Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Provvedendo su una istanza di archiviazione, il g.i.p. del Tribunale di Ravenna l’ha rigettata ed ha restituito gli atti al p.m. affinchè compisse ulteriori atti di indagine specificatamente indicati nel provvedimento impugnato, consistenti nell’interrogatorio dell’imputato sui termini di un accordo intervenuto con tale F. e sulla registrazione del contratto.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il p.m. del luogo, sostenendone la abnormità. Osserva in proposito che l’interrogatorio dell’imputato non è mezzo di indagine, ma strumento di garanzia e di difesa e che, pertanto, il g.i.p. non aveva alcun potere di disporre il compimento di un simile atto.
Il P.G. ha invece concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il ricorso è inammissibile.
Com’è noto, le Sezioni unite di questa Corte hanno progressivamente elaborato e circoscritto la nozione di atto abnorme, le cui caratteristiche di identificazione sono costituite dall’essere il provvedimento del tutto avulso dal sistema e dalla sua capacità di determinare la stasi del procedimento, ovvero una indebita regressione della sequenza logico-cronologica del procedimento, incompatibile col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (v. Cass. sez. un. 26 marzo 2009, n. 25957; Cass. sez. un. 25 marzo 2010, n. 21243; Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 5307).
Il provvedimento in esame non presenta queste caratteristiche, in quanto si colloca nell’alveo dell’art. 409 c.p.p., comma 4, e presenta la semplice anomalia di imporre al p.m. il compimento di un atto – l’interrogatorio dell’indagato – la cui natura istruttoria è però controversa. Il provvedimento, inoltre, è ben lungi dal creare una stasi del procedimento, che può agevolmente proseguire col compimento dell’atto di indagine demandato dal g.i.p., e non determina un’alterazione della struttura logica del processo penale, dal momento che la remissione degli atti dal g.i.p. al p.m. per un approfondimento istruttorio è espressamente consentita dall’art. 409 c.p.p., comma 4.
L’atto impugnato non è, quindi, abnorme. Consegue che va esclusa la sua ricorribilità per cassazione ed ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
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