Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Veniva impugnata all’epoca dalla Sig.ra L.M.F. e dal Sindacato F.A.B.I. la delibera di estremi ignoti, di cui alla nota n. 444N, datata 28/6/91, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Italiano Cambi aveva disposto le promozioni a coadiutore, mediante selezione per titoli e valutazione comparativa dell’attitudine al grado superiore, con esclusione della sunnominata sig.ra L.M. (in una con la sottostante graduatoria di promovibilità formulata dalla Giunta di scrutinio, i verbali delle sedute della Giunta stessa e delle determinazioni da questa adottate in ordine alla procedura e ai criteri per la valutazione comparativa dell’attitudine al grado di coadiutore, i punteggi attribuiti alla sig.ra L.M. e ai promossi, la proposta del Direttore del Servizio Personale dell’U.I.C. di cu alla citata nota n. 444M, nonché i provvedimenti di nomina dei promossi a coadiutore.
Erano dedotti a motivi di gravame:
I) Violazione art. 55 del Regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.
La graduatoria dei promossi deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’U.I.C. sarebbe viziata da numerose illegittimità che concernono:
a) le procedure ed i criteri adottati in quanto, come dai verbali in possesso dei ricorrenti, la Giunta avrebbe stravolto le regole ed i principi in materia di scrutini per quanto concerne la valutazione dell’attitudine degli scrutinati che risulta priva di motivazione stante la anormalità dei criteri seguiti, poiché, mentre per definire l’attitudine al grado superiore degli scrutinati erano stati enunciati numerosi criteri, invece, per esplicita ammissione della Giunta e del suo Presidente (vedasi verbale n. 5) si è stabilito di escludere la indicazione analitica del punteggio da attribuire per le singole voci sicchè non è dato individuare, stante la mancata definizione di un punteggio per ogni voce e la effettuazione di una valutazione "onnicomprensiva espressa informa aggregata", una scala di priorità degli stessi scrutinandi in relazione a tale profilo;
b) i punteggi, dei quali non risulta dai verbali né come si sia proceduto nella loro attribuzione indicativa della attitudine al grado superiore, né come si siano stabiliti i punteggi complessivi.
Era pertanto specificamente denunciata la violazione dell’art. 65 del D.P.R. 686/57 che stabilisce che negli appositi quaderni di scrutinio nei quali devono essere riportati i nomi dei singoli impiegati, e nel quale devono risultare le varie categorie dei titoli e i coefficienti assegnati per ciascuna categoria.
II) Violazione art. 55 del Regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 64 e 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.
Erano rilevate illegittimità in ordine alle modalità con cui si è proceduto all’esame delle qualità dei singoli scrutinati.
Come evidenziato dalla rappresentante della FABI (verbale n. 6) tale esame è avvenuto non sulla base dei fascicoli personali, ma oralmente.
Anche se il Presidente aveva sottolineato che ogni membro della Giunta aveva esaminato individualmente il fascicolo, tuttavia la valutazione dell’attitudine non è avvenuta nelle forme di rito, poiché l’esame dei singoli fascicoli era da effettuarsi collegialmente, (come desumibile dall’art. 64, II comma, del D.P.R. 686/57) a garanzia del principio di imparzialità.
III) Violazione art. 55 del regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 64 e 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.
Quanto all’operato della Giunta che, nonostante la opposizione della FABI, ha proceduto ad un esame dell’attitudine "in contemporanea" per tutti i candidati anziché di volta in volta seguendo le procedure di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 686/57, era contestata la rilevazione del Presidente della Giunta sulla necessità di effettuare solo in tal modo una valutazione comparativa dell’attitudine.
Secondo i ricorrenti la valutazione comparativa dell’attitudine doveva consistere nella comparazione di elementi o fattori predeterminati a pena di pervenire alla formulazione di giudizi indeterminati e sostanzialmente parziali e privi di motivazione ovviabili solo con una comparazione alla fine di una procedura "anonima", cioè sulla somma dei coefficienti attribuiti per i singoli titoli valutati, come prevede l’art. 65 del D.P.R. 686/57.
IV) Violazione art. 55 del Regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 64 e 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.
Si denunciava anche la illegittimità del punteggio attribuiti alla sig.ra L.M. in ordine alla valutazione dell’attitudine al grado superiore (con rinvio a successivi motivi aggiunti per censure sui punteggi attribuitile nello scrutinio per titoli).
Erano peraltro evidenziate le qualità delle prestazioni lavorative della ricorrente che rendevano incomprensibile la attitudine di soli 18,50 punti, a fronte di quello, anch’esso immotivato, di altro dipendente promosso, il sig. P.. Venivano elencate le varie fasi della carriera della ricorrente ed enunciati i servizi nella cui prestazione la stessa aveva dimostrato elevate capacità professionali, specie nello svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori a quelle che le competevano.
