T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2043

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno chiesto che il comune intimato venisse condannato ad assegnare ai propri figli minori un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale, supportando la relativa domanda con la documentazione atta a dimostrare lo stato di disabilità dei minori e la richiesta formulata, a tal fine, dal dirigente scolastico dell’istituto dallo stesso frequentato.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti, da valere anche quale domanda autonoma, hanno chiesto altresì il risarcimento del danno conseguente all’inerzia del comune intimato.

Il Comune di Palermo si è costituito in giudizio, senza peraltro spiegare difese scritte.

In accoglimento della domanda cautelare proposta in seno al ricorso, questa sezione ha disposto che, nelle more della definizione del ricorso, il comune intimato provvedesse all’assegnazione dell’assistente richiesta.

All’udienza di discussione, il ricorso è stato posto in decisione.

In via preliminare, deve essere affermata la giurisdizione di questo Tribunale, alla luce delle disposizioni di legge che attribuiscono al G.A. la competenza in materia di servizi (art. 133 c.p.a. che riproducono, sul punto, analoghe disposizioni della legge n. 205/2000).

Alla luce della documentazione prodotta in atti dai ricorrenti, la pretesa da questi avanzata deve essere positivamente valutata.

Dalle disposizioni dettate dalla legge n. 104/1992 – ed in particolare dall’art. 13 – in combinato disposto con l’attribuzione delle competenze ai comuni dell’attività assistenziale in favore dei minorati psicofisici, contenuta all’art. 45 del D.P.R. n. 616/77, nonché dall’art. 22 della L.R. n. 15/2004, emerge chiaramente l’obbligo cogente dei comuni di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con handicap fisici o sensoriali.

In particolare, l’art. 22, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, stabilisce che "L’assistenza igienicopersonale e gli altri servizi specialistici volti a favorire l’integrazione nella scuola dei soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono di competenza dei comuni singoli ed associati della Regione siciliana".

E’ pertanto chiara l’imputabilità al Comune resistente dell’obbligo giuridico di provvedere alla erogazione delle prestazioni funzionali alla tutela del diritto degli studenti disabili.

Deve pertanto essere dichiarata fondata la pretesa dei ricorrenti ad avere assegnato da parte del comune resistente, a favore dei propri figli minori, un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale (T.A.R. Sicilia, sez. III, sentenza n. 925/2009; sezione I, ordinanza 31 gennaio 2011, n. 98; sezione I, sentenza 1824/2011).

E’ altresì fondata la richiesta risarcitoria per il danno non patrimoniale sofferto, in conseguenza dell’inerzia del comune resistente, protrattasi oltre l’ordinanza cautelare di questa sezione, che non risulta avere ricevuto esecuzione mediante assegnazione di tale assistente.

Intervenendo la decisione definitiva del giudizio quando ormai si è concluso l’anno scolastico cui si riferisce la pretesa dei ricorrenti (anno scolastico nel corso del quale ha trovato piena esplicazione il provvedimento illegittimo impugnato, nonostante la concessione della misura di cautela), l’accoglimento della domanda di condanna all’assegnazione dell’assistente non può comunque avere effetti satisfattivi rispetto alle ragioni della medesima parte, onde dev’essere accolta anche la ridetta domanda di risarcimento del danno.

Considerato che la stessa appare fondata in quanto l’esecuzione del provvedimento illegittimo censurato ha prodotto quale effetto pregiudizievole la (definitiva, in relazione all’anno scolastico considerato) perdita della necessaria assistenza, complementare e funzionale rispetto alla piena continuità del sostegno al recupero, all’integrazione scolastica e allo sviluppo del disabile in situazione di gravità, integrando un arresto alla promozione dei suoi bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita "normale".

Il riferito effetto pregiudizievole del provvedimento impugnato ha dunque cagionato un danno alla sfera psicologica del soggetto e alla sua vita di relazione (con riferimento allo specifico profilo dell’integrazione scolastica), accertato per tabulas mediante la certificata difformità fra il bisogno – correlato al documentato stato di disabilità – della prestazione compensativa della disabilità, e il suo rifiuto da parte della medesima amministrazione.

Ritiene il Collegio che tale danno possa essere equitativamente quantificato per ciascun ricorrente in Euro. 5.000, per l’intero anno scolastico; ed, in proporzione a tale cifra, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale ognuno dei minori interessati è rimasto sfornito di assistente nonostante l’ordinanza cautelare adottata da questo Tribunale (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, n. 925/2009).

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e per l’effetto dichiarato che il comune resistente, è obbligato ad assegnare a ciascuno dei minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condannata tale amministrazione locale a risarcire, in favore di ciascuno dei minori interessati, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale il minore è rimasto sfornito di assistente nel corso dell’anno scolastico considerato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara che il comune resistente è obbligato ad assegnare a ciascuno dei minori interessati un assistente specializzato per l’autonomia, la comunicazione, l’integrata permanenza e la socializzazione graduale; nonché condanna tale amministrazione locale a risarcire, in favore di ciascuna parte ricorrente, Euro. 555,00 per ogni mese nel quale il minore è rimasto sfornito di assistente nel corso dell’anno scolastico considerato.

Condanna il comune resistente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore delle parti ricorrenti, nella somma complessiva di Euro. 2.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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