T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 09-11-2011, n . 386 Esami di maturità Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti sono genitori di uno studente che nel corso dell’anno scolastico 2008/2009 ha frequentato la classe prima della scuola secondaria di primo grado Statale dell’Istituto Comprensivo Statale "G. Puccini" di Parma.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione dell’alunno alla classe successiva.

Avverso tale provvedimento, nonché i provvedimenti presupposti, è diretto il ricorso in esame.

Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge della legge n. 241/1990, sotto il profilo del difetto di motivazione, della contraddittorietà e illogicità manifeste, dell’erroneo presupposto di fatto, della disparità di trattamento, della violazione ed erronea applicazione del D.M. 16 gennaio 2009 n. 5, in quanto negli atti e nel verbale del Consiglio d’Istituto non sono rinvenibili i criteri in virtù dei quali si è proceduto a valutare le singole posizioni degli studenti; inoltre, i genitori dell’alunno non sono stati mai avvisati della situazione di difficoltà del figlio e il libretto personale ha sempre evidenziato valutazioni altalenanti, per cui i genitori hanno creduto che il figlio avesse iniziato, in corso d’anno scolastico, un percorso di concreto recupero.

Con il secondo motivo viene dedotto l’eccesso di potere, la disparità di trattamento, la illogicità, la contraddittorietà, il difetto di motivazione e di istruttoria, lo sviamento, l’erroneo presupposto di fatto, in quanto dal documento di valutazione finale emergono valutazioni molto diverse da quelle rilevabili dal libretto personale, con un’evidente contraddittorietà tra i due documenti, giacché il Consiglio di classe non ha fornito una specifica valutazione dell’alunno materia per materia.

Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono l’eccesso di potere, la contraddittorietà manifesta, la disparità di trattamento, la illogicità e l’erroneo presupposto di fatto, atteso che la decisione di "non ammissione" è avvenuta a maggioranza in evidente contraddittorietà con la circostanza che l’alunno ha ottenuto la sufficienza nella più parte delle materie per cui dalla lettura dl verbale non è dato comprendere quali docenti abbiano optato per la "non ammissione" e per quali ragioni; la carenza di motivazione è, sul punto, rilevante e si traduce in illogicità e contraddittorietà insuperabili degli atti del procedimento.

Con ordinanza in data 28.07.2009 l’istanza di sospensiva è stata respinta; l’ordinanza è stata appellata e confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento giurisdizionale in data 11.09.2009.

Alla pubblica udienza del 19.10.2011 il ricorso è stato trattenuto indecisione.

Motivi della decisione

I motivi di illegittimità dedotti possono essere trattati congiuntamente.

L’articolo 3, comma 3, del d.l. 01.09.2008 n. 137, convertito nella legge 30 ottobre 2008 n. 169, stabilisce che "nella scuola secondaria di primo grado, sono ammessi alla classe successiva (…) gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza da consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline".

Da tale disposizione si ricava che il giudizio di non ammissione alla classe superiore deve essere necessariamente pronunciato quando l’alunno non consegua votazioni di piena sufficienza in tutte le materie (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05.08.2010, n. 3585): non sono quindi ammissibili interpretazioni di favore che valorizzino la media delle votazioni conseguite nelle diverse materie, le ragioni che hanno determinato il conseguimento delle insufficienze, il complessivo andamento nel ciclo degli studi o lì’impegno profuso dall’alunno nel corso dell’anno, tutti aspetti, questi che possono essere valutati dal Consiglio di classe nell’ambito dello scrutinio finale, ma che, per avere rilevanza ai fini dell’ammissione alla classe successiva, devono tradursi nell’attribuzione di un voto non inferiore alla sufficienza in ciascuna materia.

ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21.09.2009 n. 4694).Inoltre, per costante giurisprudenza amministrativa, da cui il Collegio non ha motivo discostarsi, i giudizi espressi dal Consiglio di classe sono espressione di discrezionalità tecnica. Infatti, il livello di apprendimento e preparazione raggiunto dai singoli alunni costituisce espressione di una valutazione riservata dalla legge al citato organo collegiale, il cui giudizio esprime specifiche competenze tecniche da esso possedute; pertanto al giudice della legittimità spetta solo di verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo ovvero ai criteri deliberati previamente dall’organo stesso e non risulti inficiato da vizi di manifesta illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti (

Nel caso di specie, l’alunno ha riportato, nel documento di valutazione finale, sei insufficienze (di cui due gravi: quattro), peggiorando la propria posizione rispetto a quella del I quadrimestre.

Il mancato raggiungimento della sufficienza in tutte le materie costituisce, come detto, ragione di per sé sufficiente per disporre la non ammissione alla classe successiva. Pertanto, sono del tutto infondate quelle doglianze che deducono il difetto di motivazione, che lamentano la scarsa comunicazione della scuola con la famiglia, e che fanno leva sulla non gravità delle insufficienze riportate. Sotto questo aspetto, la decisione dell’organo scolastico non appare illogica.

Non decisiva è, invero, la doglianza riguardante la insufficienza della motivazione contenuta nel verbale e la contraddittorietà rispetto alle valutazioni contenute nel libretto personale, atteso che risultano essere determinanti le votazioni riportate nel secondo quadrimestre, né è decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso, la circostanza che nel verbale finale non siano indicati i docenti che si sono espressi a favore e contro la non ammissione, in quanto l’attestazione che in favore della decisione finale si è espressa la maggioranza dei docenti costituisce elemento di per sé sufficiente per apprezzare la legittimità della deliberazione assunta dall’organo collegiale. Anche sotto tale profilo, la censura dedotta è, pertanto, infondata.

Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della materia trattata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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