Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
Con ricorso del 23-12-1999 B.M. conveniva in giudizio la società San Paolo IMI S.p.A., premettendo di aver lavorato alle dipendenze del Banco di Napoli – poi incorporato nella suddetta società – dal 1972 al 1998 con la qualifica iniziale di impiegato di prima classe; di avere svolto la propria attività lavorativa all’estero dal 1977 in poi e di essere stato promosso al grado di vice capoufficio, poi di capoufficio, quindi funzionario di direzione ed infine di vice direttore; di avere percepito in via continuativa un’indennità di "piazza estera", di importo fisso annualmente predeterminato, corrisposta anche nei periodi di ferie, malattia, trasferta e missione; che, tuttavia, tale indennità non era mai stata computata ai fini del trattamento di fine rapporto, nè assoggettata a contribuzione previdenziale; che, con lettera del 22 aprile 1998, il Banco di Napoli aveva disposto il suo trasferimento dalla filiale di Hong Kong a quella di Napoli a partire dal 27 luglio 1998, nonostante egli avesse evidenziato le ragioni personali per cui era opportuno procrastinare il trasferimento; che, in data 22 maggio 1998, aveva rassegnato le proprie dimissioni con efficacia dal 30 giugno 1998, nel timore che il disposto trasferimento potesse danneggiare l’istruzione scolastica dei propri figli; che all’epoca di presentazione delle dimissioni, era in corso una procedura di prepensionamento agevolato in favore dei lavoratori che avessero maturato 30 anni di contribuzione ai quali veniva garantita una maggiorazione del trattamento di fine rapporto pari ad una o due annualità di stipendio netto; che egli era stato spinto a rassegnare le proprie dimissioni in quanto il direttore centrale del Banco di Napoli aveva assicurato che gli sarebbe stato riconosciuto tale trattamento; che successivamente gli era stato comunicato, invece, con nota del 23 giugno 1998, che non era possibile inserirlo tra i beneficiari in quanto era già stato raggiunto il numero di esodi programmati; che non aveva percepito il trattamento di missione nell’anno 1995 e pertanto gli spettava la somma di Lit. 5.062.528;
che, a causa dell’omissione contributiva da parte della società datrice di lavoro, egli aveva subito una perdita sul trattamento pensionistico di L. 1.000.000 mensili; che le sue dimissioni erano state presentate per giusta causa, in considerazione del comportamento del Banco di Napoli.
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva di accertare la natura retributiva dell’indennità estero e la conseguente sua computabilità nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto; chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di Lire 120.917.780 a titolo di differenze sul TFR, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ed oltre al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato versamento dei contributi sugli importi percepiti a titolo di indennità estero pari alla capitalizzazione delle differenze tra l’assegno di pensione attualmente percepito e quello spettante, danni quantificati in Lire 600 milioni o in altra somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa. Chiedeva, altresì, il ricorrente di accertare la giusta causa delle proprie dimissioni con la condanna del Banco di Napoli al risarcimento del danno subito per l’anticipata risoluzione del rapporto nella misura di Lire 500 milioni, oltre al pagamento delle diarie non corrisposte, pari a Lire 5.062.528, ed oltre al pagamento delle spese di trasloco e ad altre spese connesse al trasferimento effettuato per colpa della società.
Costituitasi, la società convenuta, sulla base di articolate argomentazioni chiedeva il rigetto delle avanzate pretese, deducendo, tra l’altro, l’inammissibilità delle domande attinenti al trattamento previdenziale ed il difetto di legittimazione ad agire non essendo il ricorrente pensionato.
Successivamente, dopo l’interruzione del giudizio per intervenuta fusione per incorporazione del Banco di Napoli nella società San Paolo IMI SPA, e la conseguente riassunzione, veniva espletata una consulenza tecnico contabile, all’esito della quale il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente la domanda ed, accertata la natura retributiva dell’indennità estero alla data del 31 maggio 1982, condannava la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di integrazione del TFR, della somma di Euro 6.819,81, oltre accessori, respingendo le altre domande.
