Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 10-10-2011, n. 36505 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il decreto in epigrafe, la Corte di appello di Messina confermava i decreti in data 13 febbraio 2008 e 29 novembre 2006 del Tribunale di Messina, con i quali era stata disposta la confisca di beni (immobili, somme portate da libretto a risparmio, patrimoni aziendali) ritenuti di effettiva appartenenza di B.P., cui era stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

2. Ricorrono per cassazione i terzi interessati indicati in epigrafe.

3. Con un primo atto, T.F., T.V. e B.F., a mezzo dell’avv. Carlo Autru Ryolo, nella qualità di difensore, denunciano la manifesta illogicità della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale, non avendo il decreto impugnato motivato circa la sussistenza dei presupposti per la confisca, e in particolare di quello della ritenuta interposizione fittizia di persona.

4. Con un secondo atto, sottoscritto personalmente, B.A., B.I. e B.F., denunciano, con un unico motivo, la violazione di legge e la mancanza di motivazione in punto di sussistenza dei presupposti della confisca, e cioè: la pericolosità qualificata del proposto, la disponibilità diretta o indiretta dei beni, la indimostrata provenienza degli stessi.

5. Con "motivi nuovi e note di replica", il difensore di A. B., avv. Alfredo Gaito, controdeduce rispetto alle argomentazioni conteneute nella requisitoria del Procuratore generale.

6. Con motivi aggiunti, il medesimo difensore di B.A. sollecita la dichiarazione di nullità dei procedimenti di primo e secondo grado per non essere stati gli interessati messi in grado di parteciparvi in pubblica udienza.

7. Con note integrative, il medesimo difensore, sempre nell’interesse di B.A., evidenzia l’erronea interpretazione di un colloquio intercettato su cui si fonda il provvedimento impugnato nel punto relativo alla ritenuta effettiva riconducibilità degli immobili in capo a B.P..

8. Osserva la Corte che i ricorsi sono stati inammissibilmente proposti o dai terzi interessati di persona ( B.A., B.I. e B.F.) o da difensore (avv. Carlo Autru Ryolo nell’interesse di T.F., V. T. e B.F.) non assistito della qualità di procuratore speciale.

Va infatti ribadito che per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dei ricorrenti, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall’art. 100 cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecunia, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procure speciale, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’art. 83 cod. proc. civ., mentre l’indagato o imputato, che è assoggettato all’azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che, come detto, è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell’assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all’iniziativa personale dell’imputato (v per simili concetti Cass., sez. 2^, 21 novembre 2006, Tanda; Cass. 6, 5 settembre 2007, Puliga;

Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id. 17 febbraio 2009, Pirozzi; Id., 17 settembre 2009, Pace); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso posizione dell’imputato (v. L. n. 1423 del 1956, art. 4, u.c.,).

9 Alla inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alla causa di inammissibilità, si stima equo determinare in Euro mille ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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