Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 1 dicembre 2010, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 3 gennaio 2007, accogliendo l’appello della parte civile M. M. dichiarava A.P. e B.M. responsabili ai fini civili della condotta di estorsione loro contestata, condannandoli in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Confermava nel resto la sentenza impugnata, che aveva condannato A.P. alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa per il reato di estorsione continuata ai danni di tre soggetti diversi e B.M. alla pena di anni due mesi sei di reclusione ed Euro 2.800,00 di multa per concorso con il B. nel delitto di usura commesso ai danni di P.R..
Avverso tale sentenza propone ricorso entrambi gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori di fiducia.
A.P. solleva due motivi di gravame.
Con il primo motivo deduce mancanza contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Al riguardo si duole dell’assenza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo, vale a dire alla consapevolezza dell’ A. di agire per il recupero di vantaggi usurari nei confronti della parte offesa P. e non invece per il conseguimento di una somma legittimamente pretesa dal B..
Eccepisce, inoltre, che il contributo causale dell’ A. nella consumazione del reato di usura commesso dal B. ai danni del P. sia stato nullo.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. In relazione all’art. 157 c.p., dolendosi che la corte d’appello non si sia pronunziata sull’eccezione di intervenuta prescrizione del reato.
B.M. solleva tre motivi di gravame.
Con il primo motivo deduce vizio della motivazione nella parte in cui la sentenza ha modificato la qualificazione del fatto che il Tribunale aveva ritenuto come esercizio arbitrario delle proprie ragioni riqualificandolo come estorsione.
Al riguardo si duole che la Corte d’appello abbia omesso di valutare correttamente le risultanze dibattimentali ed, in particolare, l’elemento intenzionale del reato che, da parte del ricorrente era rappresentato esclusivamente dal tentativo di tornare in possesso di quanto anticipato, avendo l’imputato agito nella ragionevole convinzione della legittimità della propria pretesa.
Con il secondo motivo deduce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza del reato di usura. Al riguardo eccepisce che la Corte territoriale non avrebbe fatto buongoverno delle risultanze processuali. In particolare si duole della corte avrebbe effettuato un operazione di sostituzione delle argomentazioni poste a sostegno della sentenza di condanna da parte del tribunale, non ritenendo gli argomenti utilizzati da soli sufficienti ad un addebito di responsabilità, così effettuando un’operazione interpretativa avulsa dalle risultanze probatorie.
Con il terzo motivo si duole della dosimetria della pena, dolendosi di motivazione apodittica sul punto.
Successivamente la parte offesa P.R. ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto basati su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.
A.P..
Quanto al primo motivo in punto di insussistenza dell’elemento soggettivo in ordine al reato di concorso in usura ai danni di P.R., le censure sono manifestamente infondate. Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno specificamente motivato sulle caratteristiche della condotta dell’ A. che si inserì nel rapporto di illecito finanziamento fra B. e P. e ne consentì la prosecuzione ed hanno anche rilevato che l’accesso al credito fu reso più oneroso a seguito dell’intervento dell’ A., qualificato come F., il quale si presentava come acquirente del credito.
I Giudici di merito, pertanto, attraverso un esame in fatto delle risultanze probatorie, insuscettibile di revisione in questa sede, danno pienamente conto, tanto dell’apporto causale realizzato dall’ A. alla condotta usuraria del B. in danno del P., quanto della piena consapevolezza di costui di concorrere alla realizzazione delle pretese del B. che avevano natura inequivocabilmente usuraria.
Le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento dell’elemento soggettivo, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.
Ugualmente inammissibile, in quanto manifestamente infondata è l’eccezione di prescrizione del reato di usura. Infatti, se il termine ordinario di prescrizione matura alla data del 1/11/2009, nel procedimento sono presenti numerose sospensioni per impedimento dei difensori, per complessivi un anno ed undici mesi, che hanno determinato uno spostamento della data di prescrizione del reato al 1 ottobre 2011.
B.M..
Quanto al primo motivo con il quale il ricorrente si duole della riqualificazione come estorsione ai danni di M.M. del fatto che il Tribunale aveva qualificato come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la censura è manifestamente infondata.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte;
"Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ( art. 393 cod. pen.), la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell’altrui volontà assume "ex se" i caratteri dell’ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41365 del 28/10/2010 Ud. (dep. 23/11/2010) Rv. 248736; Sez. 2, Sentenza n. 35610 del 27/06/2007 Cc. (dep. 26/09/2007) Rv. 237992).
L’accertamento se la condotta minacciosa, pur se rivolta all’esercizio di un preteso diritto, si sia estrinsecata in forme di tale forza intimidatoria da far assumenre i caratteri dell’ingiustizia alla coartazione dell’altrui volontà, è una questione di fatto, rispetto alla quale non è possibile un intervento in sovrapposizione argomentativa di questa Corte rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dal giudice del merito.
Nel caso di specie la Corte territoriale ha specificamente e compiutamente motivato sul punto (fol. 1, 2, 3 e 4).
Quanto al secondo motivo, in punto di vizi della motivazione, si ricorda che le S.U. della Corte (S.U. 24.9.03, Petrella) hanno confermato che l’illogicità della motivazione censurabile a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. In conclusione il compito del giudice di legittimità è quello di stabilire se il giudice di merito abbia nell’esame degli elementi a sua disposizione fornito una loro corretta interpretazione, ed abbia reso esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti applicando esattamente le regole della logica per giustificare la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. 6A 6 giugno 2002, Ragusa). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Cass. S.U. 2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv.
207944, Dessimone).
Il motivo, risulta, pertanto, inammissibile in quanto si risolve in una mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali.
Ugualmente inammissibili sono le censure in punto di dosimetria della pena in quanto la Corte territoriale ha motivato sull’entità della pena in concreto erogata, prendendo in considerazione l’intensità del dolo, "in presenza di una costante reiterazione delle condotte di usura, accompagnata da modalità odiose di tentativo di riscossione".
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00) ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
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