Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-03-2012, n. 3917 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che, con ricorso alla Corte d’appello di Venezia, M.E. proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica instaurato dinanzi alla Corte dei Conti nell’agosto 1997, definito in primo grado nel febbraio 2007;

che la Corte d’appello, ritenuta la durata ragionevole non superiore a tre anni, ha liquidato il danno non patrimoniale per la residua durata irragionevole di cinque anni e sei mesi in Euro 2.750,00 (pari a Euro 500,00 circa per anno), trattandosi di ricorso proposto unitamente a numerosissime altre persone, con presumibile notevole affievolimento della partecipazione emotiva della ricorrente;

che avverso tale decreto, depositato il 2 febbraio 2009, M. E. ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi;

che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso;

che entrambi i motivi di ricorso hanno ad oggetto la statuizione concernente la liquidazione dell’indennizzo: con il primo si deduce la violazione degli standards europei ( L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, par. 1 CEDU), con il secondo il vizio di motivazione, ritenendo il riferimento al ricorso collettivo illogico e in contraddizione con la presunzione di danno elaborata dalla giurisprudenza.

Motivi della decisione

che il ricorso è fondato, atteso che la determinazione, operata dalla Corte di merito, di una somma pari a circa 500 Euro per ogni anno di ritardo, ancorchè motivata dalla presunzione di una sofferenza affievolita dalla partecipazione al giudizio insieme con un gran numero di altri ricorrenti, non rispetti l’obiettivo di assicurare un serio ristoro, al quale la Corte Europea ha fatto costante riferimento;

che il collegio considera che uno scostamento rispetto al parametro base europeo di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta euro per anno, sia giustificato, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta et autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010), quando ricorrano circostanze quali quelle qui evidenziate ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore uno scostamento da quel parametro di mille euro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010);

che pertanto si impone la cassazione del decreto impugnato e, decidendo nel merito alla stregua dei criteri indicati, considerato che il giudizio si è protratto per ulteriori cinque anni e sei mesi circa oltre quello di ragionevole durata, si liquida in favore del ricorrente un’equa riparazione pari a Euro 4.750,00, alla quale devono aggiungersi gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda di indennizzo;

che le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4,750,00 oltre interessi legali su detta somma dalla domanda; condanna inoltre il Ministero al rimborso in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito – n Euro 445,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti e Euro 100,00 per spese e di questo giudizio di legittimità in Euro 565,00 per onorari e Euro 100,00 per spese, oltre – per entrambi i gradi – spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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