Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Gragnano, con sentenza depositata il 9.12.2009, in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Gragnano, rigettava la domanda proposta da S.P. nei confronti del Comune di Santa Maria La Carità, per i danni subiti dalla sua auto, per insidia stradale, per essere stata la macchina travolta nella pubblica via da allagamento di cm. 50 circa per temporale. Riteneva il tribunale che non esisteva l’insidia stradale e quindi responsabilità del convenuto ex art. 2043 c.c., perchè l’allagamento era chiaramente percepibile ed egualmente l’attore aveva tentato il guado, mentre, sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., proposto in primo grado, l’attore vittorioso non aveva impugnato la sentenza, che non aveva deciso sul punto, donde il giudicato interno. Secondo il Tribunale l’affermazione dell’appellato in comparsa di costituzione di invocare "in via incidentale" la responsabilità ex art. 2051 c.c., del convenuto, già richiesta di cui in primo grado, era generica e non integrava gli estremi dell’appello incidentale.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione S. P..
Resiste con controricorso il Comune di Santa Maria La Carità.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 343 c.p.c., assumendo che l’appello incidentale era stato proposto legittimamente perchè era contenuto nella comparsa di risposta.
2.1. Il motivo è fondato e va accolto.
Va, anzitutto osservato che l’attore appellato fu parte totalmente vittoriosa nel giudizio di primo grado e che a pag. 3 della comparsa di costituzione in appello si doleva che il giudice di pace aveva omesso di esaminare la domanda anche sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c., pur prospettata e che tanto "costituisce un vizio che tale difesa fa valere in via incidentale".
Tanto era sufficiente perchè il giudice di appello fosse tenuto ad esaminare la domanda anche sotto il profilo della responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., una volta che aveva ritenuto infondata la domanda ex art. 2043 c.c..
Infatti la parte totalmente vittoriosa in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale, in riferimento alle domande disattese o non esaminate dal primo giudice, essendo sufficiente la riproposizione delle stesse a norma dell’art. 346 c.p.c..
2.2. Sennonchè nella fattispecie ritiene questa Corte, interpretando la comparsa di risposta dell’appellato, che la suddetta richiesta integri anche un’impugnazione incidentale, in quanto, per la proposizione dell’appello incidentale non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall’appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (Cass. 15/11/2004, n. 21615).
2.3. Osserva questa Corte che l’appello incidentale – ove proposto – eccede l’interesse della parte vittoriosa, che non può chiedere di vedere accolte le proprie ragioni con una diversa motivazione. Ciò malgrado, in virtù del principio generale di conversione degli atti nulli, si deve ritenere che il motivo di appello, anche se inammissibile, vale comunque a riproporre la domanda disattesa o non esaminata in primo grado e, pertanto, il giudice di appello deve ritenere non rinunziata la domanda e pronunciare su di essa, ancorchè proposta con appello incidentale inammissibile, in forza delle considerazioni esposte sopra (cfr., con riguardo alle eccezioni della parte totalmente vittoriosa, Cass. 09/09/2004, n. 18169).
Nella fattispecie, quindi, il giudice di appello avrebbe dovuto esaminare anche la domanda sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c..
3. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo motivo.
4.Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2043 c.c., artt. 115 e 116, c.p.c., art. 2727 c.c., a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ed il vizio motivazionale a norma dell’art. 2043 c.c..
Lamenta il ricorrente che erroneamente nella fattispecie il giudice di appello ha ritenuto che non sussistesse l’insidia stradale, perchè l’allagamento era visibile e l’attore aveva egualmente tentato il guado.
5. Il motivo è infondato.
Nonostante esso sia prospettato anche sotto il profilo di violazione di legge, la doglianza si risolve in una censura sulla ricostruzione fattuale del sinistro operata dal giudice di merito. Va preliminarmente osservato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si riveli incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15/04/2004, n. 7201; Cass. S.U. 27/12/1997, n. 13045, Cass. 14/02/2003, n. 2222; Cass. 25.8.2003, n. 12467; Cass. 15.4.2000, n. 4916).
Nella fattispecie non si ravvisa detto vizio motivazionale.
6. Pertanto va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo. Va cassata in relazione l’impugnata sentenza e la causa va rinviata, anche per le spese, al tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, in diversa composizione, che si uniformerà al suddetto principio di diritto.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese, al tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Gragnano, in diversa composizione.
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