Cons. Stato Sez. V, Sent., 11-11-2011, n. 5975 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Associazione Codici – Centro per i diritti del cittadino, iscritta nell’elenco delle associazioni dei consumatori ed utenti in forza del d.p.c.m. 28 dicembre 2009, in data 23 luglio 2010, presentava istanza di accesso agli atti all’ALER di Milano (Azienda Lombarda Edilizia residenziale di Milano), soggetto che ha la gestione e la manutenzione degli impianti di riscaldamento degli appartamenti siti in Milano in via Tradate 14 e 8.

Con la suddetta istanza l’Associazione rappresentava che le temperature all’interno degli appartamenti nel corso dell’inverno erano state intorno ai 16 centigradi, quindi al di sotto dei limiti di tollerabilità che si aggira sui 20 gradi centigradi e chiedeva: 1) i termini dell’appalto che determinano la regolazione delle temperature all’interno degli appartamenti; 2) la delibera che ha determinato la programmazione dei lavori di ordinaria manutenzione sull’impianto di riscaldamento e l’indicazione della ditta appaltatrice dei lavori; 3) quali azioni sono state messe in atto per rispondere alle numerose richieste di intervento sull’impianto di riscaldamento anche alla luce delle differenti temperature rilevate tra i piani degli alloggi; 4) se sono stati utilizzati parte dei fondi derivanti dalla delibera regionale…per la realizzazione degli interventi strutturali…..

A fronte del silenzio dell’ALER, proponeva ricorso al TAR Lombardia per l’accertamento dell’illegittimità del diniego relativo all’istanza di accesso.

Il TAR per la Lombardia respingeva il ricorso con sentenza n. 226 del 2001, avverso la quale l’Associazione ha proposto l’appello qui in esame.

Secondo il TAR, la domanda non sarebbe accoglibile, non essendo stati individuati con chiarezza gli atti per i quali era stato esercitato l’accesso.

L’Associazione Codici, con l’atto di appello e successive memorie assume di aver individuato esattamente gli atti oggetto di accesso e chiede, in conseguenza, la riforma della sentenza.

Si è costituita in giudizio l’ALER che ha contestato l’assunto di parte ricorrente, concludendo per il rigetto dell’appello.

Su queste precisazioni il giudizio è stato assunto in decisione.

L’appello è infondato e va rigettato.

La legge n. 241 del 1990, dopo aver fissato all’art. 22, le definizioni e i principi in materia di accesso, all’art. 24 sancisce che "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni".

Il d.p.r. n. 184 del 2006, all’art. 5, stabilisce che "Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione…".

E’ indubbio che l’istanza di accesso, come articolata dall’Associazione Codici è estremamente generica, sì da non consentire di comprendere quali siano gli atti o i documenti richiesti.

Invero, l’accesso come esercitato si configura più alla stregua di controllo generalizzato della gestione dell’ALER e, quindi, estranea alla fattispecie dell’accesso come disciplinata dalla legge, in disparte la considerazione che gli atti di disposizione del finanziamento ricevuto dall’ALER dalla regione Lombardia erano stati acquisiti con altra e precedente domanda di accesso.

In conclusione, l’appello va respinto, dovendosi condividere quanto rilevato dal TAR Lombardia sull’uso improprio da parte di Codici dell’istituto dell’accesso.

Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, respinge l "appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Carlo Saltelli, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Doris Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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