il legislatore ha inteso porre nel settimo comma, riguardante il divieto di cumulo in esame. Quindi, finché rimane tale il trattamento pensionistico di anzianità e fino alla sua conversione in trattamento di vecchiaia, sussiste il divieto di cumulo con la retribuzione da lavoro subordinato.

Ciò, peraltro, non pone problemi di costituzionalità, posto che la Corte Costituzionale, con sentenza 20 dicembre 1994, n. 433, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, u.c., d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni in legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost, nella parte in cui dispone il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente. Ciò in considerazione che il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e retribuzione risulta di applicazione generale, né può ritenersi violato il principio di uguaglianza in ragione della diversa età pensionabile per la pensione di vecchiaia, essendo tale diversità una connotazione tipica del sistema previdenziale di riferimento.

Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.

In ragione del lungo tempo trascorso per la definizione del giudizio, può disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa, tra le parti, le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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