In particolare si sottolineava la fondatezza della pretesa della ricorrente di ottenere la giusta valutazione della attitudine a svolgere mansioni superiori con riferimento specifico alle prestazioni svolte in materia di "contabilità del conto corrente dell’ufficio", con "quadratura generale", che infatti sono stati poi affidate ad un funzionario di II, e attualmente in possesso di qualifiche addirittura superiori a quella cui aspirava la ricorrente.
Al contrario a dipendenti con prestazioni qualitativamente inferiori e che quindi non hanno dimostrato pari attitudine alle funzioni della qualifica superiore sarebbero stati attribuiti punteggi attitudinali uguali o superiori a quello attribuito alla ricorrente, come il Sig. P. che, addetto al servizio Cassa, avrebbe espletato compiti di natura prevalentemente esecutiva.
Il contraddittorio veniva istituito nei confronti dell’Ufficio Italiano Cambi che, costituitosi in giudizio eccepiva nella memoria di difesa la inammissibilità del ricorso della Organizzazione sindacale FABI portatrice di interesse non proprio in quanto personale della ricorrente L.M., e rilevava comunque la infondatezza della impugnativa della quale veniva chiesto il rigetto.
Alla udienza del 15/12/2003 il ricorso passava in decisione e definito con la sentenza, reiettiva del gravame, n. 9657/04.
Su appello della stessa ricorrente che intendeva far valere il suo prevalente interesse all’accoglimento del motivo originario riferito alla inadeguatezza del punteggio attitudinale attribuitole, il C.d.S., essendo emersa la omessa evocazione in giudizio di soggetto contro interessato che precedeva la attuale ricorrente e cioè la Sig.ra D.L.P., con sentenza n. 1478 del 29/3/2007 (Sez. VI) annullava per vizio di procedura la sentenza n. 9657/2004 di questa Sezione con rinvio al giudice di primo grado.
Riassunto il giudizio in sede di primo grado, con sentenza n. 3727/2008 di questa stessa Sezione il ricorso, integrato il contraddittorio nei confronti della sunnominata contro interessata, è stato nuovamente respinto.
Anche tale pronuncia veniva impugnata dalla stessa Sig.ra L.M. dinanzi al Consiglio di Stato che, ravvisata la esistenza di un vizio nella composizione del Collegio giudicante, annullava nuovamente la stessa pronuncia con sentenza del 17/5/2010 n. 3051 con ulteriore rinvio al giudice di primo grado.
A seguito del predetto annullamento con rinvio, la controversia torna all’esame di questo Tribunale presso cui si è costituita anche la Banca d’Italia quale ente subentrante all’Ufficio Italiano Cambi dopo la incorporazione dello stesso disposta con l’art. 62 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231.
Va precisato che la controversia oggetto del presente giudizio, originariamente instaurata dal Sindacato FABI e dalla Sig.ra L.M. è attualmente coltivata solo da quest’ultima.
Nella sua nuova composizione, rispetto a quella della quale era stato rilevato dal C.d.S. il relativo vizio con la suindicata sentenza di annullamento con rinvio del 17/5/2010 n. 3051, l’attuale Collegio ritiene di confermare le conclusioni che avevano indotto questa stessa Sezione ad emettere pronunce reiettive delle istanze giudiziali in considerazione della infondatezza di tutti i motivi di gravame sui quali risulta basata la domanda di annullamento dei provvedimenti riferiti alla procedura di promozione al grado di Coordinatore, adottati dal soppresso UIC nella sessione d’avanzamento dell’anno 1991.
Le censure svolte nel ricorso sono "in primis" rivolte a denunciare la omessa applicazione di norme previste dal D.P.R. 3/5/1957, n. 686 per quanto concerne in particolare:
a) la osservanza della disciplina prevista dagli artt. 62 e segg. del D.P.R. n. 686/1957 per lo scrutinio per merito comparativo, in base alla quale l’attribuzione del punteggio attitudinale deve avvenire ad opera dello stesso organo (Consiglio di Amministrazione) che prevede alla valutazione degli altri titoli;
b) la mancata predisposizione dei "quaderni di scrutinio" la cui assenza avrebbe anch’essa concorso, secondo la ricorrente, ad ingenerare la esistenza di vizi dovuti alla mancanza di riferimenti ben precisi in ordine alla attribuzione del punteggio attitudinale ai vari candidati. Ciò va posto in correlazione con quanto dalla ricorrente rilevato in successivi motivi di gravame con i quali contesta la adeguatezza del punteggio attitudinale attribuitole del quale intende strettamente correlare la misura con il punteggio attribuito alle varie categorie di titolo.
