Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
1 – La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sulla domanda proposta da B.F. nei confronti del Comune di Minervino Murge, in ordine alla determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di un terreno edificabile sito in zona (OMISSIS), liquidava, sulla scorta delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, l’indennità di espropriazione in Euro 367.185,74 e quella di occupazione in Euro 55.077,86.
Avverso tale decisione propone ricorso il Comune di Minervino Murge, deducendo due motivi.
Resiste con controricorso, illustrato da memoria, la B..
Motivi della decisione
2 – Con il primo motivo si deduce insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la corte territoriale, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, avrebbe recepito le incongruenze e le lacune alle stesse attribuite.
2.1 – Con il secondo motivo si denuncia insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte territoriale considerato, nel determinare l’indennità, le caratteristiche dell’area, privilegiando, altresì, senza idonea giustificazione, la stima operata dal consulente tecnico d’ufficio, a fronte di quella, ritenuta maggiormente attendibile, del consulente del Comune, geom. L..
3 – Deve preliminarmente rilevarsi come al ricorso in esame, avente ad oggetto un provvedimento emesso nel maggio dell’anno 2009, debbano applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006 sino al 4.7.2009), e in particolare l’art. 6, che ha introdotto l’art. 366 bis cod. proc. civ.. Alla stregua di tali disposizioni – la cui peculiarità rispetto alla già esistente prescrizione della indicazione nei motivi di ricorso della violazione denunciata consiste nella imposizione di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto al fine del miglior esercizio della funzione nomofilattica – l’illustrazione dei motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame.
Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr., ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. 3.1 – Il ricorso in esame non è conforme a tali disposizioni, atteso che entrambi i motivi, con il quali si deducono vizi motivazionaii, manca del tutto quel momento di sintesi omologo del quesito di diritto, nel senso sopra evidenziato.
4 – Deve quindi procedersi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.400,00, di cui Euro 6.200,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
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