Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La cooperativa ricorrente è proprietaria di un terreno, nel Comune di Milano, su cui ha realizzato un edificio residenziale, in attuazione al PII approvato dalla Regione con decreto dell’Assessore Territorio e Urbanistica n. 5744 del 24 maggio 2006.
L’area confina con il Comune di Sesto San Giovanni, ed in particolare con un terreno incluso nel PII "Adriano Marelli/Cascina San Giuseppe" (in seguito PII Marelli), oggetto di un accordo di programma sottoscritto tra la Regione e il Comune di Sesto San Giovanni, in data 28 ottobre 2003 e approvato con il decreto dell’Assessore Regionale al Territorio e Urbanistica n. 18457 del 4 novembre 2003.
Espone la cooperativa ricorrente che, dopo aver saputo che il soggetto attuatore del PII Marelli aveva presentato una variante, prevedendo la realizzazione di una centrale di cogenerazione termica sull’area antistante all’edificio realizzato dalla stessa cooperativa, già destinato a verde attrezzato, la stessa aveva presentato una domanda di accesso al Comune di Sesto San Giovanni, chiedendo altresì copia del decreto regionale n. 1530 del 22.2.2010, di esclusione dalla VIA della variante.
Poiché il Comune di Sesto San Giovanni comunicava che il decreto e i relativi atti erano depositati presso gli Uffici della Regione, la cooperativa presentava in data 5 maggio 2011 istanza di accesso alla Regione, chiedendo "copia del decreto del Dirigente della Direzione Generale del Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia n. 1530 del 22 febbraio 2010, corredata di tutti gli eventuali allegati e di tutti gli atti del relativo procedimento".
La Regione riscontrava l’istanza, con atto del 22 giugno 2011, facendo presente che il decreto era pubblicato sul "sistema informativo Lombardo per la Valutazione di impatto ambientale"; specificando che l’eventuale ritiro della copia era subordinato al pagamento dei costi di riproduzione.
In data 29 giugno 2011 la cooperativa notificava il presente ricorso ex art 25 L. 241/90, chiedendo l’annullamento del provvedimento del 22 giungo 2022, nonché la dichiarazione di illegittimità del comportamento della Regione in merito all’istanza di accesso, con conseguente ordine alla stessa Regione di consentire la visione dei documenti richiesti.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Medio tempore la Regione inviava una comunicazione, datata 7 luglio 2011, in cui il Dirigente della Direzione Territorio e Urbanistica rappresentava che la variante al PII ex Marelli "non interessa la localizzazione della centrale di cogenerazione da voi citata". Nella stessa nota è stato anche precisato che "l’Amministrazione Comunale ha comunicato la necessità di una diversa localizzazione della centrale di cogenerazione rispetto all’ipotesi iniziale, che individuava l’area adiacente al subcomparto di mantenimento produttivo, confinante a sud con il parcheggio a raso. Tale modifica non comporta un coinvolgimento nel procedimento regionale, perché si configura come variante semplificata (di iniziativa e competenza comunale) da approvarsi in via autonoma e separata dal Comune rispetto alla procedura di approvazione regionale della variante al PII".
Con successiva nota del 13 luglio 2011, oltre a contestare che la prima comunicazione costituisse un rigetto della domanda di accesso, il Dirigente della Regione precisava che il Decreto 1530/2010 "è privo di allegati".
Il successivo 25 luglio la cooperativa ritirava la documentazione dalla Regione.
Tuttavia, lamenta ora, con la memoria depositata in data 4 ottobre 2011, che non le sarebbero stati consegnati tutti i documenti relativi al procedimento di esclusione della VIA, elencati nella domanda presentata in data 8 agosto 2011.
La Regione, negli atti difensivi, dichiara di aver permesso l’accesso e di aver consegnato tutti gli atti relativi al procedimento di propria competenza.
Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Ad avviso del Collegio, il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse.
Va ricordato che l’accesso è uno strumento di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, che viene riconosciuto a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all’impugnativa dell’atto sottostante.
Tuttavia, nonostante l’ampiezza riconosciuta a questa tutela, è sempre necessario che sussista un rapporto strumentale tra l’oggetto della richiesta e la posizione giuridica che si intende tutelare: è cioè indispensabile una chiara correlazione tra l’interesse conoscitivo vantato e la situazione giuridica soggettiva sottostante, ossia un collegamento funzionale tra l’interesse conoscitivo e il contenuto del documento richiesto, in quanto questo possa assumere un dimostrato rilievo ai fini della cura e tutela della predetta situazione giuridica soggettiva.
Condizione indispensabile in fatto è, inoltre, che i documenti siano materialmente in possesso dell’Amministrazione nei cui confronti è esercitata la domanda di accesso.
Vi è, infine, un limite all’esercizio del diritto di accesso, riconosciuto anche nelle ipotesi di interesse generalizzato (ad esempio ai consiglieri comunali) e identificato nell’esigenza "di evitare che esso diritto (per l’abnormità della richiesta) metta in crisi l’organizzazione dell’ente" (T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 11 novembre 2009, n. 1607).
Nel caso di specie la ricorrente è interessata a conoscere gli atti del procedimento di localizzazione della centrale di cogenerazione, che potrebbe essere realizzato su un’area limitrofa agli insediamenti residenziali realizzati dalla stessa cooperativa.
La Regione, come ha specificato nella nota del 7.7.2011, si è limitata ad adottare il decreto di conclusione del procedimento di esclusione della VIA, atto che è stato rilasciato, con la precisazione che la diversa localizzazione della centrale di cogenerazione verrà realizzata attraverso un procedimento di esclusiva competenza comunale.
Ora, la domanda di accesso agli atti Regionali è stata accolta prima della notifica del ricorso, con la nota del 22 giugno 2011, in cui si indicavano le modalità per potere avere copia del documento in possesso della Regione; è errato, quindi, ritenere che l’Amministrazione non abbia dato un positivo riscontro all’istanza, dal momento che fin dall’inizio ha autorizzato l’accesso agli atti del procedimento di sua competenza, precisando che gli ulteriori provvedimenti relativi alla centrale sarebbero stati, come in effetti sono, di competenza del Comune.
E’ vero, poi che rispetto alla richiesta degli ulteriori atti (quelli elencati nella domanda del 2 agosto 2011), l’istante non ha dato, in alcun modo, prova dell’interesse sottostante, trattandosi tra l’altro, da quanto si può dedurre dall’elenco, di atti privi di natura provvedimentale, (in quanto mere note di trasmissione), ovvero di atti che non attengono alla variante finalizzata alla localizzazione della centrale.
Pertanto quest’ultima domanda non pare sorretta, all’evidenza, da un interesse rilevante, dal momento che non si ravvede alcuna correlazione tra i documenti richiesti e la posizione giuridica sottostante che la cooperativa intende qui tutelare.
Per le ragioni sopra rappresentate, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
La dinamica della vicenda suggerisce di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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