Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
C.M., D.A., in proprio e nella qualità di tutori di C.R. e Fr., e C.F. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha rigettato il loro appello incidentale avverso la sentenza di primo grado dei Tribunale di Torre Annunziata, tendente ad ottenere la condanna, in solido con la Casa di Cura "Villa Maria", anche detta ginecologa S. S., al risarcimento dei danni subiti per la invalidità totale e permanente dei gemelli Fr. e C.R., nati il (OMISSIS) presso la suddetta Casa di Cura.
La S. resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, mentre la Casa di Cura e la Mediolanum S.p.A., assicuratrice di essa S., non si sono costituiti.
Motivi della decisione
1.- Con l’unico motivo i ricorrenti deducono "violazione o falsa applicazione di norme di diritto – omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ti giudizio", deducendo in sostanza la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui ha escluso ogni colpa professionale in capo alla Dott.ssa S..
1.1.- Quanto alla prospettata violazione di legge, non si ravvisa "la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto relative (…) all’onere probatorio" nel contratto d’opera intellettuale, esattamente rilevando la Corte di merito che la parte lesa ha solo l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento ed il medico deve dimostrare il difetto di colpa.
1.2.- Quanto al vizio della motivazione in base alla quale la Corte di appello di Napoli ha ritenuto raggiunta la prova liberatoria, ritengono innanzitutto i ricorrenti che la sentenza sarebbe contraddittoria ove afferma che sarebbe "irrilevante il ritardo di poche decine di minuti con cui la Dott.ssa S. avrebbe avuto consapevolezza del travaglio inoltrato ma ritiene determinante e giustificativo della condotta professionale il medesimo arco temporale", affermando, con il CTU, con ciò giustificando la decisione del sanitario di procedere al parto nella Casa di Cura, che "(…) se le contrazioni uterine si fossero intensificate era possibile che il parto avvenisse nel giro di poche decine di minuti, magari in un’ambulanza in cui sarebbe stato impossibile assicurare adeguata assistenza alla madre ed ai due neonati".
Sotto tale profilo, non sussiste il denunciato vizio di motivazione, in quanto risulta dalla motivazione – peraltro congrua – che, mentre "la sintomatologia che aveva condotto al ricovero non aveva alcuna relazione apparente con una minaccia di parto pretermine o con un travaglio avanzato in atto", solo all’esito della visita la S. ebbe consapevolezza del travaglio inoltrato, che il CTU ritiene ipotizzabile fosse iniziato da tempo. Appare pertanto del tutto congruo ritenere che, se anche tale consapevolezza la S. avesse raggiunto qualche decina di minuti prima, non sarebbe cambiata l’indicazione contraria ad uno spostamento della partoriente in autoambulanza. Non vi è peraltro alcuna indicazione in sentenza – ed il rilievo appare decisivo – che vi sia stato un ritardo nella visita ascrivibile a responsabilità del medico, nè evidentemente può questo giudice di legittimità procedere ad una nuova valutazione del materiale probatorio.
1.3.- La sentenza sarebbe contraddittoria, ad avviso dei ricorrenti, anche nella parte in cui afferma che la S. avrebbe ottemperato ad ogni suo onere relativo alla ricerca dei mezzi di assistenza ai neonati pur affermando – quanto alla responsabilità della casa di cura – "che l’assistenza neonatologica ai due gemelli è risultata fortemente carente".
Anche sotto tale profilo il mezzo è infondato, in quanto la sentenza fa chiaramente propria l’opinione del CTU, secondo cui "l’unica che di certo non poteva essere responsabile dell’assistenza neonatale era comunque la ginecologa, impegnata appunto nell’intervento chirurgico", la quale non di meno – come si legge in sentenza – allertò la clinica sui rischi connessi al parto gemellare e pretermine, assicurò la presenza di un pediatra e richiese la predisposizione dei mezzi necessari per il trasferimento dei neonati a Napoli.
2.- Il ricorso va quindi rigettato.
In relazione alla complessità della vicenda sottostante, appare equo disporre l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
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