Tali rilievi sono di natura formale poiché come nel prosieguo sarà rilevato risulta legittimo il procedimento di attribuzione del punteggio attitudinale alla ricorrente senza la osservanza delle disposizioni, citate dalla stessa di cui al D.P.R. n. 686/1957 bensì sulla base delle disposizioni del Regolamento del Personale dei dipendenti dell’U.I.C. (vigente all’epoca dei fatti) approvato con D.M. 176/1989 ed entrato in vigore il 1°/7/1989.
Gli stessi rilievi sono tuttavia da disattendere sulla base della preliminare considerazione che le norme del D.P.R. 3/5/1957 n. 686 riguardano l’impiego statale e non sono applicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti dell’U.I.C., ente pubblico diverso dallo Stato.
Seguendo le disposizioni, tali applicabili, del suddetto Regolamento, il sistema previsto per l’U.I.C. contempla una fase di "valutazione dei titoli" demandata al Capo del Personale ed una fase di "valutazione comparativa dell’attitudine" affidata invece alla Giunta di scrutinio.
Nel sistema adottato dall’Ufficio Italiano Cambi che prevede come rilevante ai fini della promozione anche l’esito di una prova preliminare la unicità dell’Organo per l’attribuzione del punteggio ai dipendenti statali in sede del loro turno di scrutinio per merito comparativo, si scinde mediante una ripartizione di poteri di valutazione affidati al Capo del Personale per la "valutazione dei titoli" ed alla Giunta di scrutinio per la "valutazione comparativa dell’attitudine".
Quanto ai "quaderni di scrutinio", funzione equivalente alla stessa viene appunto svolta nella fase della valutazione dei titoli da parte del Capo del Personale che si giova di "prospetti" in cui sono riportati i punteggi attribuiti.
Nella successiva fase della valutazione propriamente comparativa dell’attitudine resta a disposizione della Giunta l’elenco dei candidati con i punteggi a questi attribuiti nella fase precedente figurante nell’allegato d) "Elenco degli ammessi alla valutazione al grado superiore" al verbale n. 3 del 14/6/1991 (la ammissione allo scrutinio, ai sensi dell’art. 53II, 3° e 5° comma, del Reg. Pers., come specificato in prosieguo, era esclusa per coloro che alla surriferita prova orale preliminare avessero riportato un voto inferiore a 21/35mi).
Sempre sotto il profilo del procedimento usato e dell’operato degli Organi che hanno effettuato le valutazioni, la ricorrente insiste nella sua prospettazione strettamente ancorata ad un criterio di metrica commisurazione rilevando che ai fini della attribuzione di un punteggio attitudinale, dovrebbero valere solo predeterminati coefficienti numerici. A seguire tale prospettazione la attribuzione della stessa attitudine si renderebbe di rilevazione quasi matematica quale risultato di una somma, per ciascun candidato, dei coefficienti assegnati per i singoli titoli valutati.
Senonchè tale conclusione non risulta in linea con quanto dispone il Reg. Pers. dell’U.I.C. all’epoca vigente che conferisce rilevanza anche all’esito di una "prova preliminare" volta ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti propri del grado da conferire sul quale sistema di valutazione si rinvia al prosieguo in sede di trattazione delle censure sulla motivazione.
Anche gli ulteriori rilievi sull’operato della Giunta, sempre sotto profili di ordine procedurale riferiti:
a) alla attribuzione dell’attitudine non "singulatim" bensì in contemporanea per ogni candidato;
b) all’avvenuto esame dei fascicoli personali degli scrutinandi in forma non collegiale, rivelano la loro inconsistenza.
Si consideri:
– per quanto in a) nel sistema relativo alle promozioni di cui trattasi nessuna norma esclude che i punteggi possano essere attribuiti al termine dell’esame delle posizioni dei candidati nel loro complesso;
b) l’esame dei fascicoli personali degli stessi scrutinati, anche se effettuato singolarmente da ciascun membro della Commissione il quale in seno alla stessa poi conferisca, non integra alcuna anomalia idonea ad invalidare il risultato finale, ove emerga che lo stesso sia conseguito da un esame collegiale delle posizioni dei candidati. Situazione ricorrente nel caso in esame giusto il verbale n. 6 della seduta della Giunta del 20/6/1991 in cui è espressamente riferito che "La Giunta quindi inizia l’esame delle posizioni dei candidati alla promozione a Coordinatore con l’esame anche dei relativi fascicoli personali".
