Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso notificato in data 20 luglio 2007 e depositato il 1 agosto successivo, la ricorrente, in qualità di tutrice e legale rappresentante della minore H.S., ha impugnato la non ammissione della minore alla classe seconda, resa alla conclusione dell’anno scolastico 2006/2007 dal Consiglio di Classe della Prima A, Sez. F, dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali "B. Cavalieri" di Milano, pubblicata il 16 giugno 2007, e la pagella scolastica della minore per l’anno scolastico 2006/2007.
Avverso i predetti atti viene dedotta la censura di eccesso di potere per travisamento dei fatti.
La votazione conseguita dalla studentessa in Storia non sarebbe congruente con la media raggiunta dalla stessa nel corso delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico.
Vengono altresì dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 5, dell’ordinanza n. 90 del 2001 del Ministero della Pubblica Istruzione e l’eccesso di potere per illogicità manifesta.
La valutazione complessiva in relazione all’andamento scolastico dell’alunna non sarebbe stata così negativa da giustificare la ripetizione dell’anno scolastico da parte della stessa. Difatti, la modesta entità del debito formativo avrebbe potuto essere recuperata nell’anno successivo e nella classe superiore senza alcun problema, anche in considerazione della provenienza della stessa alunna, che avrebbe trascorso i primi sei anni di vita in Marocco.
Ulteriori doglianze riguardano la violazione dell’art. 4 del D. M. della Pubblica Istruzione n. 323 del 1999, dell’art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 1999 e l’eccesso di potere per ingiustizia manifesta.
La minore, pur essendo straniera, non avrebbe beneficiato di alcun programma di recupero o di facilitazione, contrariamente a quanto previsto dalla normativa in vigore; né sarebbe stato individuato un programma personalizzato per garantirle il diritto allo studio.
Infine, viene dedotta la violazione e falsa applicazione della Circolare predisposta dal Ministero dell’Istruzione nel febbraio 2006 per l’accoglienza e l’integrazione degli studenti stranieri.
Non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il percorso seguito dalla studentessa, soprattutto in relazione alla progressione effettuata tenendo conto del livello di partenza.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Pubblica Istruzione, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1303/2007 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Alla pubblica udienza del 21 giugno 2011, su richiesta del procuratore della parte ricorrente, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Come evidenziato dalla giurisprudenza, che il Collegio condivide, "l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame, che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti" (T.A.R. Campania, Napoli, VII, 8 aprile 2011, n. 1996).
Nel caso di specie, dalla mancata promozione alla classe successiva della ricorrente, non sospesa da questo Tribunale, alla decisione del presente ricorso sono trascorsi circa quattro anni e, quindi, nessun interesse concreto può più residuare in ordine alla definizione del presente gravame. Difatti, se la ricorrente è stata promossa negli anni successivi a quello di cui ci si occupa, nessuna utilità potrebbe trarsi dall’eventuale accoglimento del presente ricorso, visto che sarebbe in una classe perlomeno uguale a quella cui aspirava coltivando il presente gravame. In caso invece di successiva ulteriore bocciatura deve richiamarsi l’art. 192, comma 4, del D. Lgs. n. 297 del 1994, secondo il quale "una stessa classe di istituto o scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta può frequentarsi soltanto per due anni. In casi assolutamente eccezionali, il collegio dei docenti, sulla proposta del consiglio di classe, con la sola componente dei docenti, ove particolari gravi circostanze lo giustifichino, può consentire, con deliberazione motivata, l’iscrizione per un terzo anno".
Infine, la parte ricorrente non ha nemmeno evidenziato la sussistenza di un interesse ai fini risarcitori.
3. Di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. In relazione alla natura della controversia e all’esito della stessa, le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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