Avverso tale decisione proponeva appello il B. evidenziando come erroneamente, a suo dire, non era stata riconosciuta per tutto il periodo lavorativo la natura retributiva della indennità estero percepita in via continuativa con la conseguente inclusione nella base di calcolo del TFR e la condanna della società appellata al pagamento delle somme corrispondenti alla differenza del trattamento di fine rapporto.
Rilevava ancora la parte appellante il mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patito per effetto delle dimissioni rassegnate per giusta causa in conseguenza dell’illegittimo trasferimento disposto dal Banco di Napoli nonchè il mancato riconoscimento delle spese sostenute per l’istruzione dei figli, delle spese di trasloco e delle diarie relative alle missioni effettuate al di fuori della sede abituale di lavoro.
Concludeva, quindi, chiedendo, sulla base di articolate deduzioni, di accertare che la indennità estero, percepita continuativamente costituiva elemento della retribuzione, computabile, come tale, nella base di calcolo del TFR, con condanna della società appellata al pagamento delle differenze a tale titolo per complessivi Euro 82.102,41, oltre al risarcimento dei danni subiti per effetto del mancato versamento dei contributi sugli importi percepiti a titolo di indennità estero per complessivi Euro 436.901.43.
Chiedeva, ancora, il ricorrente la condanna della società San Paolo IMI al risarcimento del danno subito per effetto delle dimissioni rassegnate per giusta causa, danno quantificato in complessivi Euro 258.228,45, oltre al pagamento delle spese di istruzione per i figli, delle spese di trasloco, di rimborso per i biglietti aerei, nonchè delle diarie non corrisposte, oltre accessori.
Ricostituito il contraddittorio, la parte appellata, trasformatasi in Società Intesa Sanpaolo SPA chiedeva, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, il totale rigetto dell’appello e la conferma dell’impugnata sentenza.
Con sentenza del 10 dicembre 2009-19 febbraio 2010, l’adita Corte d’appello di Napoli accoglieva parzialmente il gravame con la declaratoria del diritto del ricorrente a vedere incluso nel trattamento pensionistico INPS la cd. indennità estero in relazione al periodo iniziale di corresponsione e fino all’entrata in vigore della L. n. 398 del 1987, trovando applicazione in detto periodo la L. n. 153 del 1969, art. 12, che induceva a decidere nel suddetto modo.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Intesa Sanpaolo S.p.A. con tre motivi.
Resiste B.M. con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui resiste Intesa Sanpaolo con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
Con il primo motivo di ricorso principale, Intesa Sanpaolo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’allegato T della L. 8 agosto 1895, n. 486, art. 39, della L. 30 luglio 1990, n. 218, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 357 e dell’art. 11 disp. gen., nonchè omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte partenopea, nel confermare per quant’altro la sentenza del Giudice di primo grado, aveva ritenuto di riformarla relativamente al capo in cui era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per omissioni contributive correlate alla predetta "indennità estero", in base ad una erronea interpretazione della normativa di riferimento. Il motivo è infondato.
Invero, la Corte territoriale è pervenuta alla contestata conclusione, osservando che sul punto occorreva distinguere "due distinti periodi: uno antecedente ed un altro successivo all’entrata in vigore della L. n. 398 del 1987". Relativamente al primo periodo 1977-1987, essendo in vigore la L. n. 153 del 1969, art. 12, che imponeva di assoggettare a contribuzione l’intera retribuzione corrisposta dal datore di lavoro, anche tale indennità, che aveva natura retributiva, andava assoggettata a contribuzione, non essendo prevista da tale normativa alcuna esclusione se non l’indennità di diaria o di trasferta in cifra fissa limitatamente al 50% del loro ammontare.
