Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-09-2011) 10-10-2011, n. 36466

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 2 luglio 2009, la Corte d’ Appello di Bologna, 1^ sezione penale, in riforma della sentenza del Tribunale di Forlì impugnata dal Pubblico Ministero e dalla parte civile F. M., dichiarava non doversi procedere nei confronti di G.R. e B.E. in ordine al delitto di truffa ai danni di F. perchè estinto per prescrizione. Condannava G. e B. in solido al risarcimento dei danni, da liquidare in separata sede, in favore della parte civile cui assegnava provvisionale di 50.000,00 Euro nonchè alla rifusione delle spese di lite. La Corte territoriale riteneva erronea la decisione cui era pervenuto il primo giudice che aveva qualificato il fatto come insolvenza fraudolenta ed in conseguenza dichiarata l’improcedibilità dell’azione penale per tardività della querela ed esatta l’originaria qualificazione giuridica di truffa aggravata dall’art. 61 c.p., n. 7, sul rilievo che la persona offesa era stata indotta a vendere le rilevati partite di frutta sulla scorta delle mendaci assicurazioni degli imputati in ordine alla solvibilità della "European Fruit & Vegetables".

Contro tale decisione hanno proposto tempestivo ricorso gli imputati, che ne hanno chiesto l’annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale perchè correttamente il fatto era stato qualificato dal primo giudice come insolvenza fraudolenza per l’assenza di artifici e raggiri, perchè la ditta European Fruit era realmente esistente; perchè la consegna dell’assegno, non onorato, avvenne successivamente alla conclusione del contratto; perchè le assicurazioni circa la serietà e puntualità dei pagamenti erano state fatte da N.M., amico e conoscente della persona offesa.

Motivi della decisione

Il ricorso è dedotto in maniera generica.

Come noto, la formula novellata dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ha introdotto come nuova ipotesi di vizio della motivazione (oltre alla mancanza e alla manifesta illogicità) la contraddittorietà della stessa, risultante non soltanto dal testo del provvedimento impugnato, ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".

Il dato normativo lascia inalterata la natura del controllo del giudizio di cassazione, che può essere solo di legittimità. Non sì fa carico alla Suprema Corte di formulare un’ ulteriore valutazione di merito. Si estende soltanto la congerie dei vizi denunciabili e rilevabili. Il nuovo vizio è quello che attiene sempre alla motivazione ma che individua come tertium comparationis, al fine di rilevarne la mancanza l’illogicità o la contraddittorietà, non solo il testo del provvedimento stesso ma "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". L’espressione adottata ("altri atti del processo") deve essere interpretata non nel senso, limitato, di atti a contenuto valutativo (come gli atti di impugnazione e le memorie difensive) ma anche in quello di atti a contenuto probatorio (come i verbali) al fine di rimediare al vizio della motivazione dipendente dalla divaricazione tra le risultanze processuali e la sentenza. La novella normativa introduce così due nuovi vizi definibili come: 1) travisamento della prova, che si realizza allorchè nella motivazione della sentenza si introduce un’ informazione rilevante che non esiste nel processo; 2) omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione. Attraverso l’indicazione specifica della prova che si assume travisata o omessa si consente alla corte di cassazione di verificare la correttezza della motivazione (sotto il profilo della sua non contraddittorietà e completezza) rispetto al processo. Questo ovviamente nel caso (come il presente) di decisione di appello difforme da quella di primo grado (Cass. Sez. 2, 22.3-20.4.2006 n. 13994; Cass. Sez. 2. 12- 22.12.2006 n. 42353; Cass. Sez. 2, 21.1-7.2.2007 n. 5223).

I ricorrenti avrebbero quindi dovuto dare conto in maniera specifica del dato probatorio dal quale dovrebbe emergere che fu N. M. (non G. e B.) a dare false assicurazioni e ad indurre in errore F.. A tanto non si è adempiuto (non essendo sufficiente l’argomento della desumibilità dalla circostanza del mancato appello nei confronti di N., argomento che introduce questioni di tipo valutativo attinenti al merito) incorrendo nel vizio di genericità (violazione della regola della cd. autosufficienza del ricorso: vedi per tutte Cass. Sez. 5, 22.1- 26.3.2010 n. 11910).

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e i ricorrenti devono essere in conseguenza condannata al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Segue la condanna anche alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese sostenute per il presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno alla Cassa delle ammende, nonchè, in solido, delle spese sopportate dalla parte civile srl Commercio Frutta di Romagna liquidate in Euro 2500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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