Cass. civ. Sez. II, Sent., 12-03-2012, n. 3895

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza depositata il 13 giugno 2007, il Giudice di pace di San Dona di Piave, in accoglimento della domanda di D.R.G., stabili che il confine tra i fondi contigui di proprietà dell’attore e del convenuto B.D. coincideva con quello determinato dal c.t.u. nella relazione peritale e, per l’effetto, condannò il convenuto ad arretrare l’esistente recinzione in pali di cemento e rete metallica; e dispose la compensazione tra le parti delle spese di lite.

2. – Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 21 maggio 2009, ha rigettato l’appello principale del B. e, in accoglimento di quello incidentale del D.R., ha posto le spese del primo grado di giudizio a carico del B., condannandolo anche al pagamento di quelle della fase di gravame.

2.1. – Il Tribunale ha escluso la prova dell’intervenuta usucapione dell’area in contestazione da parte del B., "non essendo dato ravvisare con certezza la maturazione del ventennio fra il 1972 e il successivo intervento di spontaneo arretramento di tale recinzione, collocato vagamente all’inizio degli anni novanta", tanto più che "è proprio la condotta del B., di sostituire detta vecchia delimitazione con un nuovo muretto, a proprio svantaggio, e di mantenere questa situazione per molti altri anni, a rendere del tutto dubbio che un animus possidendi assistesse la situazione anteriore".

Secondo il Tribunale, per individuare il confine non resta che attenersi ai dati catastali, ricostruiti esattamente dal c.t.u. con riguardo agli estratti di mappa.

3. – Per la cassazione della sentenza del Tribunale il B. ha proposto ricorso, con atto notificato il 10 dicembre 2009, sulla base di due motivi.

L’intimato ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. – Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

2. – Il primo motivo prospetta violazione e falsa applicazione degli artt. 1140 e 1158 cod. civ. nonchè dei principi generali in materia di possesso, ed altresì omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, per avere il Tribunale erroneamente attribuito all’arretramento della recinzione verso la proprietà del ricorrente significato di rinuncia al possesso. Ad avviso del ricorrente, la realizzazione in posizione arretrata di una porzione di recinzione ed il mantenimento della recinzione esistente non potevano assurgere, nemmeno in via indiziaria, a volontà da parte del ricorrente di dismettere il possesso sull’area di terreno in contestazione, in mancanza della prova che l’area stessa fosse ritornata nel possesso del D.R..

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1142 e 1158 cod. civ. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per non avere il Tribunale considerato che è stato provato che, almeno in parte, è stata mantenuta la vecchia rete in pali di cemento e rete metallica, e quindi l’esercizio del possesso utile dal 1979 fino al 2002, con conseguente usucapione dell’area prospiciente il tratto di recinzione esistente in prosecuzione del muretto in cemento.

2. – I due motivi – i quali, attesa la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Confermando la sentenza del Giudice di pace, il quale, con riguardo all’intervenuta usucapione della striscia di terreno in contestazione, era giunto alla conclusione che il convenuto non aveva "fornito alcuna prova decisiva e determinante del possesso dell’area", il Tribunale ha escluso che l’usucapione fosse maturata a favore del B. prima che la vecchia delimitazione venisse spostata, a suo svantaggio, all’inizio degli anni novanta, e ciò non essendo dato "ravvisare con certezza la maturazione del ventennio" fra la data del 1972 "e il successivo intervento di spontaneo arretramento di tale recinzione, collocato vagamente all’inizio degli anni novanta". Il Tribunale ha anche osservato che "proprio la condotta del B., di sostituire detta vecchia delimitazione con un nuovo muretto, a proprio svantaggio, e di mantenere questa nuova situazione per molti altri anni", vale a "rendere del tutto dubbio che un animus possidenti assistesse la situazione anteriore".

Il ragionamento alla base della statuizione del giudice d’appello – frutto di un ponderato esame delle risultanze di causa – si sottrae alle censure che ad esso sono state mosse.

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, il Tribunale non ha negato che il possesso possa essere mantenuto solo animo, ma ha rilevato – con una valutazione priva di mende logiche e giuridiche – che l’arretramento spontaneo (prima del compimento del ventennio) della precedente recinzione con l’erezione, al posto di essa, di un muretto "a proprio svantaggio" è un indice della circostanza che la precedente situazione di fatto non era accompagnata dall’intento di tenere l’area racchiusa da quella recinzione come propria.

Il ricorrente sostiene altresì che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare che parte della vecchia rete, già esistente in loco nel 1985, era ancora presente quando la causa fu, nel 2002, introdotta. Sennonchè, il ricorso non trascrive, in violazione del principio di autosufficienza, il tenore di tutte le deposizioni testimoniali raccolte nel corso del giudizio, limitandosi a riportare un frammento della testimonianza resa, sul punto, da C. N., moglie del B..

E’ evidente, pertanto, che le critiche di parte ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito.

Esse non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5 è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata.

Spetta, infatti, solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione (Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162).

Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2009, n. 26825), si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimente, si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass., Sez. lav., 2 febbraio 1996, n. 914).

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente, liquidate in complessivi Euro 2.200, di cui Euro 2.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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