Solo a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 398 del 1987 il versamento dei contributi previdenziali all’INPS per i lavoratori italiani operanti all’estero era stato commisurato a retribuzioni convenzionali, stabilite con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, e determinate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. E poichè per tale periodo l’appellante non aveva mai contestato che il Banco si fosse discostato dai parametri normativamente determinati, nessun addebito era configurabile. Sulla base di tale ricostruzione del quadro normativo ritenuto applicabile alla fattispecie, la Corte territoriale ha osservato che, "una volta accertata dal primo Giudice la natura retributiva dell’indennità estero continuativamente corrisposta dal Banco di Napoli nel periodo 1977-1987 con statuizione ormai passata in giudicato in quanto non espressamente impugnata dalla parte appellata, non restava che prendere atto dell’omissione contributiva imputabile al datore di lavoro e dichiarare che il trattamento pensionistico INPS, spettante al B. includeva la cd. indennità estero e che tale indennità sarebbe dovuta essere computata nel futuro trattamento spettante al dipendente".
Come ulteriormente chiarito sul punto in un successivo passaggio della sentenza la Corte di merito ha ritenuto di condannare l’appellato Banco di Napoli e per esso, a seguito della intervenuta incorporazione, la ricorrente Intesa Sanpaolo spa al pagamento a favore dell’INPS dell’"integrazione contributiva, tenuto conto della eventuale prescrizione dei contributi ove la stessa fosse parzialmente o totalmente già maturata".
Così operando, il Giudice a quo ha mostrato di adeguarsi all’orientamento di questa Corte, cui va prestata adesione, per il quale, a seguito della progressiva privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti del Banco di Napoli, il rinvio alla normativa sulle pensioni per gli statali, operato dall’art. 11 dell’allegato T L. 8 agosto del 1895, n. 486, art. 39, funziona come limite negativo, nel senso che il trattamento pensionistico dei dipendenti del detto istituto non può essere inferiore a quello previsto dalla disciplina applicabile agli statali, con riferimento non solo alla pensione ma anche agli assegni accessori al trattamento di quiescenza (Cass., 12 giugno 200i n. 8386).
Deve, pertanto, ritenersi corretta la pronuncia della impugnata sentenza, laddove ha affermato l’inclusione della indennità estero tra le voci del trattamento di quiescenza.
Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), sostiene che erroneamente la Corte territoriale, nel dare atto che il B. aveva richiesto nel ricorso di primo grado il risarcimento del danno per l’omissione contributiva, ha ritenuto che tale richiesta non potesse essere accolta sul rilievo che "la stessa parte appellante ha dichiarato che la pensione sarà emanata dall’INPS al raggiungimento del 65 anno di età e cioè dal febbraio 2018" Tale rilievo avrebbe dovuto comportare il rigetto della domanda proposta, mentre la Corte, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto di convertire d’ufficio la domanda di risarcimento del danno nella diversa domanda di riconoscimento del "diritto del ricorrente ad ottenere il computo della cd. "indennità estero" nel trattamento pensionistico, fermo restando che l’Istituto appellato dovrà provvedere all’integrazione contributiva, tenuto conto della eventuale prescrizione dei contributi ove la stessa fosse parzialmente o totalmente maturata"; con ciò formulando ipotetiche situazioni sia di fatto che giuridiche del tutto estranee al thema decidendum del presente giudizio ed in ordine alle quali non si è mai radicato il contraddittorio.
Il motivo è privo di fondamento alla luce dell’orientamento di questa Corte in materia, secondo cui il giudice di merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, si come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia in relazione alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale. In particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un’istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi" (Cass. 10 febbraio 2010 n. 3012).
Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c. nonchè nullità del procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 2 e 4), sostiene che, in linea subordinata, anche se si volesse ritenere ricompresa nella domanda di risarcimento del danno per omissione contributiva la domanda generica di pagamento all’INPS delle integrazioni contributive accertate, atteso che la titolarità del relativo diritto è dell’Istituto previdenziale, la Corte avrebbe dovuto rilevare ad ogni conseguente effetto che doveva necessariamente essere evocato in giudizio anche l’istituto previdenziale, trattandosi di litisconsorzio necessario, come affermato da questa Corte a Sez. Un., con la sentenza 16 febbraio 2009 n. 3678.
