Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-11-2011, n. 5947 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente agisce, con atto notificato il 19.03.2010, per ottenere l’adempimento dell’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto decisorio, inter partes, della Corte di Appello di Palermo, indicato in epigrafe, di condanna al pagamento della somma di euro 8.000, con gli interessi dal 9 luglio 2008 al saldo, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001 (legge Pinto), per violazione del termine di ragionevole durata di processo amministrativo.

Si è costituito il Ministero intimato.

Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 18 ottobre 2011.

L’azione esperita va accolta.

Ne sono stati dimostrati i presupposti procedimentali di cui all’art. 37 legge n. 1034/71, ossia il passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di Appello e la previa notifica di diffida ad adempiere.

La pretesa è fondata; il giudicato comporta l’obbligo del Ministero di conformarsi alla pronuncia adottando le determinazioni volte a soddisfare il diritto patrimoniale statuito e l’Amministrazione non vi ha provveduto nemmeno dopo la notifica di atto di diffida.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato, adottando le iniziative necessarie al pagamento di quanto in base ad esso dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione, della presente sentenza, disponendosi, sin d’ora, la nomina di Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente determinate, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia, in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di adempiere all’obbligo derivante dal decreto della Corte di Appello in epigrafe e ordina di provvedervi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.

Nomina Commissario ad acta, nel caso di ulteriore inottemperanza oltre detto termine, il Ragioniere Generale dello Stato, o funzionario dal medesimo delegato, affinché provveda in via sostitutiva a dare esecuzione al predetto decreto della Corte di Appello nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida equitativamente in Euro 300,00 (trecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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