Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 7 ottobre 2008 il Giudice di Pace di Ferrara respinse la domanda proposta dall’Inail volta ad ottenere, in via di rivalsa, il rimborso delle prestazioni previdenziali erogate a Z.R. in conseguenza di un sinistro stradale e accolse la domanda riconvenzionale della Groupama Assicurazioni S.p.A., che aveva chiesto la condanna dell’Istituto a rimborsarle la differenza tra la somma già corrisposta e quella effettivamente dovuta.
Con sentenza in data 30 settembre 2009 il Tribunale di Ferrara respinse l’appello dell’Istituto soccombente.
Il Tribunale osservò per quanto interessa: correttamente era stata dichiarata la carenza di legittimazione passiva di T.D. in quanto l’unica azione esperita nei suoi confronti, quale terzo responsabile e del suo assicuratore, andava qualificata come azione di regresso L. n. 209 del 2005, ex art. 142; risultava corretta la valutazione delle menomazioni patite dallo Z., per cui esse erano inferiori alla soglia minima indennizzabile.
Avverso la suddetta sentenza l’Inail ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Groupama ha resistito con controricorso, mentre il T. non ha espletato attività difensiva.
La causa, inizialmente avviata alla trattazione in camera di consiglio, è stata poi rinviata alla pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione
1- Il primo motivo prospetta violazione dell’art. 1916 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 142 e 144. Il tema è l’affermata carenza di legittimazione passiva del T., conducente e proprietario dell’automezzo che causò il sinistro.
1.1 – La censura si rivela inammissibile in forza dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (applicabile al ricorso ratione temporis) atteso che il provvedimento impugnato ha deciso la questione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e il motivo in esame non offre elementi per mutare (e neppure per confermare) l’orientamento della stessa, secondo cui (vedi, per tutte, Cass. sez. 3, n. 3356 del 2010), in tema di recupero delle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate al danneggiato a seguito di sinistro stradale, all’ente gestore dell’assicurazione sociale spetta la scelta di agire in surrogatoria nei confronti del terzo responsabile del danno ai sensi dell’art. 1916 c.c., ovvero, in alternativa, di esperire l’azione diretta, ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28 (ora D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 142), nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile di detto terzo responsabile, giacchè i due rimedi, che attribuiscono il diritto di successione nel credito rispetto a due diversi soggetti obbligati, non risultano tra loro incompatibili (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che il conducente del veicolo, responsabile del sinistro, fosse legittimato passivamente rispetto all’azione diretta, L. n. 990 del 1969, ex art. 28, esercitata dall’INPS per il recupero della prestazione pensionistica erogata al danneggiato a causa del sinistro stesso).
Non induce a diversa statuizione la circostanza che il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 144 (come già la L. n. 990 del 1969, art. 23) preveda che il danneggiato che proponga azione diretta contro l’assicuratore debba chiamare il giudizio anche il responsabile del danno, mentre è inconferente il riferimento alla sentenza n. 10311/2006 delle Sezioni Unite di questa Corte, poichè essa si riferisce alla medesima situazione appena sopra evidenziata.
Nella specie il Tribunale, interpretando la domanda, ha indicato le ragioni per cui ha ritenuto che l’Inail avesse esperito soltanto l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142 e non anche l’azione ex art. 1916 c.c..
Questa statuizione non è stata impugnata con specifica censura dal ricorrente e, quindi, sulla qualificazione della domanda si è formato il giudicato.
Con la memoria l’Inail ha ribadito la propria tesi facendo leva sulla sentenza n. 249 del 2011 di questa stessa sezione. Ma anche questo riferimento è inconferente perchè la sentenza indicata non ha affrontato espressamente il tema, dal momento che l’azione era stata fondata proprio sull’art. 1916 c.c..
2 – Il secondo motivo prospetta violazione dell’art. 1916 c.c., D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 142, D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, del D.M. 12 luglio 2000 emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il tema trattato è l’esclusione del diritto di credito dell’Inail in relazione al danno biologico liquidato all’infortunato. Si assume che, allorchè l’Istituto propone azione di rivalsa ex art. 1916 c.c., il proprietario dell’autoveicolo antagonista e il suo assicuratore non possono contestare il contenuto del rapporto assicurativo che lega l’Inail al lavoratore infortunato, dovendo essi rimborsare le prestazioni previdenziali erogate, sempre che vi sia responsabilità nella causazione del sinistro stradale e nei limiti del danno civilistico complessivo. Il ricorrente ne ricava che non è sindacabile nel merito la valutazione effettuata dai sanitari dell’Istituto ai fini del danno infortunistico.
2.2 – La censura è inammissibile prima che infondata. Inammissibile poichè poggia su documenti (la documentazione afferente le indagini dei sanitari Inail oltre alla C.T.U.) in relazione ai quali il ricorrente non ha rispettato gli oneri processuali posti dall’art. 366 c.p.c., n. 6. Infatti è orientamento costante (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3 n. 22302 del 2008) che, in tema di ricorso per cassazione, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., comma 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto. Tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito, e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità. In altri termini, il ricorrente per cassazione, ove intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento.
La. violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile. Infondata poichè il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 142, Codice delle assicurazioni private, stabilisce il diritto dell’Inail di ottenere dall’impresa che assicura il veicolo del responsabile del sinistro "il rimborso delle spese sostenute per le prestazione erogate al danneggiato ai sensi delle legge e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione" e il decreto legislativo 23 febbraio 2000, 38, Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali limita, all’art. 13, consente l’indennizzabilità del danno biologo accertato in misura pari o superiore al 6%.
Pertanto il ricorso va rigettato. Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
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