Anche questo motivo va disatteso, considerata la differenza, che – come precisato dalla stessa pronuncia appena menzionata -, intercorre tra l’azioni prevista dall’art. 2116 c.c., comma 2, – per il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro per omissione (totale o parziale) dei contributi assicurativi che si ripercuote sulla posizione previdenziale del lavorare – e quella contemplata dalla L. n. 1338 del 1962, art. 13, cit. – per la costituzione presso l’I.N.P.S. di una rendita vitalizia mediante versamento della riserva matematica-: azioni che sono non già connesse od interdipendenti, bensì del tutto autonome e non confondibili, anche se si fondano entrambe sul presupposto comune della omissione contributiva da parte del datore di lavoro, con la conseguenza che ove il lavoratore agisca nei confronti del datore di lavoro deducendo il mancato versamento di contributi previdenziali e chiedendo esclusivamente la condanna del datore al pagamento di un importo pari alla riserva matematica necessaria per costituire la rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13, l’azione esercitata è pur sempre quella di risarcimento danno ex art. 2116 c.c., comma 2 e, quindi, non occorre, rispetto a tale domanda, integrare il contraddittorio nei confronti dell’I.N.P.S.".
Tale pronuncia, conferma, dunque, la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella controversia avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione assicurativa del lavoratore subordinato ovvero l’accertamento dell’omessa od insufficiente contribuzione con conseguente domanda di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi ovvero al risarcimento del danno, l’Istituto assicuratore non riveste la qualità di litisconsorte necessario a meno che il lavoratore non chieda la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 (Cass. 16 ottobre 1986 n. 6070).
Con il primo motivo di ricorso incidentale B.M., denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c. ed omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la Corte d’appello abbia escluso che la voce "indennità di sede estera" dovesse essere computata nel trattamento di fine rapporto, ritenendo erroneamente che il Regolamento interno del Banco di Napoli potesse derogare alla normativa dell’art. 2110 c.c., che per sua espressa previsione può essere derogata solo dai contratti collettivi. 11 motivo non può trovare accoglimento.
Invero, sul punto la Corte territoriale ha osservato che il Regolamento per il Personale del 1988 allegato agli atti, prevedeva che la retribuzione annua di riferimento, ai fini del computo del trattamento di fine rapporto di cui all’allegato g) allo stesso accordo, comprendeva, con indicazione minuziosa, ogni voce generale e particolare, incluse particolari indennità espressamente elencate, tra le quali non era compresa la cd. indennità estero. Il Regolamento prevedeva poi che "sono altresì comprese nella base di computo del trattamento di fine rapporto ulteriori voci che siano a tanto dichiarate utili da accordi sindacali aziendali". La stessa esclusione era prevista anche da tutti i testi regolamentari previgenti, come risultava incontestato in causa.
La stessa Corte territoriale ha aggiunto che, in precedenza, con Delib. 20 aprile 1984, nell’ambito di una globale ristrutturazione del trattamento economico del personale di ruolo in servizio all’estero, il Consiglio di Amministrazione aveva espressamente escluso tale indennità dalla base di calcolo del "trattamento pensionistico di fine rapporto; inoltre, anche il CCNL del 1995 prevedeva la esclusione dalla base di calcolo dei trattamenti corrisposti a titolo di rimborso spese o comunque corrisposti con finalità similari al funzionario trasferito o in missione.
Doveva quindi ritenersi – ad avviso del Giudice a quo – che, anche dopo la riforma del 1982, la volontà delle parti collettive si fosse indirizzata nel senso di escludere l’"indennità estero" dalla base di computo del trattamento di fine rapporto e, a differenza del periodo antecedente, tale volontà, secondo l’espressa previsione di cui all’art. 2120 c.c., era in grado di derogare alla disciplina legislativa.
