T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2050 Istruzione pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che con il ricorso in epigrafe si censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha assegnato al minore interessato, affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992 (documentata come in atti, e comunque non contestata), un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore al numero delle ore in relazione alle quali lo stesso minore necessita del sostegno, secondo quanto stabilito dal progetto educativo didattico relativo all’anno scolastico considerato.

Rilevato che le censure proposte lamentano il sacrificio del diritto allo studio del minore interessato, in conseguenza della contrazione delle ore di sostegno, funzionali a consentire la proficua partecipazione del minore stesso alle attività didattiche, altrimenti preclusa dallo stato di disabilità.

Considerato che, nella dialettica fra prestazioni che la pubblica amministrazione deve erogare in attuazione del modello di stato sociale fatto proprio dalla Costituzione, ed esigenze di bilancio pubblico, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 80 del 2010, ha affermato la natura incomprimibile – rispetto a contingenti esigenze della finanza pubblica – del diritto fondamentale del soggetto disabile a fruire di un percorso scolastico effettivo, ed ha espressamente circoscritto lo spazio della discrezionalità legislativa in materia entro limiti tali da non interferire con la garanzia del richiamato diritto fondamentale, escludendo in tal modo che quest’ultimo possa qualificarsi come diritto finanziariamente condizionato.

Rilevato anzitutto che, in conseguenza della ridetta qualificazione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, si versa nella ipotesi di giurisdizione esclusiva su diritti, ex art. 113, comma 1, lett. c), del cod. proc. amm.vo.

Rilevato inoltre che, in conseguenza di tale arresto del giudice delle leggi, il parametro normativo del potere amministrativo in materia è stato modificato dallo stesso legislatore, che ha emanato il decretolegge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), che autorizza il superamento del contingente degli insegnanti di sostegno qualora ricorrano – come nel caso dedotto – le condizioni di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (è appena il caso di osservare, in proposito, che ancorché la disposizione sia strutturata – per superare il precedente ostacolo normativo – in chiave autorizzatoria, l’unico significato costituzionalmente compatibile della stessa è quello che tenga conto della citata sentenza n. 80 del 2010 della Corte costituzionale, nella parte in cui questa ha chiaramente affermato che la soppressione della riserva che consentiva di assumere insegnati di sostegno a tempo determinato "non trova alcuna giustificazione nel nostro ordinamento, posto che detta riserva costituisce uno degli strumenti attraverso i quali è reso effettivo il diritto fondamentale all’istruzione del disabile grave").

Considerato, pertanto, che il quadro costituzionale e legislativo è nel senso della necessità per l’amministrazione di erogare il servizio didattico predisponendo, per l’ipotesi di disabilità, le misure di sostegno necessarie per evitare che il soggetto disabile altrimenti fruisca solo nominalmente del percorso di istruzione, essendo impossibilitato ad accedere ai contenuti dello stesso in assenza di adeguate misure compensative, e che tale rapporto di adeguatezza va evidentemente parametrato in funzione dello specifico e concreto ciclo scolastico frequentato.

Ritenuto che il potere amministrativo, alla stregua dei superiori parametri normativi, debba essere quindi esercitato, in un’ottica di risultato, in funzione dell’interesse pubblico a garantire al minore disabile opportune ed adeguate misure di sostegno non già avulse dal riferimento allo specifico contesto formativo, o – il che è lo stesso – ad esso connesse in modo soltanto parziale ed insufficiente (come è avvenuto nel caso di specie), ma piuttosto orientate ad assicurare l’effettività dell’inserimento dell’interessato nel percorso scolastico frequentato.

Considerato che il provvedimento impugnato non ha tenuto conto di tale fondamentale esigenza, avendo assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore alle accertate esigenze di carattere educativodidattico per mere ragioni di contenimento di spesa: così di fatto vanificando l’esigenza formativa dell’interessato, e fornendo allo stesso una prestazione scolastica puramente nominale, non essendo la stessa fruibile in assenza dei necessari meccanismi di compensazione della disabilità previsti dalla legge.

Ritenuto, pertanto, che appare fondata la censura di violazione degli artt. 2, 3, 34 e 38 della Costituzione; degli artt.1, 3, 8, 12 e 13 della legge n. 104/1992, con assorbimento di ogni altra questione in rito e nel merito.

Considerato che, pertanto, in accoglimento del ricorso:

– deve essere annullato in parte qua il provvedimento impugnato;

– deve essere riconosciuto il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l’intero orario indicato nel documento educativo didattico relativo al predetto minore;

– devono essere condannate le stesse amministrazioni, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, in applicazione della regola della soccombenza (tenuto conto, peraltro, del costante orientamento giurisprudenziale in materia, anche prima del citato intervento della Corte costituzionale)

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:

a) annulla il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha assegnato al minore indicato in epigrafe un insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali inferiore al numero delle ore indicate dal documento educativo didattico relativo al corso di studi in concreto seguito dallo stesso minore;

b) dichiara il diritto del minore indicato in epigrafe ad essere assistito da un insegnante di sostegno per l’intero orario indicato nel suddetto documento educativo didattico;

c) condanna le stesse amministrazioni, in solido fra loro, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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