Anche le contestazioni di sostanziale contenuto rispetto ai rilievi procedurali poc’anzi esaminati in quanto involventi i titoli posseduti dalla ricorrente che avrebbero dovuto alla stessa, perché prevalenti su quelli di altri concorrenti, conferire migliore riconoscimento attitudinale; e quanto inoltre alla motivazione del disconoscimento dello stesso requisito attitudinale a sfavore della attuale istante ed in favore di concorrenti prescelti, non trovano ad avviso del Collegio, le stesse contestazioni, luogo di fondatezza.
Iniziando dalla motivazione, la istante, come anche sopra riferito, intende stabilire una correlazione con il punteggio attribuito alle varie categorie di titoli e quello attitudinale che, anche se discrezionale, richiederebbe la indicazione delle specifiche ragioni del disconoscimento.
Al riguardo va rilevato che l’esame della graduatoria preliminare predisposta dal Capo del Personale (vedasi allegato d) al verbale n. 3 del 14/6/1991) consente di scorgere i candidati che avevano ottenuto, nelle categorie dei titoli diversi dall’attitudinale, punteggi superiori a quelli della ricorrente.
Per costoro non rilevano in alcun modo i rilievi della ricorrente, anche sommando i punteggi di tali candidati, prima della attribuzione del punteggio attitudinale.
La censura della istante assumerebbe però conferenza nei confronti di altro candidato e cioè il Sig. P. il quale per effetto del punteggio attitudinale a quest’ultimo attribuito ha superato la ricorrente nella graduatoria finale.
Trascura al riguardo la istante, che nel ricorso rivolge in particolare i suoi rilievi nei confronti del sunnominato P., che secondo criteri stabiliti dalla Giunta l’attitudine al grado era il risultato di una valutazione complessiva in cui confluivano i precedenti di carriere e tutti gli elementi del fascicolo personale in relazione alle mansioni da conferire, ed, in particolare per la promozione al grado di Coordinatore, anche di quanto previsto dall’art. 55/11 del Regolamento del Personale. Poiché in tale articolo è indicata anche la "prova preliminare" (sulla base del particolare sistema istituito dall’U.I.C.) che era volta ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti propri del grado da conferire, non era da prescindersi dall’esito di tale prova in cui la ricorrente ha riportato il punteggio (29,00) inferiore non soltanto al P. che in tale prova aveva conseguito p. 32,50 ma anche inferiore a quello di tutti i candidati ora promossi.
Non possono perciò individuarsi in relazione ai profili sopraindicati, vizi di motivazione che, come noto si configurano allorquando la stessa sia "aliunde" ricavabile e si renda emergente dagli atti del relativo procedimento, nel caso di specie dagli atti del procedimento di scrutinio.
Va comunque rilevato che anche se si fosse proceduto nel senso preteso dalla ricorrente con la attribuzione dei punteggi attitudinali in misura proporzionale ai punteggi riportati negli altri titoli, vale a dire seguendo l’ordine della graduatoria preliminare predisposta dal Capo del Personale al termine della valutazione dei titoli, parimenti la attuale istante non avrebbe conseguito la promozione a coadiutore. Ciò perché la stessa nella graduatoria preliminare risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per tutti i titoli rilevanti per lo scrutinio, tranne che per l’attitudine a svolgere funzioni del grado superiore, risulta occupante il 6° posto su 5 posti da promuovere e cioè al primo posto dei non promovibili.
Senonchè la deducente intende anche confrontare la consistenza delle mansioni svolte in funzioni superiori per assumere la prevalenza dei compiti da lei espletati, in particolare quelli che le avrebbero, in materia di autorizzazioni, conferito funzioni autonome.
Tale affermazione trova smentita per quanto attualmente evidenziato dall’U.I.C. che, sulla base dello Statuto all’epoca vigente (D.M. 25/2/1946 e succ. mod.), riconosceva un potere di firma esclusivamente agli Organi indicati nello stesso Regolamento tra cui vengono annoverati anche funzionari di direzione dal Consiglio di Amministrazione espressamente autorizzati. Non versando la istante in tale investitura, le di lei mansioni non superavano quelle relative all’espletamento di pratiche e, al massimo, quelle riferibili alla predisposizione dei relativi provvedimenti sulla base di direttive del responsabile dell’Ufficio e secondo schemi predeterminati.
Non si ravvisano dunque profili di impugnativa che offrano elementi di fondatezza e che consentano l’accoglimento del ricorso il quale va perciò definitivamente rigettato mentre sussistono ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo sul ricorso in epigrafe, rigetta lo stesso ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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