Assume il ricorrente incidentale che erroneamente la Corte di merito avrebbe ritenuto che un Regolamento Interno del Banco di Napoli potesse derogare ala normativa dell’art. 2120 c.c. che per sua espressa previsione può essere derogata solo dai contratti collettivi.
Secondo tale ricostruzione giuridica la normativa aziendale, all’epoca vigente, avrebbe natura di atto interno e, quindi, in quanto tale insuscettibile di derogare le previsioni del richiamato art. 2120 c.c..
La tesi è infondata.
E’ principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, che "il Regolamento del Personale del Banco di Napoli ha natura contrattuale e precisamente assume la natura giuridica di "contratto collettivo aziendale" con la conseguenza, anch’essa costantemente ribadita, che "la relatva interpretazione da parte del giudice di mento è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (ex plurimis, Cass. 1/12/2003 n. 18356; Cass. 12/7/2001 n. 9468).
Relativamente al breve periodo in cui ha trovato applicazione il C.C.N.L. 22/6/1995 il ricorrente incidentale assume l’erronea interpretazione operata dal Giudice a quo della norma di riferimento.
Il rilievo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non essendo stato riportato il testo della disposizione contrattuale di cui si ritiene incongrua la interpretazione fornita dal giudice di merito.
Sul punto è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, ove si censuri l’interpretazione di clausole contrattuali, il ricorrente, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura (Cass. 6/2/2007 n. 2560;
Cass. 18/11/2005 n. 24461; Cass. Sez lav. 4/7/2002 n. 9712).
Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), assume che la Corte partenopea avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunziato sul motivo di gravame relativo alla domanda risarcitoria correlata alle dimissioni per giusta causa, dichiarando inammissibile la ritenuta modifica, in sede di riassunzione del giudizio, della causa petendi, richiedendo, parte ricorrente, non più il risarcimento dei danni per "dimissioni per giusta causa" ma per l’illegittimo trasferimento. Osserva il Collegio che correttamente la Corte di merito, facendo proprie le valutazioni del primo Giudice, ha osservato come quest’ultimo avesse accertato che il B. richiese al Banco di Napoli in data 29-6-1998 di risolvere il rapporto di lavoro confidando nell’ammissione al godimento pensionistico aziendale alla stregua degli accordi sindacali del 22-7-1996, condizione accettata dal Banco di Napoli;
pertanto, il rapporto doveva ritenersi sciolto in seguito alla risoluzione per mutuo consenso e non in seguito alle dimissioni per giusta causa determinate dal trasferimento dei dipendente in altra sede disposto dal Banco, sicchè, sotto tale profilo, fa domanda era da ritenersi del tutto inammissibile in quanto proposta non già con il ricorso introduttivo, ma nel corso del giudizio di primo grado.
Nè poteva avere rilevanza il riferimento, nel ricorso introduttivo, alla illegittimità del trasferimento dalla filiale di Hong-Kong, non incidendo la circostanza sulle argomentazioni poste a base del decisum.
Risulta, quindi, evidente l’inaccoglibilità del motivo proposto che prescinde dagli accertamenti di merito compiuti dal Giudice di primo grado e fatti propri dalla Corte partenopea.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. ed omessa e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), censura la sentenza impugnata, assumendo che la Corte di merito, in violazione dell’art. 116 c.p.c. abbia erroneamente valutato le risultanze probatorie disconoscendo l’esistenza di una prassi aziendale inerente alla rifusione ed al pagamento delle spese di istruzione dei figli, di trasloco e diarie relative alle missioni effettuate.
Il motivo è all’evidenza, inammissibile poichè investe quanto sul punto statuito dalla Corte di merito, con accertamento di fatto, immune da vizi logico-giuridici e perciò insindacabile in sede di legittimità.
Trattasi di motivazione coerente, priva di vizi e come tale incensurabile in questa sede.
Il rigetto di entrambi i ricorsi induce a compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.
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